CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2013, n. 23216
Impugnazioni – Sospensione dell’esercizio della professione – Impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – Ricorso per cassazione – Vizio di motivazione
Svolgimento del processo
L’avv. C.S. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza del CNF che ha rigettato il suo ricorso contro la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei per avere compiuto atti contrari all’interesse del proprio assistito D.A., assoggettato a TSO.
Nessuno si è costituito per gli intimati.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’avv. S. prospetta una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
1.1.- Il mezzo è ammissibile, nonostante sollevi censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’ultimo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 69 del 2009, ed applicabile ai ricorsi contro i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore delle legge (art. 58, comma 5), recita testualmente: «Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge», Poiché il terzo comma dell’art. 56 del R.D.L. 1578 del 1933 prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge» ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione.
1.2.- Il mezzo è, per altro verso, non fondato, proponendo censure in fatto ed instando sostanzialmente per la non consentita sovrapposizione del giudizio del giudice di legittimità a quello del giudice di merito riguardo al materiale probatorio valutato, con congrua motivazione, da quest’ultimo.
2.- Il ricorso va dunque rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di qualsiasi attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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