CORTE DI CASSAZIONE- Sentenza 11 ottobre 2013, n. 23139
Credito di imposta per nuovi investimenti – Acquisto automezzo non adibito all’esercizio effettivo dell’attività aziendale – Avviso di recupero del credito d’imposta
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 92/21/2008 del 12/5/2008, depositata in data 27/6/2008, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Caltanissetta, respingeva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto, in data 21/12/2006, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Enna, avverso la decisione n. 161/01/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna, che aveva accolto il ricorso di S.P.A., esercente l’attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione, contro un avviso di recupero del credito d’imposta, utilizzato, per nuovi investimenti ed in relazione ad un automezzo immatricolato quale autocarro, per l’anno 2000, ai sensi dell’art. 8 L.388/2000, recuperato dall’Ufficio a tassazione perché indebitamente utilizzato, non essendo risultato l’automezzo in questione adibito all’esercizio effettivo dell’attività aziendale.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, pur tenendo presente la “rilevanza, ai fini della fruizione del beneficio fiscale, della titolazione di immatricolazione dell’autoveicolo, ad uso autocarro”, in relazione all’altro requisito necessario della “destinazione esclusiva ai fini aziendali”, l’autocarro, ancorché suscettibile del trasporto di passeggeri, era stato “destinato dall’acquirente, titolare di un’attività commerciale avente per oggetto la vendita al dettaglio di olii e carburanti per autotrazione, come veicolo strumentale nell’esercizio dell’attività di impresa”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo tre motivi, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo 1, in relazione agli artt.8 L.388/2000, in combinato disposto con gli artt. 109 e 164 DPR 917/1986, nuova formulazione, nonché 54 d.Igs. 285/1992, in combinato disposto con le disposizioni di cui alla direttiva europea del 6/2/1998 n. 98/14/CE, e del DM 4/08/1998, di attuazione, in quanto l’autovettura in oggetto, immatricolata quale “autocarro uso proprio” e suscettibile di un uso promiscuo, non era deducibile interamente, in difetto dei requisiti della strumentalità e dell’utilizzo esclusivo e durevole nell’ambito di attività di impresa, ma nei limiti previsti dalla lett.b) comma 1 dell’art.164 del TUIR – art.121 bis vecchia numerazione -; Motivo 2, in relazione all’art.2697 c.c. ed all’onere della prova dell’effettivo uso strumentale degli automezzi nell’ambito dell’attività di impresa, non assolto dal contribuente), e per insufficiente motivazione su un fatto controverso, ex art.360 n. 5 c.p.c. (Motivo 3, relativamente all’accertamento in merito all’effettivo uso strumentale dell’automezzo nell’ambito dell’attività dì impresa).
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Osserva la Corte, in generale, con riguardo all’oggetto del contendere, che la L. n. 388 del 2000, art. 8, sotto la rubrica “agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate”, collega l’attribuzione del beneficio, nella forma di credito d’imposta, alla effettuazione di nuovi investimenti nelle suddette aree, quali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee, specificando che per nuovi investimenti “si intendono le acquisizioni di nuovi beni strumentali”.
Così recita il comma 2° dell’art.8 nel testo vigente ratione temporis: “2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 61 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’ acquisto di “mobili e macchine ordinarie di ufficio” di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 2 febbraio 1989, concernente i “coefficienti di ammortamento”, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva.”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1165/2010), che qui si condivide, la “ratio” di tale disposizione (come di altre che prevedono benefici collegati al requisito della “novità” di interventi in determinate aree, di cui si intende promuovere lo sviluppo) è quella di incentivare nei territori agevolati le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo in campo economico, mediante la concessione del credito d’imposta per nuovi investimenti: la “novità” dell’investimento va, dunque, apprezzata in termini economici, e cioè in riferimento alla sua idoneità a promuovere lo sviluppo della zona interessata (cfr. in tema di esenzione dall’IRPEG, del D.P.R. n. 218 del 1978, ex art. 105, Cass. n. 2273 del 2004; n. 19510 del 2004; n. 4417 del 2005), ed il requisito della “strumentante” del bene acquisito deve ritenersi integrato quando il bene stesso si inserisca in una struttura produttiva (già esistente o che venga impiantata) effettivamente operante nella zona svantaggiata, non solo al fine di imputarvi costi e ricavi, ma per realizzare, in quel territorio, l’oggetto stesso dell’attività di impresa (Cass., n. 3310 del 2009 e Cass. n. 24936 del 2011), Costituiscono dunque oggetto dell’agevolazione i beni materiali mobili e immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’attività dì impresa. La Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza impugnata, ha argomentato che: a) il veicolo de quo è stato immatricolato come “autocarro”; b) il contribuente ha provato che il veicolo era utilizzato, per l’esercizio dell’impresa. Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento. In particolare, fondato è il vizio motivazionale, corredato dal necessario momento di sintesi ex art.366 bis c.p.c. (trattandosi di sentenza impugnata pubblicata nel giugno 2008), non avendo i giudici tributari sufficientemente argomentato in ordine all’assolvimento da parte del contribuente, a cui carico gravava, dell’onere probatorio relativo alla strumentalità ed inerenza del bene rispetto all’attività dì impresa, svolta dal contribuente – “vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione”, come risulta dalla sentenza impugnata (cfr, Cass.3370/2012 : “Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali”, Cass.23296/2010). Nella specie, come si evince dagli atti defensionali dell’Amministrazione, ritrascritti nei presente ricorso, e dalla stessa sentenza, la circostanza che si trattasse di autocarro, adibito dunque essenzialmente al trasporto di cose (e sole delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse) veniva contestata dall’Agenzia delle Entrate specificamente (sulla base delle caratteristiche, non modificate, del modello di fabbrica) e veniva altresì contestata la inidoneità delle prove offerte dal contribuente, ai fini sempre del requisito dell’inerenza-strumentalità. I giudici della C.T.R., al riguardo, si sono limitati ad affermare, in maniera apodittica, che il contribuente aveva provato la destinazione “come veicolo strumentale nell’esercizio dell’ attività di impresa”.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
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