CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2013, n. 24588
Lavoro – Licenziamento disciplinare – Inosservanza di disposizioni impartite dai datore di lavoro – Lesione del vincolo fiduciario
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato il 20.04.2005, (…) premesso di avere lavorato alle dipendenze della (…) S.p.A., e di essere stata licenziata da detta società in data 7 maggio 2004 senza preavviso, previo procedimento disciplinare in relazione ad asserito utilizzo della carta CLUB (…), chiedeva l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento e per l’effetto la condanna della convenuta al reintegro nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande fino alla reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All’esito dell’istruzione, escussi i testi ammessi ed acquisita varia documentazione, il Tribunale di Catania con sentenza n. 3051 del 2006 rigettava il ricorso, con compensazione delle spese.
Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla (…) è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1198 del 2010, ribadendo la fondatezza degli addebiti mossi dalla datrice di lavoro alla dipendente. La Corte territoriale ha ritenuto idoneamente provato che la lavoratrice aveva trasgredito il divieto – conosciuto dalla stessa – di utilizzazione dalla CARTA (…) da parte dei cassieri, ed ha osservato che in ogni caso la condotta contestata integrava grave violazione del dovere fondamentale di cui all’art. 2104 – 2° comma – Cod. Civ., trattandosi di reiterata e sistematica inosservanza di disposizioni impartite dai datore di lavoro e dai suoi collaboratori.
La stessa Corte ha poi precisato che la sanzione espulsiva inflitta era proporzionata alla condotta tenuta dalla dipendente, che per lungo tempo aveva operato in dispregio delle direttive aziendali, e ciò anche in considerazione del tipo di mansioni affidate (cassiera), condotta che aveva inciso quindi in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario.
La (…) ricorre per cassazione con un solo articolato motivo.
La (…) S.p.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro, ed in particolare dell’art. 7 della legge n. 300/1970, dell’art. 2106 Cod. Civ., degli artt. 151 e 152 del CCNL del 1999, degli artt. 217 e 218 del CCNL del 2004, dell’art. 2106 c.c.
La Corte territoriale, secondo la ricorrente, ha erroneamente affermato che nel caso di specie non era necessaria l’affissione del codice disciplinare, ritenendo che il licenziamento per giusta causa, quale quello presunto in esame, avesse natura ontologicamente disciplinare e pertanto necessitasse unicamente e solamente della contestazione preventiva dell’addebito.
In conseguenza, osserva sempre la ricorrente, il licenziamento è illegittimo, non avendo la stessa avuto conoscenza del divieto violato e della sanzione disciplinare correlata a tale violazione.
Neppure è condivisibile, secondo la ricorrente, l’affermazione della Corte territoriale relativa alla violazione dell’art. 2104-2° comma- Cod Civ. circa l’inosservanza di disposizioni impartite dal datore di lavoro, in quanto tale inosservanza avrebbe dovuto essere verificata- ai fini dell’irrogazione del licenziamento- alla stregua di quanto previsto dall’art. 2106 Cod. Civ. tenendosi conto della gravità dell’Infrazione e relativa sanzione, che avrebbero dovuto essere in ogni caso previste, come già detto, nel codice disciplinare, più che in un regolamento aziendale, e portate a conoscenza tramite idonea affissione.
2. Le doglianze del ricorrente non meritano di essere condivise.
I giudici di merito, come già detto, hanno proceduto ad un attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la Carta Club (…) per acquisti di clienti sprovvisti della carta con conseguente accumulo in proprio favore dei punti necessari al ritiro di 68 premei tra II 2002 e il 2003 e 4 premi nel mese di aprile 2004. Il comportamento della cassiera, oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è stato considerato grave ai fini della lesione del vincolo fiduciario (cfr Cass. n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003)
Ai fini dell’integrazione di tale grave condotta la Corte territoriale, facendo buongoverno del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che non fosse necessaria l’affissione disciplinare in termini di garanzia ex art. 7 – 1° comma – della legge n. 300 del 1970, trattandosi di situazione contraria all’etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (Cfr. Cass. n. 4778 del 2004)
Le stessa Corte ha inoltre portato il proprio esame sia al profilo della reiterazione della condotta vietata della lavoratrice sia al profilo della proporzionalità della sanzione alla condotta illecita in rapporto alle sue delicate mansioni di cassiera.
2. In conclusione II ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente alle spese, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
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