CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2013, n. 24534
Lavoro – Pensioni – Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciale – Sistemi retributivo e contributivo – Principio del pro rata – Modifiche in peius dei criteri della quota di calcolo della quota retributiva della pensione – Applicazione della garanzia
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28.6 – 17.8.2011, la Corte d’Appello di Bologna, dopo avere esposto diffusamente in motivazione le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere respinto il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) avverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto a M.L. il diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia in misura superiore a quella erogatagli, nel rispetto del principio del pro-rata, accolse l’appello e, per l’effetto, respinse il ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M.L. ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
L’intimata Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale fondato su quattro motivi e depositando memoria.
Il ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione di plurime disposizioni di legge in relazione alla decisione “assunta con il dispositivo” della sentenza impugnata.
Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 3, comma 12, legge n. 335/95 e art. 1 legge n. 414/91), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro-rata in caso di riforma strutturale della gestione previdenziale, realizzata anche mediante il passaggio dal sistema retributivo (o a ripartizione) al sistema contributivo (o a capitalizzazione).
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 3, comma 12, legge n. 335/95 e art. 1 legge n. 414/91), deducendo l’inapplicabilità del principio del pro- rata con riferimento ai parametri insuscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 3, comma 12, legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/06 e art. 1 legge n. 414/91), sostenendo che lo ius superveniens costituito dal ridetto art. 1, comma 763, legge n. 296/06, nella parte in cui fa salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli Enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della sua entrata in vigore, doveva essere interpretato nel senso di comportare la validità e la legittimità sopravvenuta della regolamentazione contenuta negli atti e deliberazioni anteriori con efficacia retroattiva, ossia fin dalla loro emissione.
Con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale, in relazione all’art. 1, comma 4, legge n. 414/91 e tenuto conto della data di maturazione del diritto alla pensione, non aveva motivato sul perché dovesse trovare applicazione il principio del pro-rata.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata; ne consegue che, in tale evenienza, resta esclusa l’applicabilità del principio dell’integrazione del dispositivo con la motivazione, nonché del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8894/2010).
Nella fattispecie all’esame il contrasto tra motivazione e dispositivo è assoluto e insanabile, contenendo il dispositivo una statuizione radicalmente contraria a quella enunciata e argomentata in motivazione.
Il primo motivo del ricorso principale va quindi accolto, riconoscendo la nullità della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
4. Condivide il Collegio il principio secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, della Costituzione, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cpc, ispirata a tali principi, una volta dichiarata la nullità, con conseguente cassazione, della sentenza impugnata (nella specie, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo), la Corte di Cassazione, qualora sia posta, con altro motivo di ricorso, una questione di mero diritto e su di essa si sia svolto il contraddittorio e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può direttamente decidere fa causa nel merito, attuando il previsto rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo (cfr, Cass., n. 24914/2011).
Ispirato alla stessa logica giuridica, ancorché enunciato in relazione a diversa fattispecie, è il principio enunciato da altro precedente di questa Corte, secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, della Costituzione, qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione, purché su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l’art. 384, comma secondo, cpc, come modificato dall’art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza (cfr, Cass., n. 5139/2011).
Deve quindi darsi ingresso alla disamina del ricorso incidentale, siccome vertente su temi già oggetto di contraddittorio nei precedenti gradi di giudizio e relative a questioni per la soluzione delle quali non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
5. Con la delibera del 7 giugno 2003 il Comitato dei delegati ha introdotto, a far tempo dal primo gennaio 2004, il nuovo sistema contributivo, in luogo del precedente sistema retributivo per il calcolo delle pensioni, di talché, secondo il criterio del pro-rata, i professionisti iscritti alla Cassa in data anteriore al primo gennaio 2004 avrebbero ricevuto una pensione articolata in due quote, l’una sino al 31 dicembre 2003, di carattere retributivo, l’altra dal gennaio 2004, contributiva.
Detta delibera non è stata, né è sospettabile di illegittimità, posto che la possibilità di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo delle pensioni dei liberi professionisti è espressamente contemplato dalla legge regolatrice vigente al momento della delibera, ossia dall’art. 3, comma 12 della citata legge n. 335/95, che nell’ultima parte prevede che “Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.
La controversia nasce dal fatto che, con la precedente delibera del 22 giugno 2002, era stato modificato il sistema di calcolo delle pensioni: si trattava ovviamente di pensioni “retributive” e, quindi, commisurate ai redditi professionali, perché, mentre con il sistema precedente si prendevano a base della pensione i quindici migliori redditi degli ultimi venti anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, con la delibera del 2002 si era previsto invece che la pensione dovesse essere liquidata in base “alla media di tutti i redditi professionali annuali con la successiva delibera delibera del 20.12.1003 il termine di riferimento venne ulteriormente modificato, ricollegandolo alla “media degli ultimi 24 redditi professionali”.
