Corte di Cassazione sentenza n. 2429 del 1° febbraio 2013 

SICUREZZA SUL LAVORO – PREVIDENZA SOCIALE – INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – ESPOSIZIONE ULTRADECENNALE AL RISCHIO AMIANTO – REQUISITI CONTRIBUTIVI ED ANAGRAFICI PREVISTI PER IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

massima

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In seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, e dalla L. n. 350/2003, l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5 sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo nei confronti dei lavoratori che alla data del 2/10/2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base al beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione, né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico. Per le pensioni di anzianità, pertanto, la data corrispondente alla cosiddetta finestra di accesso può risultare anche successiva al 2/10/2003.

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FATTO – DIRITTO

1.- (Omissis) ed altri lavoratori si rivolsero al Giudice del lavoro di Livorno per ottenere la rivalutazione (secondo il moltiplicatore 1,5) dell’anzianità contributiva prevista dalla L. n. 257/1992, art. 13, comma 8, in ragione dell’esposizione ultradecennale al rischio amianto. Accolta la domanda e concessi i benefici per i periodi specificamente determinati, l’INPS proponeva appello, in particolare contestando, quanto al (Omissis), l’intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e, nel merito, l’erroneità del criterio adottato dal primo giudice per determinare il periodo di esposizione, fissato in 197 mesi in forza del principio della cd. esposizione cumulativa, per il quale i valori espositivi inferiori a 100 fibre/litro registrati in alcuni anni erano stati compensati con quelli superiori di altri anni, così da raggiungere una media espositiva annuale superiore a 100 fibre per litro.

2.- La Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il 23.12.10 affermava che l’esposizione doveva essere determinata secondo il parametro dell’effettività dell’esposizione e quanto al (Omissis), ritenuta insussistente la decadenza, accoglieva parzialmente l’impugnazione, fissando l’esposizione in soli 119 mesi, in luogo del più lungo periodo determinato dal primo giudice.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l’INPS. Non svolgeva attività difensiva l’assicurato. Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- L’INPS deducendo violazione della Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, in quanto la norma in questione riconosce il richiesto beneficio solo “per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni”, chiede la cassazione della sentenza impugnata atteso che la Corte, avendo accertato che l’esposizione era durata solamente 119 mesi (quindi 9 anni eli mesi), avrebbe dovuto rigettare la domanda del (Omissis).

5.- Il ricorso deve essere accolto, in quanto effettivamente la Corte d’appello è incorsa in violazione di legge, non rendendosi conto che, riducendo il periodo di esposizione a meno di dieci anni, avrebbe dovuto rigettare la domanda, non potendo essa essere accolta per un periodo più breve.

6.- Cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere provvedersi nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 1, e rigettarsi la domanda.

7.- Debbono essere compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda, compensando le spese dell’intero giudizio.