Corte di Cassazione sentenza n. 24159 del 28 dicembre 2012
PREVIDENZA SOCIALE – INDENNITA’ DI MOBILITA’ – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE – INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO – CORRISPONSIONE
massima
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In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, comma 12, della L. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, all’art. 73 del R.D.L. 1827/1935, conv. nella L. 1155/1936, che differisce la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata “pagata” dal datore; ne consegue che l’istituto previdenziale non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. La Corte d’appello di Perugia ha accolto la domanda proposta da S.B. nei confronti dell’Inps, accertando che il ricorrente non doveva restituire la somma corrispostagli a titolo di indennità di mobilità, asseritamente non spettante in quanto erogata in concomitanza con il pagamento, da parte del datore di lavoro Moplefan, spa della indennità di mancato preavviso. La Corte territoriale ha affermato non esservi la prova che al lavoratore fosse stata effettivamente corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, sì da rendere indebita la percezione dell’indennità di mobilità erogata a copertura dello stesso periodo, anche perché nell’accordo transattivo a seguito del quale erano stati collocati in mobilità 275 lavoratori, tra cui il ricorrente, non era stata fatta menzione dell’indennità di preavviso e nel modello di richiesta della mobilità la stessa società aveva barrato la voce “con diritto all’indennità di preavviso”;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi, mentre il lavoratore resiste con controricorso;
2. Con il primo motivo si denuncia l’esistenza del vizio di motivazione in ordine ad una circostanza decisiva per la soluzione della controversia, ossia il rispetto del termine di preavviso da parte del datore di lavoro, sostenendo che il mancato rispetto del termine di preavviso risulterebbe dalla semplice scansione cronologica dei fatti, ed in particolare dalla data dell’accordo sindacale (4.11.1993) – richiamato nel verbale di conciliazione del gennaio 1994 – e da quella del licenziamento (intimato con decorrenza 28.12.1993);
3. Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 1155 del 1936, con riferimento alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, chiedendo a questa Corte di stabilire se “l’accertamento di obbligazione del datore di lavoro avente ad oggetto l’indennità sostitutiva di preavviso in favore del lavoratore, collocato in mobilità in esito al)’espletamento della relativa procedura, comporti il differimento del pagamento dell’indennità di mobilità all’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliato a giornate”, e ciò a prescindere dal fatto che tale indennità sia stata o meno concretamente corrisposta del datore di lavoro;
4. Il ricorso va qualificato come manifestamente infondato. La decisione della Corte territoriale è conforme ai principi recentemente affermati da questa Corte in fattispecie identiche a quella in esame – cfr. ex plurimis Cass. n. 3836/2012, Cass. n. 29237/2011 -, secondo cui in tema di indennità di mobilità, la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73, conv. nella L. n. 1155 del 1936, che differisce la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata “pagata” dal datore di lavoro; ne consegue che l’istituto previdenziale non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso qualora non provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta;
5. Nelle decisioni sopra citate si è precisato che la tesi dell’istituto previdenziale, ancorché abbia il pregio di scongiurare l’efficacia di accordi tra le parti del rapporto di lavoro a danno dello stesso istituto, non appare condivisibile alla luce della normativa che deve essere applicata alla fattispecie in esame;
Infatti la L. n. 223 del 1991, art. 7, concernente l’indennità di mobilità, dispone al comma 12 che questa sia regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; ebbene, l’art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in L. n. 1155 del 1936, fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore. Ed infatti prevede al secondo comma che “qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate”;
Se ne deduce che l’Istituto viene si esonerato dal pagamento dell’indennità di disoccupazione, e così dell’indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne abbia o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale differimento è previsto, come già detto, solo nel caso in cui “all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso” (nello stesso senso, in tema di trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla L. n. 1115 del 1968, art. 8, cfr. anche Cass. n. 3755/87);
6. Poiché l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare il suddetto orientamento, si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede – rilevando che questa Corte, come già indicato nella relazione, si è già ripetutamente espressa nello stesso senso: cfr. ex plurimis Cass. n. 3836/2012, Cass. n. 29237/201 – e che, pertanto, il ricorso va rigettato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;
Considerato che il controricorso deve considerarsi inammissibile, non avendo il resistente provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, e che pertanto non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
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