Corte di Cassazione sentenza n. 25979 del 5 dicembre 2011
PREVIDENZA – ENTI DI PREVIDENZA – ISCRIZIONE A RUOLO DEI CREDITI PREVIDENZIALI – OPPOSIZIONE DI MERITO – TERMINE – PERENTORIETA’ – FONDAMENTO
massima
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In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine di quaranta giorni, stabilito dal quinto comma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, per proporre opposizione nel merito contro l’iscrizione a ruolo comunicatagli con la notificazione della relativa cartella di pagamento, onde accertare l’infondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né la non espressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l’ iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l’ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14 e 17 aprile 2007, la s.a.s. A. Pescara di B.D. & c. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 7 dicembre 2006 e notificata il successivo 15 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto, perché tardiva, dell’opposizione proposta dalla società con ricorso depositato l’8 febbraio 2005 avverso le cartelle esattoriali notificatele, rispettivamente il 9 gennaio 2001, il 2 marzo 2001, il 5 maggio 2003 e il 7 settembre 2004 e relative a somme dovute all’INAIL a titolo di omesse rate del premio per il periodo 1984-2002.
L’INAIL resiste alle domande con rituale controricorso mentre la s.p.a. S. (concessionaria del servizio di riscossione) non ha svolto difese in questa sede.
L’INAIL ha infine depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Col primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c., 24, 5° comma D.Lgs. 46 del 1999 e 24 Cost., 1° e 2° comma.
In proposito sostiene che la Corte territoriale ha errato nel considerare di natura perentoria il termine di quaranta giorni per proporre opposizione avverso la cartelle esattoriali stabilito dal 5° comma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999.
2 – Col secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo, la difesa della società deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 12 disp. prel. c.c. e il vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare in ordine alla domanda di accertamento negativo, proposta dalla ricorrente sia in primo che in secondo grado, in ordine alla riconducibilità delle lavorazioni svolte dalla società nel periodo 1990-2002 alla voce di tariffa (n. 6422), arbitrariamente stabilita dall’INAIL in variazione della precedente, con la richiesta di accertamento della eventuale esistenza di differenze dovute sui premi già pagati per il periodo 1990/2002.
Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente, è infondato.
L’art. 24, quinto comma del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, stabilisce che “Contro l’iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario”
Questa Corte ha in plurime occasioni (cfr. ad es. Cass. 15 ottobre 2010 n. 21365, 1° luglio 2008 n. 17978 e 27 febbraio 2007 n. 4506) definitivamente osservato al riguardo che il termine di quaranta giorni, stabilito dal quinto comma dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito contro l’iscrizione a ruolo comunicatagli con la notificazione della relativa cartella di pagamento, onde accertare l’infondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né la non espressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l’iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l’Ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore.
Il collegio condivide tale orientamento, rilevando altresì la manifesta infondatezza del dubbio di illegittimità costituzionale della norma in esame sollevato dalla difesa della società per contrasto con l’art. 24, primo e secondo comma Cost., recentemente escluso dalla Corte costituzionale con ordinanza del 29 marzo 2007 n. 111 – richiamata anche dalla difesa dell’INAIL -, che ha ritenuto “rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità” con tale norma “concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio, ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione, nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni.”
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente accertato la decadenza della società dal proporre opposizione, rilevando il superamento del previsto termine perentorio da parte di essa, il cui ricorso avverso le cartelle esattoriali tutte notificatele in data antecedente al 6 maggio 2004 è stato depositato solo in data 8 febbraio 2005.
La conseguente incontestabilità della pretesa contributiva relativa al periodo considerato ne preclude il riesame nel merito ancorché in sede di giudizio promosso con azione di accertamento negativo dei presupposti della stessa con riferimento al medesimo periodo contributivo, come infondatamente preteso nel caso di specie dalla società in via subordinata.
Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo. Nulla per le spese della S. s.p.a., che non ha svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all’INAIL le spese di questo giudizio, liquidate in euro 40,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge; nulla per le spese di S. s.p.a.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011
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