CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 giugno 2013, n. 23905
Reati fiscali – Mancato versamento delle ritenute certificate – Continuazione con la bancarotta semplice – Unico movente – Sussistenza
Ritenuto in fatto
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata dalla difesa di Z.G. di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in due sentenze di condanna, rispettivamente per violazione dell’art. 10 bis D. Lvo 274 del 2000 (omesso versamento delle ritenute operate quale sostituto di imposta) e per bancarotta semplice.
Il Giudice osservava che, nonostante le due violazioni fossero state poste in essere nell’ambito della medesima gestione imprenditoriale, non era rilevabile un unico disegno criminoso per violazioni che hanno una diversa obiettività giuridica e che potevano, al più, trovare nelle difficoltà economica dell’impresa un unico movente.
2. Ricorre per cassazione G.Z., deducendo l’assenza o, comunque, la manifesta Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Giudice si era limitato ad affermare l’assenza di un disegno criminoso comune; quanto all’accenno alla diversa obiettività giuridica delle due violazioni, essa non impediva il riconoscimento della continuazione e il provvedimento non teneva conto che si era trattato pur sempre di reati che avevano offeso il patrimonio dei creditori e dello Stato.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 81 cod. pen.. Il Giudice aveva fatto riferimento ad un movente comune alle due violazioni; in realtà lo stato di insolvenza dell’imprenditore, che aveva determinato la dichiarazione di fallimento, era già presente nel 2003 e si era manifestata con i ritardi e le omissioni dei versamenti dei pagamenti I.N.P.S., I.V.A. e delle ritenute fiscali.
La condanna per bancarotta era giunta proprio perché l’imprenditore non aveva chiesto in proprio il fallimento, aggravando il proprio stato di dissesto; e il mancato pagamento dei debiti fiscali costituiva, appunto, una condotta di aggravamento di tale stato.
La continuazione, secondo il ricorrente, risulta per tabulas e, comunque, deve essere riconosciuta in applicazione del principio del favor rei.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione, è fondato.
La motivazione dell’ordinanza Impugnata è sostanzialmente apparente, limitandosi ad affermare il Giudice che, nei due reati giudicati nelle separate sentenze, non si ravvisa un unico disegno criminoso.
L’analisi del Giudice avrebbe dovuto scendere nel concreto delle condotte illecite contestate: in effetti, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 – dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv. 254006): ma, appunto, questa valutazione deve essere realmente effettuata dal giudice del merito, che ne deve dare atto in motivazione.
Nel caso di specie, l’ordinanza accenna ad un “unico movente”, costituito dalle difficoltà economiche dell’Impresa; ma, tenuto conto che la condanna per bancarotta deriva dalla mancata richiesta di sentenza di fallimento in proprio, pur in presenza di grave dissesto già nel 2003, e la condanna per II reato di cui all’art. 10 bis D. Lvo 274 del 2000 consegue al mancato versamento delle ritenute operate nel 2004 quale sostituto di Imposta, il Giudice avrebbe dovuto accertare se l’imprenditore, consapevole delle gravissime difficoltà in cui si dibatteva la sua impresa e avendo deciso di non farla fallire, utilizzando per i pagamenti più urgenti o, comunque, per la prosecuzione dell’attività, tutte le somme che aveva a disposizione, avesse contestualmente deciso di non versare le somme trattenute a titolo di ritenute fiscali, appunto per utilizzarle nella prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
L’esistenza di un unico disegno criminoso tra le due fattispecie è, quindi, astrattamente configurabile e dovrà essere approfondita in concreto dal Giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Vicenza.
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