CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 ottobre 2013, n. 22697

Tributi – IRPEF – Accertamento – Mancanza di annotazioni fiscali – Legittimità

Svolgimento del processo

R.P. propose ricorso avverso l’avviso di accertamento per IRPEF dell’anno di imposta 1994 con cui – sulla base di p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza (relativo ad una verifica generale dal 1988 al marzo 1994) – si rettificava il reddito di impresa a contabilità semplificata.

La ricorrente eccepì la mancata motivazione dell’atto impugnato e che l’attività esercitata era, in effetti, di intermediazione del commercio e non di vendita auto usate.

La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso e detta sentenza venne confermata, con rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici territoriali argomentavano la fondatezza del ricorso introduttivo “alla luce di esibite sentenze della C.T.P. e dalla C.T.R. relative agli anni precedenti” e sulla considerazione che l’Ufficio, oltre a non avere effettuato i dovuti riscontri finanziari, non era riuscito a dimostrare che la vendita degli autoveicoli era stata effettuata per proprio conto e non per conto terzi.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze non risultando che detto Ente abbia preso parte ai precedenti gradi del giudizio.

2. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione. In particolare, la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta che la Commissione regionale campana avrebbe erroneamente ritenuto non conosciuto dalla “società” il p.v.c. e che i giudici di appello avrebbero immotivatamente disatteso la presunzione posta dall’art.39 d.p.r. n.600/1973 senza che alcuna prova contraria fosse stata fornita dalla parte privata e senza indicare i documenti presi in considerazione né enunciare ed esaminare le ragioni addotte dall’Ufficio a sostegno delle proprie tesi.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., violazione dell’art. 39, 1 comma del d.p.r.n.600/73. In particolare, la ricorrente rileva che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza erano emersi una serie di elementi (mancata iscrizione all’albo degli intermediari, mancata fatturazione relativa a provvigioni, rinvenimento di registri fiscali non annotati a fronte di 55 fogli di responsabilità firmati dagli acquirenti le autovetture; svariate cambiali poste all’incasso senza registrazione contabile, bolle di accompagnamento, fatture acquisto e rivendita autovetture) che ben costituivano presunzioni gravi, precisi e concordanti che rendevano pienamente legittimo l’accertamento tributario effettuato ai sensi dell’art.39 d.p.r. n.600/73 anche in presenza di contabilità formalmente regolare.

3. Le censure dell’Agenzia sono fondate nell’articolazione relativa ai vizi motivazionali (dovendosi qualificare sostanzialmente come tali anche i profili articolati nel secondo motivo), assorbito ogni altro aspetto in esse dedotto e rivelandosi inammissibile quello dedotto con il punto sub A) del primo motivo, non risultando la censura rivolta contro alcuna statuizione dell’impugnata sentenza. Invero, nella sentenza impugnata ricorre il difetto di motivazione, mostrando essa, nel suo insieme un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice d’appello alla formazione del proprio convincimento (Cass. n.2109/99; 10396/98; 914/96).

Nella sentenza impugnata l’esigenza di una congrua e corretta motivazione non è stata soddisfatta, sia per quanto attiene al richiamato e decisivo punto della controversia relativo all’attività’ d’intermediazione che la contribuente asseriva di svolgere, sia, più in generale, riguardo alla sussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo. La Commissione ha solo affermato, da un lato, che neanche in appello l’Ufficio aveva fornito prova dei propri assunti, limitandosi a far proprio quello dei verbalizzanti, senza provare quindi l’attività di vendita in proprio di auto (mentre agli atti risultava lo svolgimento di vendita di autoveicoli per conto terzi) che la sentenza di primo grado non era carente di motivazione, perché si fondava sui giudicati favorevoli emessi da altre sezioni della C.T.P. e della C.T.R. e sulla mancanza di utili elementi da parte dell’Ufficio; nonché che rimaneva assorbito l’esame delle altre questioni di merito.

Va ritenuta, pertanto, inficiata da difetto di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza della C.T.R. che, come nella specie, non contiene un’autonoma esposizione dell’iter argomentativo attraverso il quale essa è pervenuta alla statuizione resa, e, in particolare, è da ritenere viziata tale sentenza quando, in tema di accertamento dell’imponibile, anziché ancorarsi ad una valutazione fondata su emergenze processuali acquisite ben indicate ed autonomamente apprezzate, si correli ad una generica, e non specificamente giustificata, adesione agli assunti prospettati da una delle parti (Cass.n.27969/2009 emessa tra le stesse parti) Il giudice di rinvio dovrà quindi, procedere a nuovo esame, sulla base dei richiamati principi, oltre a provvedere al regolamento delle spese.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze; in accoglimento del ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.