CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2013, n. 22487
Tributi – Contenzioso tributario – Notifica atto a mezzo posta – Assenza del destinatario – Consegna al portiere – Mancato avviso al destinatario tramite lettera raccomandata – Nullità della notifica – Conseguente nullità dell’atto
Svolgimento del processo
1. L’Ufficio IVA di Bergamo emetteva nei confronti di M.A. e della società F. s.r.l., in liquidazione, un avviso di rettifica per la ripresa a tassazione di IVA per l’anno 1997 sul presupposto che i pagamenti, a titolo di acconto, effettuati con pagherò cambiari dalla società contribuente in forza di contratti preliminari relativi a beni immobili, rimasti insoluti, erano stati indebitamente posti in detrazione dalla società.
2. La società contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Bergamo che rigettava il ricorso con sentenza impugnata dalla società contribuente innanzi alla CTR della Lombardia la quale, con sentenza depositata il 6 marzo 2007, accoglieva l’appello.
Il giudice di appello, ritenuto inammissibile il ricorso proposto in proprio dal liquidatore, riteneva che alla stregua dell’art. 6, comma 4, d.p.r. n. 633/1972 l’operazione si considerava effettuata se, anteriormente alla stipulazione, era stata emessa fattura. E poiché detta disposizione, ai fini IVA, non richiedeva il trasferimento della proprietà doveva ritenersi esistente il diritto alla detrazione. Peraltro, il pagamento a mezzo cambiale integrava comunque il compimento dell’operazione ai sensi del ricordato art. 6, non rilevando il momento in cui il titolo veniva onorato.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
La società contribuente non ha depositato difese.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, non essendovi prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla controricorrente.
Agli atti risulta che l’Agenzia ha eseguito la notifica del ricorso a mezzo posta in data 21.4.2008.
Dall’esame della cartolina verde, agli atti, risulta che la consegna dell’atto è avvenuta a mani del portiere dello stabile ove ha sede la società contribuente.
Ora, questa Corte ha già precisato che ai sensi del sesto comma dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge 28.2.2008 n. 31 – applicabile “ratione temporis” alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione – la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.
Ora, per costante giurisprudenza di questa -, Corte, in tema di notificazione degli atti processuali, quando la stessa debba avvenire in un termine perentorio e non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente la parte istante, dopo aver appreso l’esito negativo del procedimento notificatorio, ha l’onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze, – cfr., da ultimo, Cass.n.9114 del 06/06/2012-.
Orbene, nel caso di specie l’Agenzia, ancorché a conoscenza della nullità della notifica all’atto del ritiro della cartolina verde è rimasta inerte per il lunghissimo lasso di tempo intercorrente dall’aprile 2008, senza in alcun modo attivarsi per ovviare all’invalidità della notifica stessa.
Tale contegno, a giudizio del Collegio, non può ritenersi rispettosi di quell’onere di diligenza al quale si è sopra fatto cenno ed appare idoneo a determinare un irragionevole ampliamento dei tempi di durata del processo, finendo col vulnerare il canone fondamentale tutelato dall’art. 6 CEDU e dall’art. 111 Cost..
Non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
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