CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 giugno 2013, n. 24841

Tributi – Reati fiscali – Fatture soggettivamente inesistenti – Frode carosello – Sequestro per equivalente a carico della società – Sussiste

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17 aprile 2012 il tribunale di Milano, sezione del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale nei confronti della società Veneta Trafili p.a. indagata per l’illecito di cui all’articolo 24 del DLGS 231/2001 In relazione al delitto di cui all’articolo 416 del codice penale finalizzato al reati di evasione fiscale (artt. 2 e 8 Dlgs 74/2000) commesso dalie persone fisiche che al suo interno avevano rivestito un ruolo apicale, in funzione della confisca per equivalente, per l’importo dì euro 3.518.743,34, in relazione agli gli anni 2009 e 2010.

2. Dinanzi al riesame era stato eccepito che la responsabilità dell’ente andava circoscritta alla condotta illecita successiva all’entrata in vigore dell’articolo 24 ter della legge numero 94 del 2009 e che dunque il profitto conquistabile poteva essere riferito soltanto a reati tributari commessi dall’agosto del 2009. Inoltre si eccepiva che l’importo indicato, corrispondeva all’IVA complessivamente evasa ma eccedeva l’importo dì quella evasa precipuamente dalla Veneta Trafili in quanto in relazione alla fattispecie dell’art. 8 Dlgs 74/2000, la mera emissione di fatture rappresenta un reato non ancora di per sé produttivo di danno ma soltanto prodromico all’evasione fiscale. Per quanto attiene invece al reato di cui all’art. 2 Dlgs 74/2000, sì rilevava che le fatture soggettivamente inesistenti – avendo la società adempiuto alla propria obbligazione tributaria relativa all’IVA e non avendo tratto alcun vantaggio fiscale -non poteva ipotizzarsi un profitto confiscabile, ravvisabile, invece, solo in relazione alle fatture oggettivamente inesistenti.

3. Il tribunale, ha rigettato l’istanza, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell’ipotesi di reato associativo per il quale la legge prevede il sequestro e la confisca per equivalente, ciascun concorrente può essere chiamato a rispondere dell’intera entità del profitto, stante la corresponsabilità nella commissione dell’illecito.

4. Deduce in questa sede il ricorrente l’erronea applicazione dell’articolo 19 Dlgs 231/2001 evidenziando che l’importo del danno subito dall’erario non coincide automaticamente con il profitto ottenuto dall’azienda che espone la dichiarazione dei redditi; che per profitto deve intendersi il vantaggio economico ricavato dalla società in via immediata e diretta dal reato; che nel caso falsità nelle fatturazioni esso può essere riferito solo a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in quanto su quelle soggettivamente inesistenti la società ha corrisposto l’Iva. Si insiste sul fatto che a quest’ultima non può essere imputata, quindi, l’intera omissione dì Iva derivante dalla frode carosello e che ciò discende dalla autonomia della responsabilità della società rispetto a quella delle persone fisiche. Ed a riprova di ciò si evidenzia anche che l’ente risponde ai sensi dell’articolo 5 del dlgs 231/2001 solo per i reati commessi nel suo Interesse o a suo vantaggio e si assume che l’articolo 19 non può essere che posto in correlazione con tale disposizione. Sì conclude rilevando che la società può ritenersi esposta al sequestro solo per la parte dì evasione d’imposta derivante da sovrafatturazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Occorre anzitutto premettere che la società Veneta Trafili è stata oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in quanto indagata, ai sensi dell’art. 24 ter DLgs 231/05, per l’illecito dì cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato ai reati di cui agli artt. 2 e 8 DLvo 74/2000.

Correttamente il tribunale ha ritenuto quindi che il sequestro disposto possa trovare legittimazione direttamente nella citata disposizione prescindendo dai reati fine.

Occorre infatti considerare in premessa che il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (art. 11, legge 16 marzo 2006, n. 146), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati fine, dal quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 27/01/2011 Rv. 249537).

L’art. 5 ultimo comma del DLgs 231/2001 puntualizza inoltre che “l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.”.

Infine, come più volte ribadito dalla Corte, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, sebbene il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura sanzionatoria, non possa essere duplicato o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso profitto (Sez. 2, Sentenza n. 8740 del 16/11/2012 Rv. 254526).

Ciò posto, la stessa società ricorrente riconosce che, quantomeno in relazione alle sovrafatturazioni per le operazioni oggettivamente inesistenti, essa abbia conseguito comunque profitto e non contesta l’assunto secondo cui tale profitto possa ritenersi rientrante tra i vantaggi derivanti dall’attività riconducibile all’accordo associativo.

Trattandosi di sequestro che, come detto, può attingere indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, non si possono accogliere i rilievi che sostanzialmente mirano a dimostrare la sproporzione del sequestro rispetto al profitto reale, potendo tali considerazioni rilevare, se del caso, solo al momento della confisca.

Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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