CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2013, n. 26138
Lavoro subordinato – Distacco – Novazione soggettiva e costituzione di un nuovo rapporto – Modificazione nell’esecuzione del rapporto originario – Configurabilità
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Firenze ing. G.C. conveniva in giudizio la B.I. S.p.A., già Ente Tabacchi Italiani, nonché l’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato ed il Ministero delle Finanze, assumendo: – di essere stato dipendente della Manifattura Tabacchi di Firenze sin dal 1976, con profilo professionale di dirigente coordinatore tecnico; – che, istituito nel 1998 l’Ente tabacchi italiani, era stato distaccato ex lege presso quest’ultimo ed inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze; – di esser stato poi trasferito presso la Funzione produzione della sede centrale ETT; -che il 22.02.2000 era stato licenziato con preavviso per assenza ingiustificata dal lavoro e nel corso della relativa causa promossa innanzi al Tribunale di Firenze, il 28.12.02 era stato nuovamente licenziato per superamento del periodo di comporto; – di aver impugnato tempestivamente entrambi i licenziamenti; – che dal dicembre 2002 gli furono preclusi tutti gli strumenti connessi alla ristrutturazione dell’Ente Tabacchi, quali il ricollocamento nei ruoli della P.A. o l’inserimento nei ruoli E. s.p.a. (ora B. s.p.a.).
Si costituiva la B. s.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo mai sussistito alcun rapporto di lavoro tra la società e il ricorrente, rimasto alle effettive dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Insisteva nel merito per il rigetto della domanda. Tra l’altro la B. deduceva che altra sentenza, con la quale il C. era stato reintegrato presso l’E., era stata impugnata innanzi alla Suprema Corte e che l’esito della decisione appariva pregiudiziale in ordine alla domanda proposta nel nuovo giudizio. Il Tribunale di Firenze, esperita c.t.u. medico legale, accoglieva le domande ritenendo che le malattie del C. fossero imputabili al datore di lavoro e, per l’effetto, annullava il licenziamento, ordinando alla B. s.p.a., al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di reintegrare il sig. C. nel posto di lavoro, oltre al pagamento in solido del risarcimento dei danni pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, e condannando tutte le controparti in solido al pagamento di una somma a titolo di danno biologico “essendo stato riconosciuto il nesso di causalità tra l’ingiurioso, violento ed illegittimo comportamento delle controparti e le sue condizioni di salute”.
Proponeva appello la B., segnalando che nelle more la Suprema Corte aveva deciso la controversia sopra indicata con sentenza n.7049\07, ed aveva statuito, in via definitiva, l’assoluta inesistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro tra la B. e il C.
Resisteva il C. lamentando che la sentenza della S.C. indicata aveva solo accertato che nei confronti della B. non vi era stato alcun rapporto di lavoro alla data del primo licenziamento (febbraio 2000), mentre nel novembre 2002 la situazione era mutata essendo continuata l’utilizzazione della prestazione lavorativa del C. da parte della B., proponendo appello incidentale circa il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi sul credito riconosciuto. Resistevano altresì le Amministrazioni, contestando l’esistenza del riconosciuto nesso causale tra le malattie del C. e l’attività lavorativa.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata l’8 gennaio 2009, accoglieva il gravame della B. e rigettava le domande del C. nei suoi confronti. Accoglieva parzialmente l’appello incidentale, dichiarando dovuti gli interessi legali sulle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
Per la cassazione propone ricorso il C., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la società B., mentre le Amministrazioni sono rimaste intimate.
Motivi della decisione
l. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia una illogica, omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e\o documenti decisivi per il giudizio (e segnatamente la pregressa sentenza n. 7049\07 della S.C.). La violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. (d.lgs) n. 283\98 istitutivo dell’Ente Tabacchi Italiani, oltre alla violazione delle norme in materia di eccedenza del personale e di mobilità collettiva (art. 35 d.lgs. n. 29\93, come modificato dal d.lgs n. 80\98).
Formulava il seguente quesito di diritto:”Per come è congegnato l’art. 4 legge (d.lgs.) n. 283\98, è ipotizzabile ancora il distacco presso l’Ente Tabacchi Italiani dopo la sua trasformazione in società per azioni? Per come è strutturato l’art. 4 legge (d.lgs) n. 283\98 e l’art. 35 legge (d.lgs) n. 29\93, è rituale una dichiarazione di esubero uti singulus, senza motivazione tecnica e tipica di legge?”.
Il motivo è infondato.
Quanto alla prima questione rileva la Corte che su di essa si è formato giudicato interno, essendosi sulla stessa pronunciata la sentenza di primo grado, appellata dal C. solo quanto al mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti ivi riconosciuti. Va comunque evidenziato che l’art. 4, comma 4, del d.lgs n. 283\09 stabilendo che “Il personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo viene trasformato ai sensi dell’articolo 1, comma 6..”, prevede esplicitamente la possibilità di diversa dislocazione del personale in questione anche dopo la trasformazione dell’Ente Tabacchi in società per azioni.