La Cassa solleva sostanzialmente tre questioni: con la prima (secondo motivo del ricorso incidentale) assume che il principio del pro-rata non sarebbe applicabile, in via assoluta; con la seconda (primo motivo) che la regola del pro- rata di cui al citato art. 3 della legge n. 335/95 non opererebbe nel caso in esame, perché non concernente un mero processo di riequilibrio finanziario, ma una riforma integrale dell’ordinamento attraverso il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; con la terza (terzo motivo) che le modificazioni introdotte e in contestazione avrebbero in ogni caso ricevuto sanatoria ad opera dello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 763, della citata legge 296/2006.
Le anzidette questioni sono già state esaminate dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, in particolare, Cass., n. 8847/2011 e altre conformi; Cass., nn. 13609/2012; 18556/2012; 18920/2012), che le ha risolte in senso contrario a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale; il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendoli, a tali orientamenti di questa Corte, non contenendo le doglianze svolte dalla ricorrente incidentale profili che non siano già stati esaminati.
6. Il nuovo sistema di calcolo determina una diminuzione sull’ammontare delle pensioni rispetto a quello che sarebbe stato il risultato secondo il sistema precedente e, quindi, una minor misura di quella quota della pensione retributiva, maturata fino al 31 dicembre 2003: di qui la controversia, con la quale sono state chiesto le differenze di pensione, sostenendo che detta quota doveva invece essere mantenuta intatta in forza della la regola del pro-rata sancita dall’art. 3, comma 12, della legge 335/95, che recita per quanto qui interessa: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. …. Gli enti possono optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge”.
In realtà occorre tener conto del carattere assolutamente speciale dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati nella formazione, dall’art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, «destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva “assoluta” di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove “norme generali regolatrici della materia” stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite» (Corte cost. n. 376 del 2002); tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale, cosicché la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione; pertanto, laddove il legislatore “delegante” ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente (ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici di cui all’art. 27 dl.vo 30 marzo 2001, n. 165, facoltizzati a dettare norme “anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano”).
Ciò non è avvenuto nella presente vicenda.
Il dlvo 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui la Cassa di previdenza ragionieri, e, nel nuovo contesto profondamente riformato, ha posto alle Casse “privatizzate” l’obiettivo di assicurare, l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte.
A tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, ma in realtà le suddette disposizioni del dl.vo n. 509 cit. non hanno affatto attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui al citato art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, sicché ad essi – e, quindi, anche all’emanando Regolamento della Cassa di previdenza ragionieri – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dall’art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, che costituisce il riferimento normativo centrale per l’esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate.
Ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l’opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (art. 1, comma 763, della legge n. 296/06) e non il Regolamento della Cassa.
6.1 Il predetto art. 3, comma 12, legge n. 335/95, per i sistemi previdenziali delle Casse private, nel testo originario ha da una parte ribadito l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio e della stabilità delle rispettive gestioni da realizzarsi in un arco temporale non inferiore a quindici anni; dall’altra ha previsto una sorta di delega, facoltizzando gli enti privatizzati suddetti ad adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; inoltre, in particolare, le Casse avrebbero potuto optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
Nel far ciò il legislatore ha tuttavia previsto una garanzia specifica, posto che nel caso di “introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti avrebbe operato comunque il rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate.
In riferimento a tale criterio può dunque in generale considerarsi che gli assicurati hanno, non già un mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una “posizione previdenziale” già maturata e che appartiene al patrimonio dell’assicurato come diritto al montante complessivo della contribuzione già versata; ciò non vuol dire che ci sia un diritto quesito alla pensione calcolata secondo un più favorevole criterio previgente – tra quelli in vigore al momento del versamento della contribuzione – rispetto a quello vigente al momento del collocamento in quiescenza; ma neppure, al contrario, che l’assicurato abbia solo una mera aspettativa alla pensione, cosicché, quanto ai criteri di calcolo, il legislatore ordinario potrebbe liberamente determinarli nell’esercizio della sua discrezionalità.
C’è una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente alla “posizione previdenziale” già maturata via via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico (contribuzione versus prestazione); ¡’ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall’assicurato ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia: una sorta di “maturato previdenziale” che non può essere sterilizzato dal legislatore.
“Quindi il sistema previdenziale pubblico e privato ha un’intrinseca soglia minimale di protezione, derivata – e garantita a livello costituzionale – dal criterio di “adeguatezza” prescritto dall’art. 38, secondo comma, Cost. e modulata diacronicamente in quanto dipendente dalla variabilità di plurimi parametri che concorrono a definirla (primo tra i quali il coefficiente che esprime l’aspettativa di vita); ciò che porta a negare validità alla tesi, sostenuta dalla difesa della Cassa, secondo cui l’assicurato avrebbe soltanto una mera aspettativa di fatto ad un trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia), (così, testualmente, Cass., n. 13609/2012, cit.).
6.2 Nel presente giudizio viene specificamente in rilievo la garanzia del comma 12 dell’art. 3 nella versione originaria applicabile nella specie ratione temporis; in forza di tale garanzia le Casse erano sì facoltizzate a variare le aliquote contributive e a riparametrare i coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma ciò avrebbero potuto fare rispettando il criterio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti; conseguentemente la eventuale diversa regolamentazione (poi in effetti realizzatasi) avrebbe dovuto far salva la quota di trattamento pensionistico relativo all’anzianità contributiva maturata fino alla riforma con lo stesso meccanismo del comma 12 dell’art. 1: una quota A calcolata con i previgenti criteri (più favorevoli); una quota B calcolata con i nuovi (meno favorevoli) criteri; in questo modo era certamente rispettata la soglia minima di garanzia del maturato previdenziale e veniva apprestata una garanzia “forte”, perché tutta la quota A sarebbe stata calcolata con i previgenti (più favorevoli) criteri.
Inoltre il criterio del pro-rata era sganciato dall’eventuale possibile passaggio dal sistema retributivo e quello contributivo, cosicché qualsiasi aggiustamento delle aliquote contributive o riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, complessivamente peggiorativo per gli assicurati, si sarebbe associato ex lege a questa garanzia.
La garanzia “forte” testé ricordata sarebbe stata resa meno rigida soltanto con la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 763, legge n. 296/06); ma fino a quella data il potere regolamentare della Cassa si sarebbe dovuto confrontare con tale garanzia del pro- rata.
Tenuto conto che la pretesa diretta al ricalcolo del trattamento pensionistico fa riferimento alle modifiche intervenute nel 2002-2003, deve rilevarsi che è proprio in tale lasso di tempo che si è avuto il più radicale punto di svolta, perché si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo con l’introduzione di due quote di pensione – A (retributiva) e B (contributiva) – in simmetria con la riforma del 1995 (v. art. 1, comma 12, I. n. 335 del 1995). Più in particolare intervennero tre delibere: quella del 22 giugno 2002 (per cui si calcolano – al fine della determinazione della quota A di pensione – tutti i redditi professionali annuali); quella del 7 giugno 2003 (con la quale si introduce – con finalità dissuasiva – il criterio c.d. della neutralizzazione, con coefficienti di riduzione del trattamento pensionistico di anzianità in ragione dell’età anagrafica); quella del 20 dicembre 2003 (con la quale si calcolano – sempre al fine della determinazione della quota A di pensione – i redditi professionali degli ultimi 24 anni, con una modifica in termini più favorevoli per i pensionati, ma comunque peggiorativi rispetto alla previgente disciplina regolamentare, della delibera del 22 giugno 2002).
Quindi la complessiva normativa regolamentare di risulta – per tale intendendosi quella posta dalle tre delibere suddette – prevede pensioni liquidate col criterio interamente retributivo, secondo i criteri previgenti, se maturate in data antecedente al 31 dicembre 2003, mentre, per quelle maturate successivamente, prevede una quota A (retributiva), determinata considerando la media dei redditi degli ultimi 24 anni come base di calcolo limitatamente all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2003, e una quota B (contributiva) per l’anzianità contributiva successiva a tale data; prima della modifica regolamentare del 2003 la pensione – come già rilevato – era calcolata con il criterio interamente retributivo non solo, ma anche secondo i parametri più favorevoli del 1997.
6.3 II problema che si pone è dunque se il principio del pro-rata si applichi, o no, anche al criterio di calcolo della quota A (retributiva) che, nel 2002-2003, è stata regolamentata in termini meno favorevoli per i pensionati e alla risposta /affermativa già data dalla giurisprudenza di questa Corte occorre dare continuità per le ragioni già sopra indicate: il criterio del pro-rata è formulato dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/95 in termini generali con riferimento all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti (della Cassa) e quindi il dato testuale della disposizione non autorizza a distinguere tra modifiche peggiorative del criterio retributivo e modifiche peggiorative a seguito dell’applicazione del criterio contributivo. In ogni caso all’anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) non solo calcolata con il criterio retributivo e non già contributivo, ma anche calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri. Si tratta quindi di una complessiva, ma specifica, clausola di non regresso (e non già di trattamento di miglior favore) operante dopo la riforma del 1995 (I. n. 335/95).
