CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2013, n. 23314

Tributi – Accertamento – Contabilizzazione di costi da fatture soggettivamente false – Deducibilità

Svolgimento del processo

Sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza 11-9-2000, l’Agenzia delle Entrate di Bergamo emetteva, nei confronti della R.S.M. srl (esercente l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici), avviso di accertamento per l’anno 1998, con il quale contestava alla società la contabilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, rettificava alcuni valori di ammortamento e disconosceva la deducibilità di alcuni costi non di competenza; siffatto avviso veniva notificato anche a R.S., l.r. della società, quale autore materiale delle violazioni ex art 11 d.lgs 472/1997.

La società e R.S. proponevano distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Bergamo, che, previa riunione degli stessi, con sentenza 20-07-2003, li accoglieva parzialmente, confermando solo le riprese a tassazione relative ai costi non di competenza ed alla rettifica di alcuni valori di ammortamento.

Con sentenza 126/65/07 del 20-9/15-10-2007 la CTR di Milano, sez. distaccata di Brescia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia; in particolare la CTR rilevava che le operazioni erano inesistenti solo sul versante soggettivo, mentre non vi era prova di operazioni oggettivamente fittizie; al contrario, parte delle merce acquistata (rottami metallici) risultava giacente nel magazzino della società; di conseguenza, doveva ritenersi che la compravendita/scambio di merce fosse realmente avvenuta e che legittimamente la società aveva dedotto i costi relativi alle fatture “soggettivamente inesistenti”.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi; la società contribuente non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art 75 (ora 109) dpr 917/1986, rilevava che dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza era emerso che I.M. srl e M. snc erano delle mere “cartiere” (cioè società fittizie costituite unicamente per l’emissione di fatture false); di conseguenza, i costi di cui alle fatture “soggettivamente inesistenti” emesse da tali “cartiere” non erano deducibili ai fini delle imposte dirette, in quanto, ai sensi dell’art. 75 (ora 109) dpr 917/1986, i componenti negativi di reddito dovevano risultare certi nella loro esistenza e determinati nella loro quantificazione; il che non poteva affermarsi nel caso di specie, in quanto, a prescindere dall’eventuale effettività degli acquisti, la fittizietà, sia pure solo soggettiva, delle fatture annotate in contabilità e la conseguente inattendibilità degli imponibili indicati nelle dette fatture, impedivano qualsiasi determinazione certa ed oggettiva dei costi sostenuti; formulava, in conclusione, quesito di diritto, chiedendo a questa Corte di affermare “se, ai sensi dell’art 75 (ora 109) dpr 917/1986, i costi rappresentati da fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti siano deducibili ai fini delle imposte dirette, segnatamente nell’ipotesi (qui rilevante) in cui tali fatture corrispondano ad acquisti effettivi e non sia ravvisabile alcun comportamento doloso in capo all’acquirente (come ritenuto dalla CTR) o se, invece, tali costi siano comunque indeducibili per mancanza dei requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità, rimanendo irrilevante sia l’eventuale effettività degli acquisti sia l’eventuale buona fede dell’acquirente”.

Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione degli artt 2 e 11 d.lgs 472/1997, rilevava che la CTR, nell’escludere la responsabilità dell’amministratore, non aveva considerato: che, in base alle dette disposizioni, le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie sono riferibili alla persona fisica che ha commesso la violazione, presumendosi autore della violazione chi ha sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi; che, nel caso di specie, la persona fisica R.S., quale l.r. della società, aveva presentato nel 1999 la dichiarazione infedele IRPEG ed IRAP, poi rettificata con l’impugnato avviso di accertamento, in relazione alla quale erano state irrogate le sanzioni pecuniarie in questione.

Con il terzo motivo l’Agenzia, deducendo – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 39 DPR 600/73, rilevava che, ai sensi delle detta norma, pur in presenza di una rettifica di tipo analitico concernente i costi, ben si poteva procedere, come avvenuto nel caso di specie, a ricostruire i ricavi effettivi facendo ricorso al metodo analitico-induttivo, e cioè rideterminando, attraverso il ricorso a parametri induttivi, le percentuali di ricarico operate dalla società; erroneamente, pertanto, la CTR, uniformandosi alla CTP, aveva statuito che l’accertamento analitico era alternativo con quello induttivo.

Il primo motivo è fondato.

Va, invero, innanzitutto condiviso il principio, di recente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma quarto bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma primo, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta “frode carosello”, anche per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (Cass. 10167/2012; conf. 3258/2013).

Nella fattispecie in esame, pertanto, nella quale è ormai definitivamente accertato (per mancanza di idonea censura al riguardo) che i costi dedotti sono relativi a fatture solo soggettivamente inesistenti e che la società acquirente non ha tenuto alcun comportamento doloso, va rilevato che la CTR, da un lato, correttamente ha affermato in astratto la deducibilità dei detti costi, e dall’altro, ha invece come ogni valutazione in ordine all’eventuale contrasto, in concreto, di siffatta deducibilità con i su menzionati principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

L’accoglimento di siffatto motivo di ricorso, di natura pregiudiziale, rende superfluo l’esame degli altri motivi.

In conclusione, quindi, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza e rinviato per nuovo esame, alla stregua del su esposto principio, alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà, previa la valutazione del contrasto di cui sopra, a nuova decisione della presente controversia nonché alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.