CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2013, n. 22872

Lavoro – Mansioni diverse da quelle dell’assunzione – Domanda di inquadramento in una qualifica superiore – Riconoscimento di qualifica intermedia tra quella richiesta in giudizio e quella riconosciuta da datore

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 3 settembre 2009, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, dichiarava, per quanto ancora rileva in questa sede, che V. B. aveva diritto all’inquadramento nel primo livello di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del settore terziario a decorrere dal 1° settembre 1997 e sino al 31 marzo 2000, inquadramento questo riconosciutogli dal datore di lavoro, A. B. s.r.l., solo a partire dal 1° aprile 2000, nonché al relativo trattamento economico e giuridico, il primo con decorrenza dal 1° giugno 1997. Disponeva per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza, al fine di accertare le relative differenze retributive.

Dopo aver rigettato la domanda relativa al riconoscimento delle mansioni dirigenziali, pure proposta dal B., la Corte territoriale ha osservato che in tale domanda era compresa implicitamente quella di inquadramento nel I livello, come sopra accolta.

Per la cassazione di tale sentenza non definitiva propone ricorso la società sulla base di due motivi. Il lavoratore resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato per un solo motivo.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale condizionato, perché proposti avverso la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 324 e 329 cod. proc. civ., deduce che il B. in primo grado aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di dirigente a decorrere dal 1° giugno 1997 e sino al 31 marzo 2000. La Corte territoriale, riconoscendogli per lo stesso periodo l’inquadramento nel I livello, ha pronunziato ultra petitum.

Aggiunge che la sentenza impugnata ha riconosciuto al lavoratore tale livello con decorrenza dal 1° giugno 1997, pur avendo il medesimo successivamente chiesto in appello l’inquadramento nel I livello solo relativamente al periodo 1998 – 2000.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal riconoscimento al lavoratore del diritto all’inquadramento nel I livello a decorrere da una data anteriore rispetto a quella richiesta, senza dare sufficientemente conto delle ragioni di tale decisione.

4. Con il ricorso incidentale il lavoratore lamenta il mancato riconoscimento delle mansioni dirigenziali, subordinando tale ricorso all’accoglimento, anche parziale, del ricorso principale.

Rileva che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato le risultanze probatorie ed in particolare le dichiarazioni dei testi, da cui era emerso che il B. “aveva quel potere di rappresentanza dell’impresa verso terzi e quella autonomia decisionale e quell’ampiezza di poteri che di fatto connotano la figura del dirigente”.

5. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi, non è fondato.

Deve premettersi che è infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dal controricorrente per non avere la società ricorrente prodotto il contratto collettivo di settore, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.

Ed infatti la ricorrente non deduce violazione o falsa applicazione di norme del contratto collettivo – nel qual caso avrebbe dovuto depositare tale contratto unitamente al ricorso – bensì la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata asseritamente pronunziato ultra petitum.

Ciò posto, deve osservarsi che è principio consolidato di questa Corte che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale (cfr., fra le altre, Cass. 4 luglio 2007 n. 15053; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3863; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862).

Nella specie, sia gli elementi di fatto dedotti a sostegno dell’inquadramento nel I livello che la relativa declaratoria contrattuale sono stati chiaramente esplicitati dal lavoratore nel ricorso introduttivo, avendo il medesimo chiesto per un certo periodo l’inquadramento in tale livello e per altro periodo l’attribuzione della qualifica dirigenziale.

La sentenza impugnata che ha escluso la qualifica dirigenziale, riconoscendo al B. l’inquadramento nel I livello, si sottrae pertanto alle critiche che le vengono mosse.

6. Quanto alla decorrenza di tale inquadramento, è pacifico che il lavoratore chiese, con il ricorso introduttivo, il riconoscimento della qualifica dirigenziale a partire dal 1° giugno 1997. Il giudice d’appello, nel rigettare tale richiesta, gli ha riconosciuto, con la stessa decorrenza, l’inquadramento nel I livello, ritenendo tale domanda implicitamente contenuta nella prima (cfr. sentenza impugnata, pag. 9).

Al riguardo, la ricorrente incorre in contraddizione, laddove da un lato afferma che in grado di appello il lavoratore – peraltro in via subordinata – aveva limitato la richiesta di inquadramento nel I livello al periodo 1998 – 2000 e quindi la sentenza impugnata non avrebbe potuto anticiparne la decorrenza al 1° giugno 1997; dall’altro deduce che tale richiesta è inammissibile, trattandosi di “domanda nuova”, formulata per la prima volta in appello.

7. Per effetto del rigetto del ricorso principale resta assorbito quello incidentale, condizionato all’accoglimento, anche parziale, del primo.

8. Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la ricorrente deduce che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza definitiva (n. 5333/11), la quale ha riconosciuto al B. le relative differenze retributive sulla base della sentenza non definitiva oggetto del presente ricorso per cassazione.

Ad avviso della ricorrente, tale sentenza definitiva, sulla quale si è formato il giudicato per non essere stata impugnata, “travolge a questo punto anche l’impugnativa della sentenza non definitiva”.

Il rilievo è infondato perché, a prescindere che la sentenza prodotta non contiene l’attestazione del passaggio in giudicato, la sentenza non definitiva avrebbe potuto essere travolta (e con essa anche la sentenza definitiva) dall’accoglimento del ricorso qui proposto ovvero nei limiti di tale accoglimento, evenienze queste non ricorrente nella specie.

9. La ricorrente, per il criterio legale della soccombenza va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi: rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la società ricorrente al pagamento, a favore di B. V., delle spese del presente giudizio, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.