CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 ottobre 2013, n. 22510
Tributi – Accertamento con adesione – Articolo 8 del d.lgs. 218/1997 – Disciplina applicabile ratione temporis – Pagamento della prima rata e stipula della garanzia fideiussoria – Documentazione comprovante – Deposito – Fattispecie
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato dai coniugi E.D.B. e V.N. avverso la cartella di pagamento a loro notificata, per IRPEF ed accessori, in relazione all’anno 1996.
Il giudice a quo ha ritenuto che si fosse perfezionato il procedimento di accertamento con adesione, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 218 del 1997, in quanto l’atto era stato sottoscritto il 6 marzo 2002 ed erano state versate entro i termini di legge le otto rate previste, senza che potesse considerarsi ostativo al perfezionamento del procedimento il fatto che la garanzia fideiussoria fosse stata ottenuta in data 29 aprile 2002, anteriormente alla scadenza delle rate successive alla prima, regolarmente pagata.
2.1 contribuenti resistono con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi, deduce che tanto il versamento della prima rata, quanto la stipula della fideiussione costituiscono elementi di validità della procedura dì accertamento con adesione (costituente una fattispecie a formazione progressiva), con la conseguenza che i relativi adempimenti – in particolare il secondo – devono essere eseguiti, ai fini del perfezionamento di tale procedura, entro il termine perentorio di venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto, a norma dell’art. 8, comma 2, cit. (nella specie, quindi, entro il 26 marzo 2002).
Con il secondo motivo, è denunciato il vizio di motivazione in ordine al fatto decisivo, dedotto dall’Ufficio, secondo cui la quietanza di pagamento della prima rata e la documentazione comprovante il rilascio della garanzia non erano state consegnate all’Ufficio entro il termine di dieci giorni dal detto versamento, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. in esame.
Infine, con la terza censura si lamenta nuovamente, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudice a quo non ha rilevato che i contribuenti non avevano adempiuto l’obbligo del deposito presso l’Ufficio dei documenti suddetti entro il termine prescritto.
2.1. Il ricorso, Ì cui motivi vanno esaminati congiuntamente per stretta connessione, va accolto nei limiti e nei sensi di seguito precisati.
2.2. L’art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, prevede, per quanto qui interessa (nel testo vigente ratione temporis), che: “il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto” (comma 1); “le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo (…). L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1 (….).
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633″ (comma 2); “entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione” (comma 3).
Il successivo art. 9 stabilisce, poi, che “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall’articolo 8, comma 2”.
Va rilevato, per completezza, che l’obbligo di prestazione della garanzia è stato totalmente soppresso con il d.l. n. 98 del 2011 (convertito in legge n. 111 del 2011).
2.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti – pagamento della prima rata e prestazione della garanzia – rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva; quando, pertanto, sia stata omessa la prestazione della garanzia, la procedura dell’accertamento con adesione non può dirsi perfezionata, e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria; la circostanza che il pagamento rateale, a garanzia del quale la garanzia deve essere prestata, venga realmente effettuato non è idonea a mutare i termini della questione, in quanto, in base al sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto giuridico tributario solo con la sua perfezione, che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati (mediante la prestazione della garanzia) e non rimessi alla mera diligenza del debitore (Cass. nn. 26681 del 2009, 8628 del 2012,13750 del 2013).
2.3. Ciò posto, si rivela infondato il primo motivo, nella parte in cui la ricorrente sostiene che, entro venti giorni dalla redazione dell’atto (disciplinata dall’art. 7), debba avvenire – in caso di rateizzazione – non solo il versamento della prima rata, ma anche la prestazione della garanzia, laddove il detto termine è riferito dalla legge (art. 8, comma 2) solo al primo adempimento e non anche al secondo.
Il termine per quest’ultimo è, invece, stabilito nel comma 3 della norma, che lo individua nei dieci giorni successivi al versamento della prima rata, termine entro il quale il contribuente deve far pervenire all’Ufficio la quietanza del versamento e, appunto, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, il termine di dieci giorni non è stabilito a pena di invalidità della procedura; ciò sia perché la norma non prevede una tale sanzione, sia perché quel che rileva, ai fini del perfezionamento della definizione (con il rilascio al contribuente di copia dell’atto), e quindi del mantenimento del beneficio del pagamento dilazionato, è esclusivamente il fatto che l’Ufficio, per ovvie esigenze di certezza giuridica in ordine alla riscossione delle somme dovute, abbia, in tempo utile, la prova del pagamento della prima rata e della prestazione della garanzia per i versamenti successivi; a tale scopo, è necessario e sufficiente che detti atti siano depositati presso l’Ufficio prima del termine di scadenza per il versamento della seconda rata.
3. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti e nei sensi anzidetti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi all’enunciato principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
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