CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2014, n. 228
Tributi – Imposte sui redditi – Controllo formale della dichiarazione dei redditi – Riscossione – Cartella di pagamento intestata al contribuente defunto – Notifica agli eredi – Legittimità
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di (…) (che non ha resistito con controricorso), avverso la sentenza n. 6/39/2008 del 16/01/2008, depositata in data 10/03/2008, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Staccata di Latina, con la quale – in una controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata alla contribuente, quale erede di (…), relativa a maggiori imposte IRPEF e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, liquidate, per omesso o tardivo versamento, a seguito di controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-bis DPR 600/1973, per l’anno 1992, da parte del de cuius – è stata riformata la decisione n. 601/08/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendolo tardivamente proposto, rispetto al termine di cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992.
I giudici d’appello hanno, in particolare, ritenuto condivisibili le argomentazioni difensive della B., non risultando “mai consegnato alcun ruolo intestato alla ricorrente che, in realtà, potrebbe costituire atto valido per attivare la riscossione nei confronti degli eredi”.
Considerato in diritto
1. L’Agenzia ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la riscossione, a carico degli eredi, dei tributi dovuti dal defunto contribuente, a causa della mancata formazione di un ruolo a nome dell’erede (…). La ricorrente deduce, in un unico motivo la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 12 DPR 602/1973 e 65 DPR 600/1973, dovendo ritenersi legittima, ai fini della riscossione dei tributi dovuti dal de cuius a carico degli eredi, la iscrizione a ruolo e la conseguente emanazione della cartella di pagamento a nome del defunto, pur dopo il suo decesso, da notificarsi, poi, agli eredi, secondo le modalità dettate dall’art. 65 citato.
2. Pacifico, come si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, che il ruolo è stato, nella specie, intestato al defunto S. e che la cartella esattoriale è stata notificata agli eredi, obbligati solidali, impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, u.c., deve rilevarsi che, con riguardo alla sola questione della legittimità o meno della formazione del ruolo, intestato al defunto, il motivo è fondato.
Per effetto della normativa in tema di riscossione dei tributi, infatti, ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall’art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente cd impersonalmente nel domicilio del defunta, limiti di tempo (Cass. 5411/1988; Cass. 3415/2009; Cass. 15417/2009: “In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a Ivi intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l’art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l’indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev’essere presentata direttamente all’Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento Cass. 12886/2007: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso l’ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso, presuppone tuttavia che l’Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge”).
In sostanza, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l’atto impositivo, intestato al dante causa, può essere notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, indirizzando l’atto impersonalmente e collettivamente agli eredi, purché questi non abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, in quanto la norma, dettata specificamente in materia di notificazione di atti tributari, prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale l’avvenuta comunicazione nei trenta giorni da parte dei singoli eredi, senza alcun accenno al diverso limite temporale di un anno dall’apertura della successione previsto dalla disciplina processualcivilistica (artt. 30, 286, 330, 477 c.p.c.) per la validità della notificazione collettiva e impersonale, dovendosi perciò ritenere che “il legislatore tributario, posto a carico degli eredi un onere di informazione, faccia poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’ ‘apertura della successione” (Cass.7645/2006).
3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
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