CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2013, n. 24198
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Domanda di aspettativa – Mancato riferimento ai problemi di tossicodipendenza del familiare – Procedimento disciplinare – Audizione dell’incolpato – Convocazione – Forma scritta
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15.12.2010 – 10.1.2011, la Corte d’Appello di Roma rigettò il gravame proposto da C.A. avverso la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (assenza ingiustificata per oltre 4 giorni, dopo analoga condotta del lavoratore, già punita con sanzione disciplinare non impugnata) irrogatogli dalla datrice di lavoro F.A. spa (ora F.G.A. spa).
Per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale, a sostegno del decisum, ritenne quanto segue:
– dalla prova espletata non era emerso che la datrice di lavoro fosse a precisa conoscenza, già all’epoca della domanda di aspettativa, dello stato di tossicodipendenza in cui versava la figlia del proprio dipendente, posto che la domanda in questione faceva riferimento a generici “motivi di famiglia” e non esplicitava in alcun modo la grave situazione suddetta, né documentava, come pure richiesto dal dl.vo n. 309/90 e dal CCNL, ai fini del diritto all’aspettativa, la necessità, attestata dall’apposito servizio, di partecipazione del congiunto al programma terapeutico e socio riabilitativo dei tossicodipendente; doveva quindi ritenersi del tutto legittimo il diniego opposto dalla azienda a fronte di una istanza che, per come formulata e motivata, non rendeva doverosa la concessione dell’aspettativa, restando la decisione sul punto riservata alla discrezionale valutazione datoriale;
– ritenuta la non necessità della forma scritta della convocazione ai fini dell’audizione personale, era risultato dalla esperita prova per testi che l’odierno difensore del lavoratore aveva avuto notizia tempestiva della nuova data fissata dall’azienda per tale incombente;
lo stesso C., nel libello introduttivo di lite, aveva al riguardo lamentato che la convocazione per il giorno 10.10.2005 non era stata “mai formalizzata direttamente all’istante bensì a persone diverse”, così riconoscendo nella sostanza e seppur tacitamente, sia l’avvenuta comunicazione della nuova data dell’audizione ad altro soggetto (nella specie l’avv. M., come provato sulla base dalle disposizioni testimoniali in atti), sia dell’effettiva acquisita conoscenza di tale nuova convocazione, alla quale poi non prese parte per mera dimenticanza, come riferito dallo stesso avv. M. al teste C., che sul punto ha reso dichiarazioni univoche, concordanti con quelle degli altri testi escussi e in alcun modo contrastate da diverse emergenze processuali, sì da apparire pienamente e sicuramente attendibili.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, C.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivie illustrato con memoria.
La F.G.A. spa ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di norma dì legge in relazione alla disciplina del diritto di aspettativa, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la non adeguata comunicazione delle ragioni della richiesta di aspettativa, deducendo che il management dell’azienda era invece a conoscenza dei problemi di tossicodipendenza della figlia; afferma poi che, in base alle norme di legge e di CCNL, la parte datoriale avrebbe dovuto accogliere la richiesta.
1.1 A mente dell’art. 124, comma 2, dl.vo n. 309/90 “I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità” (una previsione sostanzialmente analoga era anche stabilita dal CCNL di settore vigente all’epoca).
Come irretrattabilmente accertato in fatto dai Giudici del merito, il lavoratore non aveva comunicato le precise ragioni della richiesta di aspettativa, né, tanto meno, la prevista attestazione da parte del servizio per le tossicodipendenze.
Il che escludeva il preteso diritto aII’ottenimento dell’aspettativa.
Il richiamo alle risultanze testimoniali effettuato dal ricorrente è privo di decisività, contemplando dette testimonianze, secondo quanto dedotto in ricorso, soltanto la generica conoscenza nell’ambiente di lavoro dei problemi della figlia del ricorrente, ma non la circostanza che quest’ultimo si trovasse nella necessità di concorrere al programma socio riabilitativo.
Il motivo all’esame va quindi disatteso.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norma di legge, il ricorrente deduce che la parte datoriale non gli aveva concesso la possibilità di essere sentito a discolpa dell’addebito contestatogli, posto che “lo scrivente legale, come è deducibile dalla corrispondenza versata in atti, all’epoca non era stato ancora incaricato di assistere l’odierno ricorrente avendo ricevuto tale incarico solamente dopo la comunicazione del licenziamento”.
2.1 Premesso che, in difetto di diversa disposizione, la convocazione del lavoratore che abbia fatto richiesta di essere sentito nell’ambito del procedimento disciplinare deve ritenersi a forma libera, purché idonea a garantirne l’effettiva e tempestiva conoscenza da parte dell’interessato, il motivo di gravame, ancorché rubricato per violazione di legge, si incentra sulla valutazione delle circostanze fattuali attraverso le quali, per come già diffusamente esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che la parte datoriale avesse provveduto alla convocazione, ivi compresa la circostanza che la convocazione non era effettivamente pervenuta alla conoscenza dell’interessato, non presentatosi per dimenticanza, come tale dimostrativa dell’idoneità allo scopo delle modalità utilizzate.
Risolvendosi nella richiesta di un riesame delle emergenze probatorie, il motivo è tuttavia inammissibile, essendo il potere del giudice di legittimità circoscritto alla sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dai giudici del merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).
Il motivo presenta peraltro profili di inammissibilità anche sotto il profilo del rispetto del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stata neppure indicata quale sia la “corrispondenza versata in atti” dalla quale dovrebbe desumersi che il difensore del lavoratore all’epoca ancora non lo assisteva.
3. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 3.050,00 (tremilacinquanta), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per legge.
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