CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2013, n. 22927
Tributi – INVIM – Immobile sprovvisto di rendita – Rendita attribuita dall’UTE – Avviso di liquidazione – Legittimità
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 27/18/06, depositata il 30 ottobre 2006, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, pronunciando sull’appello proposto dal contribuente Z.B., parzialmente riformava la decisione n. 292/01/04 della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che aveva in toto respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. (…) col quale l’Ufficio, sulla scorta della più elevata rendita attribuita dall’UTE di lire 20.400.000, rispetto a quella di € 9.580.000, originariamente dichiarata DOC.FA., aveva recuperato una maggiore INVIM in relazione alla compravendita di un immobile, avvenuta con rogito registrato l’11 febbraio 2000, facendo applicazione della regola della valutazione “automatica” ex art. 52, comma 4, d.p.r. 28 aprile 1986, n. 131.
La CTR, in sintesi, dopo aver dato atto che, successivamente la notifica dell’avviso oggetto di lite, a seguito di sentenza n. 1355/10/01 della CTP di Vicenza, resa in altra causa soltanto promossa dall’acquirente S.B.C. S.r.l. contro l’UTE, la rendita era stata ridotta in quella di lire 16.950.000, riteneva, dapprima, che il diritto difensivo del contribuente fosse stato “comunque salvaguardato” in quanto, ricevuta la notifica dell’avviso di liquidazione, avrebbe potuto ricorrere avverso l’attribuzione di rendita da parte dell’UTE; peraltro, considerata la nuova attribuzione di rendita, riformava la decisione di prime cure diminuendo il recupero d’imposta.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, il contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “violazione dell’art. 2909 c.c.”, per aver la CTR statuito, erroneamente, che la sentenza pronunciata tra l’acquirente e l’UTE, sentenza che aveva ridotto la rendita in quella di lire 16.950.000, “fa stato nei confronti del Z. anche se terzo”.
Il quesito era : “se determini, ovvero non determini, violazione art. 2909 c.c. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l’accertamento contenuto nella sentenza n. 1355/10/01 della CTP emessa nei confronti di S.B.C. S.r.l. e UTE, fa stato anche nei confronti del Z. estraneo processuale, anche per gli effetti a questi sfavorevoli”.
2. Col secondo motivo di ricorso, il contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ancora deducendo, in rubrica, “violazione dell’art. 2909 c.c.”, perché la sentenza della CTP che aveva rideterminato la rendita, riducendola, doveva giudicarsi inutiliter data, giacché pronunciata senza il necessario contraddittorio del contribuente. Il quesito era: “se determini, ovvero non determini, violazione art. 2909 c.c. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l’accertamento contenuto nella sentenza n. 1355/10/01 della CTP emessa in violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/92 nei confronti di S.B.C. S.r.l. e UTE, fa stato anche nei confronti del Z. estraneo processuale, anche per gli effetti a questi sfavorevoli”.
3. Gli appena esposti motivi, dipendendo dalla risoluzione di identiche questioni, debbono essere esaminati congiuntamente.
I motivi in parola, peraltro, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della sentenza, la quale non ha assolutamente affermato che la decisione pronunciata tra S.B.C. S.r.l. e UTE abbia fatto stato anche nei confronti del contribuente. In effetti, la CTR, come evidenziato nella parte narrativa, ha semplicemente dato atto che l’UTE, a seguito della sentenza, aveva ribassato la rendita e che, in mancanza di impugnazione della stessa da parte del contribuente, questa non poteva esser sindacata (Cass. sez. IlI n. 10864 del 2012; Cass. sez. I 17957 del 2008).
3. Col terzo motivo del ricorso, il contribuente censurava la sentenza à sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “violazione dell’art. 74 L. 342/2000 laddove la sentenza ritiene efficace nei confronti del contribuente la rendita catastale anche se a lui non notificata”. Il quesito era: “se determini, ovvero non determini, violazione dell’art. 74 L. 342/2000 laddove la sentenza impugnata ha confermato l’efficacia nei confronti del Z. di una rendita a lui non notificata”.
Il motivo è infondato.
In effetti, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, una volta ricevuto l’avviso di liquidazione, à sensi dell’art. 19, comma 3, d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può impugnare l’atto impositivo assieme alla rendita che non gli sia stata notificata, allargando necessariamente il contraddittorio all’UTE, che solo può modificare il classamento (Cass. sez. trib. n. 22281 del 2011; Cass. sez. trib. n. 6386 del 2006). Correttamente, pertanto, la CTR ha statuito che, in assenza d’impugnazione della rendita nei confronti dell’UTE, doveva valere il classamento da quest’ultimo attribuito.
4. Assorbiti gli altri motivi.
6. Nella particolarità della vicenda, debbono farsi consistere i giusti motivi che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.