Non occorre quindi fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla legge n. 160 del 1963, poi seguita dalla legge n. 1140 del 1970, quindi dalla legge n. 414 del 1991, e poi dalle delibere del 1997 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003; si ha infatti che il principio del pro-rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/95 e quindi opera solo dall’entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della quota A e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità.
Questa interpretazione ampia del principio del pro-rata – non limitata quindi al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – non solo ha il supporto testuale dell’art. 3, comma 12, citato, ma – come già osservato – risponde ad un’esigenza generale di “adeguatezza” del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, da cui può estrarsi la regola di una insopprimibile soglia minima di trattamento pensionistico corrispondente al maturato previdenziale: “Il quale non necessariamente coincide con il criterio del pro-rata, ma, essendo questo l’unico (all’epoca) previsto dal legislatore, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 12, cit., che si aggiunge e rafforza il canone dell’interpretazione testuale, conduce a ritenere ampio l’ambito di operatività di tale criterio, applicabile quindi anche alle modifiche in peius dei soli criteri di calcolo della quota retributiva della pensione” (così, testualmente, Cass., n. 13609/2012, cit.).
6.4 Le considerazioni che precedono determinano l’infondatezza delle doglianze sollevate con il secondo motivo del ricorso incidentale, nonché di quelle svolte con il quarto, ove sostanzialmente viene dedotta la violazione dell’art. 1 legge n. 414/91, con particolare riferimento alla valorizzazione del momento di maturazione del diritto alla pensione, posto che il principio deve essere comunque coordinato con la ricordata necessità del rispetto della regola del pro-rata; riguardo al quarto motivo è peraltro assorbente il rilievo della sua inammissibilità, poiché, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, ricorre nel caso di errata interpretazione o applicazione di una norma, non può essere denunciata in Cassazione come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché tale vizio è riferito dall’art. 360, comma 1, n. 5, cpc alla ricostruzione della concreta fattispecie e può dare luogo solo al controllo della giustificazione del giudizio sulla ricostruzione del fatto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 228/1995; 5271/2002).
6.5 Le argomentazioni già svolte conducono pianamente al rigetto anche del primo motivo del ricorso incidentale, con cui si sostiene che l’art. 3, comma 12, della legge n. 335/95 imporrebbe l’applicazione del principio del pro-rata solo nei casi di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico” e non già nei casi di opzione per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
Il tenore testuale della norma non consente infatti questa interpretazione e, in ogni caso, sarebbe incongruo escludere la regola del pro-rata proprio nei casi in cui il mutamento di legislazione è più vistoso e incide maggiormente sui trattamenti pensionistici ed imporlo, invece, quando le modifiche deliberate potrebbero apportare solo lievi variazioni all’ammontare delle pensioni spettanti. Infatti, è proprio nei casi di “rivoluzioni” del sistema che si fa più acuta l’esigenza di salvaguardare i diritti in via di maturazione, evitando di sottoporre “l’intera” anzianità assicurativa acquisita nel vigore della vecchia normativa ad una normativa nuova, meno favorevole, emanata poco prima del conseguimento del diritto, che, in alcuni casi, opera solo per gli ultimi anni o, addirittura, per gli ultimi mesi. Non è un caso, come già osservato dalla sentenza di questa Corte n. 24202/2009, che la più importante fattispecie di pro-rata sia stata introdotta proprio dalle legge n. 335/95, che ha introdotto, per le pensioni Inps, il mutamento del sistema pensionistico da retributivo a contributivo. D’altra parte anche il sistema del pro-rata rientra nell’ambito di previsione dell’art. 1, comma 2, della medesima legge 335/95, che recita “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.
La ricordata successione delle deliberazioni assunte sul punto dalla Cassa non inficia tali considerazioni, trattandosi comunque di modificazioni che, seppure in misura diversa, hanno alterato, in pregiudizio dell’avente diritto, l’ammontare della liquidazione del trattamento pensionistico quale risultante dall’applicazione della regola del pro-rata.
6.6 L’art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha sostituito il primo ed il secondo periodo dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/95; ribadito l’obiettivo, da perseguire ad opera delle Casse privatizzate, di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali in un arco temporale non inferiore a trenta anni, il legislatore ha facoltizzato gli enti medesimi, sulla base del bilancio tecnico della gestione previdenziale, ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine “avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”; ha poi aggiunto che sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge medesima.
