CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2013, n. 24906
Contenzionso – Il pagamento della sanzione non comporta per il contribuente il riconoscimento della correttezza della pretesa del Fisco – Il privato nonostante il versamento ha tutto il diritto di contestare la somma relativa al tributo
Svolgimento del processo
La srl (…) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato gli avvisi di accertamento ai fini dell’IVA e dell’ IRPEG e dell’ILOR per gli anni 1995 e 1996, notificati il 19 ottobre 2001.
In ordine all’eccepita decadenza dell’amministrazione per essere stati gli avvisi relativi all’Iva notificati oltre il temine, del quarto anno da quello della dichiarazione, fissato dal primo comma dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – non potendo nella specie trovare applicazione il termine del quinto anno previsto dal secondo comma dello stesso art. 57 per l’ipotesi di emessa presentazione della dichiarazione, essendo stata documentata 1’avvenuta presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 1995 con il deposito, già in primo grado, della ricevuta della raccomandata postale attestante la spedizione all’ufficio, come previsto dall’art. 37, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 -, il giudice d’appello ha ritenuto “irrilevante il problema., atteso che la sanzione” comminata per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA 1995 era “stata pagata, con conseguente implicita acquiescenza all’operato dell’ufficio tributario”, e che la non esibizione “dalla documentazione in sede amministrativa assorbe tale problema”, con conseguente applicazione del più lungo termine per la notifica dell’avviso di accertamento previsto dall’art. 57, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Quanto al merito, ha osservato come l’ufficio non aveva potuto verificare l’esistenza effettiva delle rimanenze di merci, care formatesi nel corso degli anni, né riscontrare l’attendibilità dei dati dichiarati e di quelli annotati sulle scritture contabili in conseguenza del dichiarato furto della documentazione, ed in mancanza di produzione di documentazione alternativa idonea a ricostruire l’andamento commerciale dell’azienda o quantomeno in merito al conteggio delle denunciate giacenze di merci, unico dato contabile certo e sul quale l’ufficio aveva emesso gli avvisi impugnati, ed in mancanza di indicazioni, in appello, di nuovi elementi atti a consentire un controllo sulla giacenza ed idonei a giustificare una diversa pretesa fiscale.
L’amministrazione non ha svolto attività nella presente sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla rilevanza del pagamento, nella specie effettuata in via meramente cautelativa, della sanzione irrogata per l’omessa dichiarazione Iva 1995 ai fini dell’acquiescenza rispetto alla pretesa concernente il tributo.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 37, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, per aver ritenuto che la produzione dell’originale della raccomandata di spedizione della dichiarazione annuale Iva 1995, non possa costituire prova della presentazione della dichiarazione stessa, spettando all’ufficio dimostrare il contrario.
Con il terzo, lamenta la violazione dell’art. 57, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 in ordine alla decadenza dal potere di notificare l’avviso di accertamento alla data del 19 ottobre 2001.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 53, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 1, primo comma, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, in ordine alla presunzione di cessione di beni non rinvenuti nei locali in cui è esercitata l’attività solo previo accertamento materiale ed analitico della non presenza di detti beni, difettando altrimenti il presupposto legittimante la presunzione.
I primi due motivi, che essendo legati vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Questa Corte ha infatti in più occasioni chiarito cane la definizione del profilo sanzionatorio del rapporto tributario, mercè il pagamento della sanzione stessa (ovvero la sua definizione agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. 10 dicembre 1997, n. 472), non comporta effetti di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa né integra una confessione o un elemento di prova, non concernendo il profilo (meramente) tributario del rapporto, di guisa che resta materia tributaria impregiudicata la sorte del tributo e la possibilità del contribuente di contestarlo (Cass. n. 17529 del 2012, n. 12695 del 2004, n. 1558 del 1991).
Quanto alla dichiarazione IVA, secondo il chiaro disposto dal comma terzo e quarto dell’art. 37 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis, la prova – non circoscritta alla fase amministrativa, ma pertinente alla fase contenziosa – della presentazione della dichiarazione IVA, quando essa sia effettuata mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata, può essere data, appunto, mediante la ricevuta della raccomandata stessa (cfr. Cass. n. 13942 del 2011).
I primi due motivi devono essere pertanto accolti, con assorbimento dell’esame degli ulteriori motivi, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati sopra.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
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