CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2013, n. 23957
Professionisti – Conferimento dell’incarico – Prova – Diritto al compenso – Accertamento
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 1996 G. B. evocava, dinanzi al Tribunale di Grosseto, M., G., F. e M.G.R. esponendo di essere cessionaria di un credito del figlio, arch. F.N., da quest’ultimo maturato nei confronti dei convenuti in riferimento a prestazioni professionali consistite nella progettazione di n. 4 fabbricati, per cui ne chiedeva la condanna al pagamento, in solido, della somma equivalente ad €. 61.301,42, oltre accessori.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti (contumace la sola G.R.), i quali negavano di avere mai conferito alcun incarico all’arch. N. ed anzi precisavano di avere stipulato il 15.11.1987 contratto preliminare di compravendita con la S. s.r.l., in persona dell’amministratore unico, arch. F.N., relativo ad alcuni lotti edificabili inseriti nel piano particolareggiato della zona di espansione di Batignano, accordo condizionato alla effettiva edificabilità delle aree, condizione che però non si era realizzata, negata dal Comune la concessione, chiarendo che di tutta la pratica si era occupata la S., firmata l’istanza di concessione dai convenuti solo perché proprietari dell’area, intervenuto nel giudizio l’arch. V.U.B., il quale affermava di essere l’unico autore del progetto in parola, il cui incarico gli era stato conferito dalla S., il giudice adito rigettava la domanda attorea.
In virtù di rituale appello interposto dalla B., con il quale riproponeva le tesi disattese dal giudice di prime cure, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza degli appellati, i R. (esclusa la sola G.), da un canto, ed il B., dall’altro, respingeva il gravame.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale – premesso che l’appello presentava profili di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi – evidenziava che la tesi dell’appellante secondo cui sarebbero esistiti due distinti incarichi, uno conferito dai R. all’arch. N., volto alla presentazione della richiesta di concessione edilizia e giustificato dall’interesse degli stessi ad evitare l’esproprio, e l’altro, conferito dalla S. all’arch. B., relativo alle fasi successive, era priva di qualunque prova. L’unico incarico di cui risultava il conferimento, per iscritto, era quello all’arch. B. da parte della S.. Aggiungeva che la firma dei R. sulla istanza diretta al Comune era di per sé irrilevante ai fini del conferimento dell’incarico de quo. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione la B., articolato su tre motivi, al quale hanno replicato, con separati controricorsi, i R., ed il B., illustrati anche da memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dei principi di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Nel prima parte la censura attiene all’affermazione della Corte di merito secondo cui l’appello è infondato, se non inammissibile per difetto di specificità dei motivi. In secondo luogo contesta la sentenza per avere il giudice distrettuale riprodotto le argomentazioni della statuizione di primo grado, senza prendere in considerazione le specifiche deduzioni dell’atto di appello, in particolare la mancata esplicitazione nel preliminare del 15.11.1987 del rapporto tra l’arch. N. ed i R. per la progettazione e la redazione degli atti occorrenti per richiedere la concessione edilizia; in altri termini il giudice del gravame, ad avviso della ricorrente, non avrebbe risposto in alcun modo sugli elementi presuntivi forniti da parte attrice a sostegno della propria pretesa (elaborati progettuali sottoscritti dai convenuti), in particolare alla circostanza che i R. erano ben consapevoli della necessità che venisse presentata nei termini istanza di concessione edilizia per evitare il prossimo esproprio dei terreni, ragione per la quale l’arch. N., che non era parte dell’accordo del 15.11.1987, si affrettava a presentare il progetto a nome dei proprietari, raggiungendo i R. alla loro casa. A conclusione della censura viene posto il seguente quesito di diritto: “Viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) ed il principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.) il giudice di merito che nel fornire la propria ricostruzione al fatto, non aderente ai motivi di appello, travalica i motivi di appello e non risponde alle censure mosse dall’appellante. Rientra infatti nel potere del giudice del gravame in senso stretto, qual è appunto il giudizio di appello, riesaminare l’intera vicenda controversa nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi dai margini della richiesta coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche sulla base di ragione diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi”.
Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura con la quale la ricorrente insiste sulla mancata risposta della Corte di merito agli elementi presuntivi forniti da parte attrice a sostegno della propria pretesa, quale il deposito presso il Comune degli elaborati progettuali sottoscritti dai convenuti. Ad avviso della ricorrente la Corte di merito non valorizza in alcun modo il valore presuntivo da attribuire al contesto degli elementi sopra riferiti, avendo interpretato il legame tra il fatto noto e quello ignoto secondo un criterio di assoluta ed esclusiva necessità causale. A culmine della censura viene posto il seguente quesito di diritto: “Viola gli artt. 2727 e 2729 c.c. il giudice del merito che, di fronte ad una molteplicità di circostanze note acquisite pacificamente agli atti, da cui si possa trarre una circostanza ignota, si limiti ad una valutazione delle medesime singolarmente intese e secondo un criterio di assoluta ed esclusiva necessità causale. Infatti, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Infatti, à sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza”.
Le censure – che possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione, vertendo tutte sull’accertamento svolto dai giudici di merito – non possono trovare ingresso. Presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente (convenuto per il pagamento di detto compenso). La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato, come nella specie, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, non può che gravare sull’attore, così come compete esclusivamente al giudice del merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità. Ora, il giudizio negativo espresso dal giudice di appello, all’esito di una compiuta disamina delle risultanze probatorie processuali, sull’assolvimento di siffatto onere nel caso di specie, si sottrae alle censure di vizio della motivazione formulate dalla ricorrente. Invero, nessuna delle circostanze che si assumono da quel giudice erroneamente valutate, ha rivestito valore decisivo nella formazione del suo convincimento, onde l’irrilevanza di un eventuale errore commesso nella valutazione del singolo loro peso probatorio. Tutte, per converso, risultano essere state ritenute globalmente inidonee, considerate nella loro connessione logica, cronologica e spaziale, a provare che l’attività di progettazione pacificamente svolta dall’arch. B., nell’interesse dei R., avesse fatto seguito al conferimento diretto o indiretto, espresso o tacito, di un corrispondente incarico da parte di questi ultimi all’arch. N., e non fosse stata invece prestata affinché si creassero i presupposti per l’avveramento della condizione prevista nel contratto preliminare stipulato il 15.11.1987 fra gli originari convenuti e la S. s.r.l., di cui il N. era amministratore, onde ottenere la edificabilità delle aree site nella zona di espansione di Batignano; ciò, peraltro, trova piena giustificazione nell’unico incarico di cui risulta il conferimento per iscritto all’arch. B. da parte della S..
Nella trama argomentativa della sentenza (cfr, pag. da 6 a 7) non si ravvisano, quindi, le lacune e le contraddizioni denunziate dalla ricorrente, risultando invece il criticato convincimento sorretto da una motivazione ampia, adeguata e corretta.
Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 91 e 105 c.p.c., oltre ad omessa motivazione, per avere la corte di merito condannato la ricorrente al pagamento delle spese anche in favore dell’interveniente, sebbene questi avesse svolto un intervento adesivo autonomo ex art. 105 c.p.c.. A conclusione il motivo pone il seguente quesito di diritto: “Qualora vi sia intervento adesivo autonomo ex art. 105, II comma, c.p.c. il giudice, nell’applicazione della condanna alle spese in favore dell’interveniente, deve applicare il principio della soccombenza anche solo virtuale e quindi deve applicare il principio della soccombenza anche solo virtuale e quindi deve delibare e motivare in merito all’eventuale fondatezza della domanda dell’interveniente e quindi della fondatezza del diritto affermato dal medesimo”.
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.
Anzitutto va osservato che l’interventore adesivo (e tale deve qualificarsi il B.) diventa parte del giudizio, con la conseguenza che, in caso di soccombenza, l’attore ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio (Cass. 17 luglio 2003 n. 11202; Cass. 16 gennaio 1990 n. 161; Cass. 22 marzo 1967 n. 673).
Inoltre in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto lo stesso esito del giudizio, che vede i R. andare esenti da ogni domanda, a sostegno dei quali l’intervento è stato svolto, rende ragione della liquidazione, avendo peraltro la stessa B. evocato in appello l’interventore.
Il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida per ciascuna parte controricorrente in complessivi €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi.
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