CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2013, n. 22495
Tributi – Prestito oneroso a favore di società – Differenza tra somma prestata e somma restituita – Qualificazione – Interessi – Assimilazione come reddito – Esclusione
Svolgimento del processo
A seguito di verifica fiscale e relativo p.v.c 7-12-04 redatto dalla Guardia di Finanza a carico della (…) era emerso che (…) alla data del 31-12-1995 era creditore della detta società per lire 554.107.200 e che quest’ultima, nel corso degli anni dal 1996 al 2000, gli aveva restituito l’Importo complessivo di lire 844.000.000, di cui lire 530.000.000 nell’anno 2000 e lire 314.000.000 negli anni dal 1996 al 1999; si procedeva, quindi, a verifica fiscale e relativo p.v.c 9-12-2004 nei confronti del (…), con il quale veniva constatato che la (…) aveva rimborsato al (…) un importo (lire 844.000.000) superiore al debito originario (lire 554.107.200) e che la relativa differenza (lire 289.892.000) non era stata indicata dal (…) nella dichiarazione redditi relativa all’anno 2000.
Con avviso di accertamento notificato al (…) il 27-6-2005 l’Agenzia delle Entrate di Modena recuperava pertanto a tassazione IRPEF per l’anno 2000 ex art. 41TUIR la predetta differenza di lire 289.892.000, quale provento derivante dai capitale di lire 554.107.200 dato alla società.
Avverso detto avviso proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Modena il (…), deducendo: 1) difetto di motivazione dell’avviso; 2) infondatezza dello stesso, non avendo esso contribuente mai fatto alcun prestito alla società (le somme versategli dalla società rappresentavano il corrispettivo della cessione di quote societarie e di crediti; corrispettivo dovuto ad esso contribuente per lire 554.107.200 ed al padre (…) per lire 289.892.000); 3) illegittimità dell’avviso medesimo ex art 1194 c.c. (i presunti interessi maturati sui presunto capitale prestato dovevano essere Imputati, e quindi tassati, in periodi precedenti).
L’adita CTP accoglieva il ricorso in base ai primi due motivi, e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.
Con sentenza depositata il 22-10-2007 la CTR di Bologna rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale del contribuente; la CTR perveniva alla conferma della decisione di primo grado ma con una diversa motivazione; in particolare, infatti, la CTR riteneva non vi fosse prova idonea a superare la presunzione di onerosità in relazione ai prestiti effettuati dal (…) in favore della società, ma rilevava che, come risultante dal p.v.c., la società aveva versato al negli anni dal 1996 al 1999 la complessiva somma di lire 314.000.000, che, ai sensi dell’art. 1194 c.c., non poteva che essere imputata ad interessi; di conseguenza, la somma di lire 530.000.000 versata nell’anno 2000 (inferiore all’Importo originario, in linea capitale, di lire 554.107.200) non poteva che essere imputata a rimborso di quanto dato in prestito; siffatto rimborso, pertanto, esulava dai redditi di capitale (non potendo essere imputata ad interessi) e non poteva essere quindi oggetto di imposizione IRPEF.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un motivo; resisteva il contribuente, che presentava anche controricorso incidentale, affidato a due motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia, deducendo – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione degli artt. 41 TUIR e 1194 c.c., rilevava che erroneamente la CTR aveva qualificato come “Interessi” la somma differenziale (lire 289.892.000) percepita dal contribuente; al riguardo evidenziava che gli interessi costituivano prestazioni pecuniarie “periodiche e percentuali” mentre le somme percepite dal 1996 al 1999 erano “discontinue” e “non commisurate ad una percentuale del capitale stesso”; di conseguenza la somma differenziale di cui sopra doveva essere inquadrata non tra gli interessi ma tra “gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’Impiego del capitale”, di cui all’art. 41, lett. h) TUIR (ratione temporis applicabile), da tassare, quale reddito di capitale, nell’anno in cui è stato concretamente percepito, e quindi nell’anno 2000.
Con i due motivi di ricorso incidentale il contribuente, deducendo – ex art. 360 n. 5 cpc – omessa (nel primo motivo) ed insufficiente (nel secondo) motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevava che la CTR non aveva per nulla motivato in ordine alla controversa qualificazione della “somma differenziale” di cui sopra (“interessi”, secondo l’Ufficio; “corrispettivi” dovuti al padre (…), secondo il contribuente) il motivo di ricorso principale è infondato.
Con accertamento in fatto, in alcun modo denunziato sotto il profilo del vizio motivazionale, la CTR ha ritenuto che il (…) abbia effettuato un prestito oneroso a favore della società di importo pari a lire 554.107.200, e che quest’ultima abbia restituito, negli anni dal 1996 al 1999, la somma di lire 314.000.000, e, nell’anno 2000 (anno relativo all’avviso impugnato), la somma di lire 530.000.000; in base, pertanto, a detti presupposti di fatto, corretta appare l’imputazione ex art. 1194 c.c. della somma di lire 314.000.000 ad interessi, e della somma di lire 530.000.000 (inferiore a quella data in prestito) a rimborso della somma data in prestito, con conseguente impossibilità che la somma versata nell’anno 2000 (oggetto dell’avviso di accertamento in questione) possa costituire interesse o altro provento derivante da mutui, depositi e c/c (art. 41, comma 1, lett A) TUIR) o da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego dei capitale (lett. H).
Al riguardo va, in ogni modo, rilevato che, come evidenziato dal contribuente nel controricorso (e non contestato), l’Agenzia nei gradi di merito ha sempre qualificato la somma differenziale in questione come “interesse” rientrante nella lett a) art. 41 TUIR, e solo subordinatamente nella lett. h), senza peraltro mai precisare quale provento sarebbe – se non interessi – quello rinveniente dal capitale prestato.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre euro 200,00 per spese ed oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 27 maggio 2020, n. 62 - Nuovo Regolamento per l’erogazione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, al Fondo Credito ex IPOST e alla Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM. Modalità di…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 22495 depositata il 26 luglio 2023 - L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini dell’individuazione della giusta causa di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22495 - L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22495 - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in luogo del contratto a progetto
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 marzo 2021, n. 5615 - Prestazioni infragruppo di prestito di personale costo deducibile ed applicabilità dell'IVA, poiché la normativa UE esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti…
- Corte di Cassazione sentenza n. 21311 depositata il 5 luglio 2022 - In tema di imposte sui redditi, l’operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…