Corte di Cassazione sentenza n. 25154 del 25 giugno 2012

SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – MACCHINE ED ATTREZZATURE – CONTRAVVENZIONI IN RELAZIONE ALL’USO DELLA GRU – FORMAZIONE – RICORSO INAMMISSIBILE PER TARDIVITA’

massima

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Nonostante il datore di lavoro fosse colpevole delle contravvenzioni inerenti alla sicurezza nel posto di lavoro in relazione all’uso della gru ed alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, il ricorso è inammissibile per tardività dei termini di impugnativa.

Per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi ed è pertanto necessario che il ricorso in appello individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice d’appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata quanto l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (App. L’Aquila, 20/07/2011). Ne consegue che deve ritenersi inammissibile anche l’impugnazione fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in primo grado e puntualmente disattesi dal giudicante, dovendosi gli stessi qualificare non specifici ma soltanto apparenti, in quanta omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

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Fatto

1- Il Tribunale di Padova, con sentenza emessa il 15/07/2011, dichiarava M.N. colpevole delle contravvenzioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; inerenti alla sicurezza nel posto di lavoro in relazione all’uso della gru ed alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute; il tutto come contestato ai capi a), b), e), d), f), g), h), i), l) della rubrica e lo condannava alla pena dell’ammenda, come determinata per le singole imputazioni.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

a) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato;

b) che andava applicata la continuazione in ordine alle contravvenzioni contestate;

c) che andavano concessi i benefici di legge.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.

La sentenza del Tribunale di Padova è stata emessa il 15/07/2011, con termine di 30 gg per il deposito. La sentenza è stata depositata l’01/08/2011, con conseguente scadenza del termine di gg. 45 ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 544 c.p.p., comma 3 per la proposizione dell’impugnazione nel giorno 31/10/2011.

L’appello (poi qualificato ricorso per Cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5) è stato proposto tardivamente il 14/11/2011, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 5, art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da M.N. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.