CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2013, n. 22493
Tributi – Enti non profit – Canoni leasing dei beni – Mancato rispetto delle finalità non profit – Indeducibilità – Sussiste
Svolgimento del processo
Con due avvisi di accertamento relativi agli anni 1999 e 2000 l’Agenzia delle Entrate di Milano 3 contestava all’Ente “(….)” sia l’indeducibilità dei canoni di leasing relativi ad alcuni beni strumentali utilizzati dall’Ente sia l’inapplicabilità a quest’ultimo della riduzione alla metà dell’IRPEG, prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c) DPR 601/73; con particolare riguardo al secondo dei due rilievi, assumeva l’Ufficio che la gestione di case di cura da parte dell’Ente costituiva attività commerciale, come tale non agevolabile fiscalmente.
Avverso detti avvisi l’Ente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Milano, decisi da quest’ultima con due distinte sentenze: con la prima, relativa all’anno 1999, la CTP accoglieva il ricorso, annullando l’avviso impugnato; con la seconda, relativa all’anno 2000, rigettava il ricorso.
La CTR Lombardia, riuniti gli appelli proposti avverso le due sentenza, dichiarava la deducibilità dei canoni leasing ripresi a tassazione, annullando sul punto gli avvisi impugnati, e rigettava la richiesta di applicazione della ridotta aliquota IRPEG; in particolare la CTR, per quanto ancora interessa (secondo rilievo), rilevava che la riduzione Irpeg non spettava all’ente ecclesiastico in quanto tale, ma che doveva aversi riguardo all’attività esercitata dall’Ente, dovendosi infatti distinguere – ex art. 16 L. 222/1985- tra “attività di religione e culto” (rientranti nell’agevolazione) ed “attività diverse” (e, tra queste, attività commerciali o a scopo di lucro), invece non rientranti; nella specie, l’Ente gestiva plurime case di cura con modalità, organizzazione ed interessi sottostanti tali da far ritenere che la stessa esercitasse “un’attività commerciale” non in rapporto di strumentalità diretta ed immediata né con il fine di religione e culto di cui alla cit. legge né con il fine istituzionale proprio dell’Ente (perseguire la gloria di Dio e la santificazione dei suoi membri); a tale ultimo proposito precisava che non poteva ritenersi strumentale al fine perseguito “un’attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in un’ulteriore attività, fosse anche quest’ultima direttamente finalizzata al culto o alla religione”.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Ente, affidato ad un motivo; l’Agenzia si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso l’Ente, deducendo -ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c) DPR 601/73, nonché art. 7, comma 3, Accordo 18-2-1984 Santa Sede Repubblica italiana, e 16 L. 222/85, rilevava che la gestione delle case di cura (comunque svolta in maniera non esclusiva né prevalente) era in rapporto di strumentante diretta ed immediata con il fine di religione e di culto proprio dell’Ente; quest’ultimo, infatti, come risultava anche dallo Statuto (art. 4), si proponeva di realizzare la gloria di Dio e la santificazione dei suoi membri attraverso “l’assistenza corporale e spirituale dei suoi membri”; irrilevante era, a tal proposito, il luogo (ospedale, casa di cura, missioni) ove veniva congiuntamente svolta l’assistenza materiale e spirituale; di conseguenza, l’attività di cura degli infermi esercitata dall’Ente nelle case di cura doveva essere collocata tra le attività dirette allo scopo di religione o di culto, e, come tale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, primo periodo dell’Accordo 18-2-1984 e dell’art. 6, lett. c) dpr 601/73, soggetta alla ivi prevista riduzione dell’IRPEG.
Il motivo è infondato.
Va, invero, condiviso il principio già espresso da questa Corte, secondo cui “al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell’aliquota dell’IRPEG, ai sensi dell’art. 6 Iett. H del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza od istruzione, come gli enti ecclesiastici con fini di religione o di culto, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare, alla stregua del coordinamento della citata norma con gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 istitutivo dell’IRPEG, che l’attività in concreto esercitata dagli enti medesimi (come descritta nell’atto costitutivo, con precisa indicazione dell’oggetto, ovvero, in difetto, come effettivamente svolta) non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di un’attività commerciale di tipo non prevalente …, che la stessa sia in rapporto di strumentante diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto, e quindi non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come “attività diversa”, soggetta all’ordinaria tassazione” (Cass. 1633/1995; conf. 2573/1990); in, particolare, è stato precisato “che anche i soggetti che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività commerciale, ma sono identificati e qualificati in base ai fine che istituzionalmente perseguono, hanno diritto all’agevolazione di cui al più volte richiamato art. 6, qualora l’attività commerciale sia in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con li fine stesso, con la conseguenza che non è tale un’attività volta al procacciamento di mezzi economici, quando, per l’intrinseca natura di esso o per la sua estraneità rispetto al fine (di religione o di culto), non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine; quando, cioè, si tratti di un’attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in un’ulteriore attività direttamente finalizzata, quest’ultima, al culto o alla religione.” (Cass. 1633/1995).
La CTR ha fatto corretto uso tale principio, ritenendo l’attività commerciale di gestione case di cura svolta dall’Ente non in rapporto di strumentalità diretta con il fine di religione e culto; al riguardo, invero, in particolare, la CTR ha evidenziato, con accertamento in fatto non denunziato sul piano del vizio motivazionale e quindi incensurabile in questa sede, che, nella specie (gestione di plurime case), “le modalità di svolgimento dell’attività, la sua articolata organizzazione e gli interessi economici sottostanti depongono ampiamente per un’attività commerciale, che non appare in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine di religione e culto delineato nella citata L 222/1985 e con quello istituzionale proprio della Provincia Lombardo Veneto di perseguire la gloria di Dio e la santificazione dei suoi membri attraverso opere di misericordia evangeliche praticando l’assistenza corporale e spirituale degli infermi”, e tutto ciò ricordando che “non può comunque ritenersi strumentale al fine perseguito un’attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in un’ulteriore attività, fosse anche quest’ultima direttamente finalizzata al culto o alla religione”.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative ai presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità, liquidati in complessivi euro 20.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22493 - Determinazione del compenso dell'amministratore delegato della società
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 21612 - Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30955 - Ai fini dell'IMU assume rilevanza la data di risoluzione per inadempimento il contratto di leasing in quanto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la…
- Lease back, deducibilità canoni leasing di un immobile - Risposta 19 febbraio 2020, n. 63 dell'Agenzia delle Entrate
- Contratto di leasing avente ad oggetto un elicottero - Detraibilità dell'IVA assolta sui canoni di locazione finanziaria e su operazioni specificamente individuate relative al velivolo - Risposta 21 luglio 2021, n. 495 dell'Agenzia delle Entrate
- Regime SIIQ/SIINQ: determinazione del parametro di ''prevalenza reddituale'' (Profit test), di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 6, comma 3, del DM n. 174 del 2007 - Rilevanza dei flussi derivanti dalla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…