Deve rilevarsi che non si tratta di norma di interpretazione autentica, non avendone né la tipica formulazione testuale, né il contenuto; trattasi invece di una norma a carattere innovativo, che, in particolare, sostituisce il principio del pro-rata di cui all’originario art. 3, comma 12, nella formulazione della legge n. 335/95, con un principio similare, ma meno rigido; non è più previsto il “rispetto del principio del pro-rata”, ma occorre che le Casse privatizzate nell’esercizio del loro potere regolamentare, abbiano “presente il principio del pro-rata” nonché “/ criteri di gradualità e di equità fra generazioni, tutto ciò a partire dal 1° gennaio 2007. il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro-rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni; in questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati; tale sarebbe la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle menzionate delibere del 2002-2003 della Cassa; la questione non è tuttavia da approfondire nel presente giudizio, atteso che nella specie il pensionamento dell’assicurato è intervenuto prima del 1° gennaio 2007, quando non era ancora operante la modifica dell’art. 3, comma 12 legge n. 335/95.
La menzionata clausola di salvezza per la precedente normativa regolamentare delle Casse di cui all’art. 1, comma 763, legge n. 296/06 non costituisce validazione ex post della normativa regolamentare della Cassa nella parte in cui non ottemperava all’ampia prescrizione del “rispetto del principio del pro-rata” per l’obiettiva irragionevolezza intrinseca che ne conseguirebbe (in disparte la violazione dell’affidamento nella stabilità della normativa vigente che ha una valenza particolare nella materia pensionistica: per la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione v. Corte Costituzionale n. 263 del 2009): infatti non potrebbero coesistere – per la contraddizione che non lo consente – due prescrizione opposte: da una parte il previsto obbligo per le Casse di tener “presente il principio del pro- rata” nella propria normativa regolamentare (futura, ossia successiva al 1° gennaio 2007); dall’altra la (pretesa) legittimità ex tunc (come tale operante fino al nuovo esercizio del potere regolamentare delle Casse) di una precedente normativa regolamentare che non avesse ottemperato alla prescrizione del “rispetto del principio del pro-rata”, quale che fosse stato lo scostamento da tale obbligo.
Inoltre, anche sotto il profilo letterale, “far salvo” un provvedimento significa che esso non perde efficacia per effetto della nuova legge, ma non anche che esso sia conforme a legge, di talché gli atti ed i provvedimenti adottati dagli enti prima della disposizione del 2006 rimangono efficaci e la loro legittimità, per i pensionamenti maturati entro il 2006, come nella specie, deve essere vagliata alla luce del vecchio testo della disposizione in quanto normativa da applicare ratione temporis.
Invece la salvezza prevista dalla legge finanziaria del 2006 è funzionale a coprire il periodo successivo all’entrata in vigore di tale legge, allorquando le regole dettate per le delibere erano già state modificate, ma non si era avuto ancora il tempo di adottarne di nuove secondo le prescrizioni del nuovo sistema; si tratta in definitiva di una norma transitoria per non paralizzare l’attività degli enti (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8847/2011, cit.).
Le innovazioni introdotte dalla normativa dei 2006, operando ex nunc, non possono quindi rilevare in questa causa, avente ad oggetto un trattamento pensionistico maturato prima del 1° gennaio 2007.
Neppure rileva, ancora ratione temporis, nel presente giudizio lo jus superveniens costituito dall’art. 24, comma 24, decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nel dettare per le Casse privatizzate ai sensi del dl.vo n. 509/94 ulteriori prescrizione per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, ha generalizzato, quanto all’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni, il sistema contributivo (comma 2 del medesimo art. 24) in mancanza di diversa disciplina regolamentare della Cassa stessa.
Ne discende l’infondatezza anche del terzo motivo del ricorso incidentale.
7. In definitiva il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale deve essere rigettato.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va rigettato l’appello proposto avverso la pronuncia di prime cure.
Le spese del grado d’appello vanno compensate, considerando che al momento della proposizione del gravame non poteva dirsi ancora pienamente affermata, nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione della normativa di riferimento qui accolta.
Tanto non sussistendo all’atto della proposizione del ricorso incidentale, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del principale, dichiara assorbito il secondo e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto avverso la pronuncia di prime cure; compensa le spese del grado d’appello e condanna la ricorrente incidentale alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.050,00 (cinquemilacinquanta), di cui euro 5.000,00 (cinquemila) per compenso, oltre accessori come per legge.