CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2013, n. 22833

Tributi – Adempimenti fiscali – Compensazione – Credito utilizzato in compensazione eccedente il limite – Successivo innalzamento del limite – Abolitio criminis – Esclusione – Irrogazione sanzioni – Sussiste

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 64/33/05, depositata il 22 marzo 2006, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, accolto l’appello dei contribuenti (…) in proprio e quale legale rappresentante di (…) S.p.A,, in riforma della decisione n. 48/08/04 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, annullava l’avviso di contestazione e irrogazione sanzioni n. R28C0030000/02 1999.

La CTR – dato atto che per l’anno 1999 la contribuente S. S.p.A. aveva compensato un credito di lire 616.297.000, superiore quindi al limite di lire 500 milioni, in allora stabilito dall’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 471 cit., col conseguente omesso versamento d’imposta pari all’eccedenza di lire 116.297.000, questo sanzionato ex art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – riteneva perchè ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la violazione non fosse più punibile perché, prima della notifica dell’impugnato avviso di contestazione, l’art. 34, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, aveva elevato il limite dell’importo compensabile in quello di euro 700.000,00, con ciò realizzandosi la fattispecie della abolitio criminis per effetto della sopravvenuta “disposizione integratrice” del divieto.

Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.

I contribuenti non si costituivano.

Diritto

L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 2, d.p.r. 633/72, dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 471/97 e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 472/97”, esponendo, in sintesi, ad illustrazione del motivo, che per il 1999 il limite di compensazione era rimasto quello di lire 500.000.000, cosicché nessuna abolitio criminis poteva dirsi sopravvenuta, giacché ancora rimaneva che la contribuente (…) S.p.A., avendo compensato quello che non poteva compensare, aveva omesso di versare il tributo, violazione, quest’ultima, che l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, continuava a sanzionare. Il quesito era: “se sia applicabile la sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. 471/72, per omesso versamento IRPEG, laddove consti che tale omesso versamento derivi dalla circostanza che il contribuente abbia usufruito, nell’esercizio 1999, di compensazioni in misura maggiore al limite stabilito dall’art. 25, comma 2, d.lgs. 241/97, in presenza di una norma successiva, quale l’art. 34, comma 1, L. 388/00 che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, abbia elevato il limite massimo di imposta compensabile sino a una misura superiore a quella della quale il contribuente aveva usufruito in relazione all’esercizio 1999”.

Il motivo è fondato.

A riguardo deve essere rammentata la costante giurisprudenza di questa Corte per cui, per realizzarsi la fattispecie della abolitio criminis ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, che stabilisce, salvo contraria previsione, che non possa esser irrogata sanzione per un fatto che, a seguito di una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile, occorre che l’imposta sia stata abrogata (Cass. sez. trib. n. 21168 del 2008; Cass. sez. trib. 25053 del 2006). E, nel concreto caso pervenuto all’esame, non c’è dubbio che l’imposta non versata di lire 116.297.000, sub specie di compensazione oltre il limite prescritto dalla legge, non è mai stata abrogata, per cui permane la violazione di omesso versamento, tutt’ora sanzionata dall’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. Deve andare altresì aggiunto, a completamento, che la ratio della richiamata giurisprudenza corrisponde all’esigenza, di cui alle disposizioni in tema di bilancio pubblico, di garantire l’entrate stabilite, ciò che impone di mantenere le imposte che non vengono immediatamente sostituite con altri flussi.

2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. la controversia deve essere da questa Corte definita col rigetto del ricorso dei contribuenti introduttivo della lite fiscale.

3. Nel successivo consolidarsi del richiamato indirizzo giurisprudenziale, debbono farsi consistere i giusti motivi che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo il merito, respinge il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di contestazione e irrogazione sanzioni n. R28C0030000/02 1999; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.