Corte di Cassazione sentenza n. 2289 del 31 gennaio 2013
SICUREZZA SUL LAVORO – RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO – VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ – CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
FATTO
Con sentenza del 16 ottobre 2008 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 26 maggio 2004, ha rigettato la domanda di (Omissis) intesa ad ottenere la revisione della rendita riconosciutagli dall’INAIL nella misura del 35% per un infortunio sul lavoro occorsogli il (Omissis). La corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di appello e che ha accertato il grado di invalidità nella misura del 31% a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso al (Omissis) nel (Omissis).
Il (Omissis) propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.
Resiste con controricorso l’INAIL.
DIRITTO
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del DPR 1124/1965 e delle allegate tabelle in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si deduce che la corte territoriale avrebbe motivato, seguendo acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sulla base del grado di invalidità previsto dalle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 che, tuttavia, non prevedono le patologie riscontrate dalla stessa CTU.
Con il secondo motivo si assume omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio con riferimento alla mancata considerazione, nella valutazione del grado di invalidità, della riconosciuta patologia da cui era affetto in precedenza il (Omissis) e che ne avrebbe dovuto determinare necessariamente un grado di invalidità superiore.
Entrambi i motivi sono infondati. Essi si risolvono, infatti, in una critica alla consulenza tecnica posta a fondamento della decisione impugnata. Questa corte ha costantemente affermato che nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (da ultimo Cass. 3 febbraio 2012 n. 1652). Nel caso in esame il ricorrente non lamenta la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, nè l’omissione di accertamenti strumentali, per cui le sue doglianze si risolvono in un dissenso diagnostico inammissibile in questa sede. In tale quadro deve considerarsi anche la considerazione secondo cui non sarebbe stata utilmente considerata la circostanza relativa al quadro clinico personale dell’assicurato che avrebbe causato un grado superiore di invalidità; anche tale considerazione, infatti, costituisce un elemento valutabile autonomamente dal giudice di merito non censurabile di per sé in sede di legittimità.
Considerando l’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado, anteriore alla modifica legislativa del regime delle spese nei giudizi previdenziali, non si provvede alla condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese di giudizio. Infatti il nuovo testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., contenuto nel D.L. 269/2003, art. 42, punto 11, che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali limita ai cittadini aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, non si applica ai procedimenti – incardinati prima dell’entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.
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