CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2013, n. 24435
Tributi – Accertamento – Accertamento con adesione – Mancato ascolto del contribuente – Irrilevanza rispetto alla cartella di pagamento
Fatto
La società contribuente impugnò una cartella di pagamento che era seguita ad un avviso di accertamento, in relazione al quale la società aveva proposto istanza di accertamento con adesione, che non aveva avuto seguito.
La commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, rimarcando l’inosservanza dell’obbligo dell’ufficio di ascoltare la contribuente nel corso del procedimento di accertamento con adesione.
A seguito di appello dell’agenzia, la commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado, sempre in base alla affermata violazione dell’ufficio dell’obbligo di rispettare il rigoroso iter contemplato dal legislatore a regolamentazione del procedimento di accertamento con adesione, giusta l’articolo 6 (sia pure erroneamente indicato come articolo 5) del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Ricorre l’Agenzia delle Entrate per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
La società non ha spiegato difese.
Diritto
1.- Con i due motivi di ricorso, rispettivamente proposti ex articolo 360, 1° comma, n. 4 ed ex articolo 360, 1° comma, numero 3, del codice di procedura civile, da esaminare congiuntamente, perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle entrate denuncia:
– la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile, in quanto la commissione tributaria regionale ha deciso nel merito la controversia, senza esaminare la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta sin dalla costituzione in primo grado -primo motivo;
– la violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, 3° comma del decreto legislativo 218 del 1997, perché la commissione tributaria non ha considerato che l’avviso di accertamento oggetto dell’istanza di adesione era divenuto definitivo -secondo motivo.
2. – I due motivi sono fondati.
Va preliminarmente rilevato che, sebbene la stessa sentenza impugnata riferisca in narrativa che con l’appello «…viene ribadita anzitutto -l’inammissibilità dell’emissione della cartella di pagamento per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento», essa non spende argomento alcuno in ordine a quest’eccezione, che trascura di affrontare.
2.1. – L’eccezione non delibata dalla sentenza è fondata.
È difatti orientamento consolidato di questa Corte che la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo: ne discende che, in base all’art. 19, 3° comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Dunque, i vizi afferenti all’avviso di accertamento non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella (orientamento consolidato. Vedi, ex multis, Cass. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. 30 luglio 2009, n. 17726; Cass. 6 aprile 2001, n. 5105).
2.2. – Nel nostro caso, l’avviso di accertamento che ha preceduto la cartella era senz’altro divenuto definitivo prima dell’emissione di questa, in ragione del mancato perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione: anche sul punto, è compatto l’orientamento della Corte secondo cui, in tema di accertamento con adesione, la presentazione dell’istanza di definizione, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura, non comportano l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma ne sospendono soltanto il termine di impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a norma degli art. 6 e 12 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia (vedi, da ultimo, Cass., ordinanza 2 marzo 2012, n. 3368).
2.3. – Né incide sul prodursi della definitività dell’accertamento la circostanza lamentata dalla contribuente concernente la sua omessa convocazione in seno al procedimento: la convocazione del contribuente è mera facoltà dall’ufficio, oggetto di valutazione discrezionale (Cass. 30 dicembre 2009, n. 28051), di guisa che la sua omissione non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2010, n. 3676).
3. – Il ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.
4. – L’andamento processuale della lite comporta la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese inerenti alle fasi di merito.
Le spese inerenti a questa fase seguono, invece, la soccombenza, giusta la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata;
– decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente;
– compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
– condanna la contribuente alla rifusione delle spese inerenti a questa fase, che liquida in €uro 9000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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