Corte di Cassazione sentenza n. 23217 del  8 novembre 2011

INFORTUNI SUL LAVORO – AMIANTO – INDENNITA’ O RENDITA: IN GENERE: (MAGGIORAZIONI, MIGLIORAMENTI, REVISIONE) – MALATTIE PROFESSIONALI: (SILICOSI E ASBESTOSI)

massima

______________

L’art. 13, comma 8, della L. 257/1992, modificata dalla legge 271/1993, che dispone una rivalutazione – mediante l’applicazione del coefficiente di incremento di 1,5 – del periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto per tutti i lavoratori che ad esso siano stati esposti per più di 10 anni, si applica anche ai lavoratori collocati in quiescenza prima del 28 aprile 1992 (data di entrata in vigore della cit. legge n. 257 del 1992; la norma non è retroattiva perché si limita ad attribuire benefici pensionistici destinati a valere per il futuro, ancorché sulla scorta di requisiti maturati in epoca precedente alla sua entrata in vigore.

______________

FATTO-DIRITTO

1. Con sentenza del 20.1 – 8.2.2010 la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a favore di Ci. Fa. i benefici pensionistici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, così come modificato dalla Legge n. 271 del 1993, disattendendo il motivo di gravame svolto dall’Inps circa l’applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47;

avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso fondato su un motivo;

Ci. Fa. ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c.;

2. con l’unico motivo l’Inps denuncia la nullità della sentenza per non essere stato esaminato e deciso il primo mezzo di gravame, concernente la pretesa infondatezza dell’esposizione all’amianto per il periodo 31.12.1992 – 31.12.1993;

3. il motivo appare manifestamente fondato, poiché la sentenza d’appello non ha minimamente trattato la suddetta doglianza;

4. il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo esame, al Giudice indicato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze.