Corte di Cassazione sentenza n. 26074 del 05 luglio 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – MANCATA SEGNALAZIONE DEI PERICOLI – MANCATA PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE O TRASPORTO – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
massima
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Vi è la responsabilità del legale rappresentante di una s.r.l. per non aver segnalato in modo chiaramente visibile i pericoli derivanti dalla pavimentazione dell’azienda che risultava sconnessa per la presenza di numerose buche ed avvallamenti tali da risultare pericolosi per la circolazione pedonale delle maestranze; nonché per non aver predisposto ed evidenziato le vie di circolazione per i carrelli sollevatori e/o altri mezzi di locomozione o trasporto.
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FattoDiritto
Rilevato che, con sentenza del 5 novembre 2010, il Tribunale di Napoli ha condannato (Omissis) alla pena di euro 250 di ammenda, e lo ha dichiarato colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 8, comma 9, e articolo 389, lettera e) come modificati dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 33 e del Decreto Legislativo n. 754 del 1994, articolo 26 perchè, in qualità di legale rappresentante della ditta (Omissis) s.r.l., non aveva segnalato in modo chiaramente visibile i pericoli derivanti dalla pavimentazione dell’azienda che risultava sconnessa per la presenza di numerose buche ed avvallamenti tali da risultare pericolosi per la circolazione pedonale delle maestranze; nonchè del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 8, comma 5, e articolo 389, lettera e), come modificati dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 33 e del Decreto Legislativo n. 754 del 1994, articolo 26 perchè, nella predetta qualità, non aveva predisposto ed evidenziato le vie di circolazione per i carrelli sollevatori e/o altri mezzi di locomozione o trasporto. Fatti accertati in (Omissis);
che avverso la sentenza, il ricorrente ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale nonchè il difetto di motivazione in relazione ai capi di imputazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 8 come modificato dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994. Il ricorrente avrebbe eseguito i lavori di pavimentazione e di creazione dei percorsi protetti per le maestranze, ed avrebbe pagato la sanzione amministrativa nei termini. Tali circostanze non sarebbero state prese in considerazione dal giudice di prime cure, il quale avrebbe omesso altresì di considerare se l’adempimento delle prescrizioni imposte prima dell’esercizio dell’azione penale avesse comportato l’estinzione del reato;
Considerato che il ricorso è generico e manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non specifica alcun motivo che abbia viziato la decisione, limitandosi ad una generica lagnanza sull’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa e ripristino dello stato dei luoghi, e che, di contro, la sentenza impugnata è provvista di congrua e logica motivazione avuto riguardo all’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato;
che inoltre, il giudice di merito ha esposto con argomentazione coerente gli elementi probatori acquisiti e valutati nel rispetto delle norme di legge; che il fatto contestato attiene ad una trasgressione di un obbligo di rilevanza penale del tutto diverso da quello amministrativo riferito dal ricorrente e che, comunque, non è previsto dalla legge che l’adempimento successivo dell’obbligo imposto comporti l’estinzione del reato e che, peraltro, il giudice di merito ha dato atto della mancanza di tale adempimento in quanto, nel corso del secondo sopralluogo, era stato constatato che lo (Omissis) aveva ottemperato solo parzialmente alle prescrizioni, in quanto non risultava presente alcuna evidenziazione dei passaggi pedonali;
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’articolo 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
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