Corte di Cassazione sentenza n. 2613 del 22 febbraio 2012
ACCERTAMENTO – INDUTTIVO – RITORNO SUGLI INVESTIMENTI INFIMO
massima
_______________
E legittimo l’accertamento induttivo a carico dell’impresa che pur avendo un notevole volume d’affari ha un ritorno sugli investimenti «infimo». In relazione al comportamento antieconomico del contribuente, va rilevata l’incongruità della percentuale di ricarico dichiarata, nonché la scarsa aderenza alla realtà commerciale di un esercizio commerciale con notevole volume d’affari (anche superiore al miliardo di lire) con un ritorno sugli investimenti addirittura infimo (con percentuali inferiori al 3%) tale da essere ottenuto anche con investimenti a molto minor rischio. Non si comprende quale sia la pulsione di un imprenditore movimentare capitali ingenti per ottenere rendimenti inferiori a quelli di un investimento in titoli di stato
_______________
Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR per l’anno 1997, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile secondo il metodo induttivo, applicando una percentuale di ricarico pari all’89,93% per le vendite effettuate nei periodi normali e al 49,93% per le vendite effettuate nel periodo di saldi, rispetto alla percentuale dichiarata del 22,44%.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva legittimo l’accertamento quanto ai presupposti, ma non per quanto concerneva la percentuale di ricarico applicata, con una conseguente riduzione del reddito accertato. Avverso tale sentenza, la contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito. L’Agenzia delle entrate non ha notificato controricorso, ma ha depositata una istanza di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello, può esaminarsi il primo motivo del ricorso della contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con il quale la ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, in quanto l’appello dell’Ufficio ripeteva le stesse argomentazioni e controdeduzioni di primo grado.
Il motivo, che non si presenta, peraltro, conforme al principio di autosufficienza del ricorso, non è fondato sulla base del principio già affermato da questa Corte, secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, della motivazione dell’avviso di accertamento annullato dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 4784 del 2011).
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità dell’accertamento induttivo, che non sarebbe adeguatamente spiegata nel ragionamento del giudice di merito.
Il motivo, a conclusione del quale si formula un quesito di diritto sostanzialmente generico, è infondato, in quanto la sentenza impugnata espone con chiarezza quale sia, per il giudice di merito, il fondamento di legittimità dell’accertamento induttivo nel caso di specie: “l’ispezione”, vi si afferma, ha rilevato “l’incongruità della percentuale di ricarico dichiarata, nonchè la scarsa aderenza alla realtà commerciale di un esercizio commerciale con notevole volume d’affari (anche superiore al miliardo di lire) con un ritorno sugli investimenti addirittura infimo (con percentuali inferiori ai 3%) tale da essere ottenuto anche con investimenti a molto minor rischio”. Si tratta di una motivazione assolutamente congrua che fa emergere l’evidenza del comportamento antieconomico della contribuente.
Con il terzo motivo, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta legittimità dell’accertamento induttivo in ragione dell’assenza di presunzioni qualificate.
Il motivo non è fondato. Il passo della motivazione della sentenza impugnata dapprima riportato evidenzia la qualificazione delle presunzioni adottate dall’Ufficio nella sostanza antieconomica del comportamento imprenditoriale della contribuente, aggiungendo conclusivamente il giudice di merito che non si comprende “quale sia la pulsione di un imprenditore movimentare capitali ingenti per ottenere rendimenti inferiori a quelli di un investimento in titoli di Stato”. La sentenza impugnata esprime così una posizione in linea con l’orientamento di questa Corte in materia, che legittima il ricorso all’accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare quando, alla luce di presunzioni quali del tipo di quelle emergenti nel caso di specie (che si presentano gravi, precise e concordanti) “possa fondatamente ritenersi che l’entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza” (v. Cass. nn. 10649 del 2001, 7949 del 2002, 26130 del 2007, 14364 del 2011).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato esercizio di utile difesa da parte dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanza e lo rigetta nei confronti dell’Agenzia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7600 - Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua…
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 191 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE…
- DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021, n. 193 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 400 sez. II depositata il 30 gennaio 2019 - E' legittimo l'accertamento basato sul metodo induttivo qualora non sia prodotta l'intera contabilità
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 201 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle…
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 22 febbraio 2024 - Decreto attuativo della disciplina in materia di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…