CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2014, n. 2595
Tributi – Statuto del contribuente – Verbale di constatazione della guardia di finanza – Notifica dell’avviso di rettifica – Termine dall’ispezione ex art. 12, co. 7, Legge n. 212/2000 – Urgenza – Limiti
Svolgimento del processo
Con avviso di rettifica ritualmente notificato l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Cassino, recuperava a tassazione, ai fini dell’Iva, maggiori ricavi conseguiti da I. s.r.l. nell’anno d’imposta 1996.
La rettifica aveva trovato fondamento nei rilievi di un verbale di constatazione della guardia di finanza, concernenti acquisti non regolarizzati e cessioni di beni senza emissione di fattura.
La società proponeva opposizione, eccependo, tra le altre cose, l’illegittimità dell’avviso di rettifica per violazione dell’art. 12, 7° co., della l. n. 212-00.
L’adita commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con sentenza poi confermata in appello.
La commissione tributaria regionale del Lazio, in particolare, evidenziata la nullità e l’inesistenza della notifica dell’atto di appello dell’ufficio, essendo stati violati gli artt. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 330 c.p.c. per essere stato, l’atto, spedito a tale F.F., domiciliatario della società e difensore nel processo di primo grado, anziché alla società in persona del suo legale rappresentante, comunque osservava, in ciò fondando la ratio decidendi, che l’avviso di rettifica era stato a sua volta notificato il 13 luglio 2001, a fronte della chiusura delle operazioni di constatazione di cui al verbale 18 giugno 2001. Sicché non era stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, 7° co., della l. n. 212 del 2000.
Il termine, a dire della commissione, doveva ritenersi posto a tutela del contraddittorio col contribuente, e nessuna ragione di urgenza era stata illustrata nell’accertamento al fine di derogarvi. Né una ragione di tal genere poteva dirsi esistente nel caso specifico, in quanto l’accertamento era stato notificato nel luglio 2001, a fronte della maturazione a dicembre dello stesso anno del termine decadenziale dell’azione amministrativa.
La commissione reputava infine che l’atto tributario era in ogni caso nullo per vizio della motivazione, nella parte in cui aveva recepito in modo acritico e pedissequo le risultanze del verbale della guardia di finanza Per la cassazione della sentenza d’appello, l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre censure.
La società si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Le censure svolte dall’amministrazione ricorrente – racchiuse in unico mezzo denunciante la violazione e la falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e degli artt. 7 e 12, 7° co., della l. n. 212 del 2000, 42 del d.p.r. n. 600 del 1973, 32, 33 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972 – ascrivono all’impugnata sentenza:
(i) di aver errato nell’affermare la nullità della notificazione dell’appello, non ricorrendo affatto le ipotesi contemplate dall’art. 330 c.p.c., essendosi trattato di appello proposto contro una sentenza non notificata;
(ii) di aver errato nell’intendere l’invalidità dell’avviso di rettifica ai sensi dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000, essendosi trattato di annualità in scadenza, tale da legittimare – per motivata urgenza – la notifica dell’atto prima della scadenza dei 60 giorni ivi previsti;
(iii) di aver errato, infine, nel considerare l’atto carente di motivazione, posto che, invece, la motivazione era stata correttamente esplicitata per relationem a un verbale noto alla contribuente e sottoscritto, a opera del suo legale rappresentante, pagina per pagina.
II. – La prima censura – per quanto sia corretto osservare che la società si era costituita in grado d’appello, sicché ogni vizio della notificazione del gravame, ove anche ritenuto dalla commissione tributaria regionale, avrebbe dovuto considerarsi sanato – è inammissibile. L’impugnata sentenza non ha tratto alcuna conseguenza decisoria dall’erronea considerazione in ordine al vizio di notifica dell’appello.
Invero l’appello risulta essere stato infine respinto per motivi di merito.
III. – Il ricorso dell’agenzia delle entrate è in proposito da disattendere.
Lo è con specifico riferimento alla seconda censura, il cui esame si rivela decisivo e assorbente.
IV. – Le sezioni unite di questa corte, risolvendo il contrasto insorto nella sezione tributaria in ordine alla questione della validità o meno dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio di copia del verbale di constatazione, previsto dall’art. 12, 7° co., della l. n. 212 del 2000, hanno reso il principio secondo il quale la norma deve essere interpretata nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio “determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”. In questo senso, il vizio invalidante “non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dell’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (v. sez. un. n. 18184-13).
V. – L’impugnata sentenza, per quanto suscettibile di correzione (ai sensi dell’art. 384, ult. co., c.p.c.) nella parte in cui invece ha affermato che la ricorrenza di eventuali condizioni di urgenza avrebbe dovuto essere adeguatamente illustrata nella motivazione dell’avviso di rettifica, si sottrae alla critica per quanto attiene alla valutazione di merito circa la non ricorrenza delle suddette condizioni esonerative.
A tal riguardo è sufficiente considerare che finanche nel ricorso per cassazione l’unico profilo dedotto dall’amministrazione ricorrente attiene all’essere stato l’avviso riferito all’anno 1996, “annualità in scadenza”. Ma, come in questo caso correttamente osservato dalla commissione, la scadenza invocata a presidio dell’urgenza non sarebbe maturata, quanto all’azione accertatrice, prima del 31 dicembre 2001.
Per cui, nelle condizioni date, l’anzidetta generica sottolineatura non poteva configurare una “particolare” ragione di urgenza in ordine al mancato rispetto del termine dilatorio de quo, che avrebbe imposto di attendere soltanto fino al 18 agosto 2001 onde garantire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
VI. – Il rigetto della doglianza in tal modo prospettata dall’amministrazione ricorrente assorbe ogni ulteriore questione. L’annullamento dell’atto tributario resta invero sorretto dalla mentovata specifica ratio decidendi. La definizione degli aspetti giuridici della controversia all’esito del sopravvenuto arresto delle sezioni unite giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.