CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2014, n. 245

Tributi – IRPEF – Plusvalenza su vendita immobiliare – Prezzo sottocosto – Simulazione del contratto – Sussiste

Ritenuto in fatto

C.C., in proprio e quale titolare della ditta individuale E. di C.C., propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo (contenente plurime questioni di diritto), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 26/46/2007, con la quale – in una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificatogli nel dicembre 2001, in relazione a maggiori imposte IRPEF, ILOR e contributo SSN, oltre sanzioni ed interessi, dovuti, per l’anno d’imposta 1995, a seguito di rettifica del reddito d’impresa, ai sensi degli artt.39 comma 1° DPR 600/1973 e 62 sexies L.472/1993, conseguentemente alla rideterminazione, da £ 210 milioni a £  552 milioni, del prezzo di vendita, unica operazione finanziaria realizzata nell’anno 1995 dalla ditta, alla moglie del C., di un appartamento, contratto ritenuto dall’Ufficio erariale parzialmente simulato – è stata confermata la decisione n. 280/05/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, sulla base della documentazione in atti (“l’esito della verifica e dei conseguente p.v. di constatazione della GdF”, “la documentazione acquisita direttamente dall’Ufficio” e “la perizia dell’Agenzia del territorio”), l’accertamento era sufficientemente supportato da “presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art.39, comma 1, DPR 600/1973”, in relazione alla vendita, nel 1995, al coniuge del contribuente C., “a prezzo di favore”, di “un appartamento con box, ecc…, la cui differenza attiva di appena 21 milioni appare insufficiente a garantire un utile adeguato, il rischio d’impresa, il capitale investito e l’attività del titolare”, considerato altresì che la stima dell’Ufficio aveva tenuto conto “del prezzo praticato per gli altri appartamenti dello stesso complesso immobiliare e del valore millesimale attribuito in sede di relativa tabella”.

Considerato in diritto

Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto, in relazione agli artt. 39, comma 1°, DPR 600/1973, 62 sexies L.427/1993 e 53 comma 1 lett. a) DPR 917/1986-TUIR, avendo i giudici della CTR ritenuto corretto un accertamento induttivo, basato sul ricorso ad una doppia presunzione (consistendo il fatto “noto” nel valore di mercato superiore al prezzo di vendita), malgrado la mancata dimostrazione dell’effettivo incasso della maggiore somma contestata da parte del C., e sulla qualificazione del maggior prezzo stimato come “ricavi ai sensi dell’art.53 comma 1 lett. a) TUIR”, laddove, trattandosi, al più, di un contratto, tra coniugi, di compravendita misto a donazione, esso rappresentava una forma di “autoconsumo” (essendo stata l’unità adibita a dimora familiare), ai sensi dell’art.53 , comma 2, TUIR.

Anzitutto non può essere accolta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso e di novità delle questioni, in quanto, dalla stessa sentenza impugnata della C.T.R., emerge che dette prospettazioni erano state già avanzate in appello. La censura è, peraltro, infondata ed inammissibile. Occorre rilevare che, come già chiarito da questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di un’unità immobiliare, l’onere di fornire la prova che l’operazione è parzialmente (quanto al prezzo di vendita) simulata incombe all’Amministrazione finanziaria, la quale adduca l’esistenza di un maggiori ricavi, e può essere adempiuto, ai sensi dell’art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, “non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale” (Cass. 1023/2008; Cass. 10517/2010), rimanendo a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato (Cass.4057/2007).

Vero che, in tema di imposta sui redditi, la lettera a) dell’art. 53 DPR n. 917 del 1986, TUIR, considera “ricavi … i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa” e questa Corte (Cass., 2000 n. 14448 e Cass. 16700/2005) ha già chiarito che, tenuto conto dell’ìnequivoco significato del termine “corrispettivo”, “i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare perché, quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell’ambito di un impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione”. Tuttavia, nella fattispecie in esame, non può desumersi il difetto di altri elementi, oltre all’accertamento del valore venale, proposti dall’Ufficio, idonei (per gravità, precisione e concordanza) a far fondatamente ritenere, prima, che la contabilità della Ditta, formalmente regolare, in realtà fosse inattendibile e, poi, che il corrispettivo ricavato fosse, diverso da quello denunziato, ma pari a quello del valore venale. Nella specie, infatti, nella sentenza si dà altresì atto, oltre che del maggior valore di mercato del bene oggetto di vendita, rispetto al prezzo dichiarato nell’atto di compravendita, stimato in una perizia redatta dall’Agenzia del Territorio, di altri elementi, a supporto dell’irrisorietà del prezzo indicato in fattura e nel rogito notarile di compravendita, quali l’unicità dell’operazione rispetto all’attività economica espletata nel 1995, il fatto che “la differenza attiva di appena 21 milioni” fosse “insufficiente a garantire un utile adeguato, il rischio d’impresa, il capitale investito e l’attività del titolare”.

Si deve inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (v. tra le altre Cass. n. 10135 del 2005 e n. 16831 del 2003).

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012, attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2°, d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012 (Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €. 5.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.