La seconda questione risulta invece inammissibile per carenza di interesse ad agire: il C. è già stato reintegrato presso il Ministero dell’Economia e Finanze ed all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, mentre le domande nei confronti della B. sono infondate come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata a seguito di Cass. n. 7049\07.
In tale ultima sentenza la S.C. ha infatti chiaramente stabilito che “il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l’obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente … In applicazione di tale principio la sentenza va quindi cassata nel capo relativo all’ordine di reintegra nei confronti della B. ed alle relative conseguenze risarcitone, in pregiudizio di essa. Restano assorbiti gli ulteriori profili del motivo in esame nonché il terzo motivo. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti sul punto, all’annullamento del capo in questione segue la decisione nel merito, con il rigetto delle domande proposte dal C. contro la B.”.
Va poi rimarcato che l’art. 4, comma 4, del d.lgs n. 283\09 stabilisce che “Il personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo viene trasformato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali… ha diritto di essere riammesso, su domanda (che peraltro il C. neppure deduce di aver presentato) da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell’amministrazione finanziaria? ove è già stato reintegrato.
Sotto questo profilo a nulla rileva la successiva sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 702\11 – allegata solo in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. – dichiarativa della legittimità del trasferimento (del maggio 1999) presso la sede centrale ETI di Roma, non potendo incidere sul giudicato formatosi, a seguito della citata Cass. n. 7049\07, circa il difetto di legittimazione passiva della ETI ora BAT.
Deve in ogni caso considerarsi che per, quel che risulta dagli atti (cfr. ricostruzione delle domande formulate dal C. in primo grado contenuta a pag.3 della sentenza oggi impugnata), trattasi di domande non proposte in primo grado.
2. Con il secondo motivo si censura una illogica, omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e\o documenti decisivi per il giudizio (c.c.n.I. art. 26, doc. 11); certificati di malattia del C. con inizio 13.12.99 (doc. 13) e richieste di visite medico fiscali durante il periodo di comporto fino a febbraio 2002 (doc. 12). Contraddittorietà intrinseca della motivazione, peraltro omessa ed insufficiente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c. e dell’art. 26 c.c.n.I.; degli artt. 1362 c.c. e 12 disposizioni sulla legge in generale; dell’art. 18 L. n. 300\70. Formula il seguente quesito di diritto: “Durante la malattia ex art. 2110 c.c. sia provocata dal datore di lavoro sia non provocata dal datore di lavoro, esiste un sinallagma all’interno dei rapporto di lavoro? I dipendenti in malattia possono essere pretermessi dalle procedure relative alla gestione del personale in eccedenza di cui all’art. 4 legge (d.lgs.) n.283\98 e di cui all’art. 35 legge (d.lgs.) n. 29\93, richiamato dal citato art. 4? Una simile pretermissione viola l’art. 18 Stat.Lav. e la garanzia di pienezza della tutela reintegratoria che esso assicura?
In motivo è in parte inammissibile, non rispecchiando il quesito interamente il motivo di ricorso, e per il resto infondato, posto che l’art. 4 del d.lgs n. 283\98 prevede che il personale in esubero ha diritto di essere riammesso nei ruoli dell’amministrazione finanziaria, ove il ricorrente risulta già reintegrato, risultando per il resto priva di fondamento la censura laddove presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’E. ora B., per le ragioni sopra riferite.
3. Con il terzo motivo si denuncia “travisamento. Omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Omessa valutazione di documenti. Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 26 e 32 del c.c.n.I.”.
Formula il seguente quesito: “Durante la malattia provocata dal datore di lavoro, si applica l’art. 26 del c.c.n.I., come ha fatto la Corte d’appello, o l’art. 32?.
Anche tale censura, diretta ad affermare l’applicabilità del più lungo periodo di comporto di cui all’art. 32 ai fini della declaratoria di illegittimità del licenziamento, è coperta da giudicato interno e comunque priva di interesse, essendo il licenziamento stato annullato.
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., dolendosi che la Corte territoriale non aveva pronunciato su tutta la domanda. Lamenta che “attraverso il meccanismo dell’assorbimento di alcuni dei motivi di appello incidentale, la Corte d’appello non si pronunciò su tutta la domanda. Formula il seguente quesito: “Il ritenuto assorbimento di capi di domanda viola l’art. 112 c.p.c., quando la fondatezza di tali capi si basi su documenti non presi in considerazione dal giudice nonostante esplicita richiesta del ricorrente!”.
Il motivo è infondato. Non sono infatti chiariti i motivi di appello incidentale in tesi dichiarati assorbiti, risultando piuttosto dalla sentenza impugnata che il gravame incidentale del C. ebbe ad oggetto solo il mancato riconoscimento degli accessori sulle somme riconosciutegli in primo grado.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società BAT, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.50,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese quanto alle parti rimaste intimate.
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