CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2013, n. 26631

Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false – Citazione diretta per l’ipotesi contemplata dal terzo comma dell’art. 2 del d.lgs. 74/2000 – Non sussiste

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine ha proposto ricorso per abnormità avverso l’ordinanza con la quale, l’8 febbraio 2012 (nel proc. n. 1796/10 RG – n. 1681/11 RG Gip, nei confronti del sig. L. M.) il Giudice delle indagini preliminari in sede, all’esito dell’udienza preliminare, ha disposto la restituzione degli atti al PM perché procedesse mediante citazione diretta a giudizio, ravvisando l’ipotesi lieve di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs 74/00 e non quella del comma 1, così come contestata.

In particolare il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Udine rileva l’abnormità del provvedimento con il quale il Giudice delle indagini preliminari gli impone di procedere con citazione diretta a giudizio in un caso in cui tale iniziativa sarebbe preclusa, ponendolo in una situazione di insuperabile blocco.

2. Il ricorso è fondato.

La conclusione cui perviene il ricorrente è conforme al precedente esattamente in termini citato nel ricorso (Cass. Sez. IlI, 24/5/11, n. 20529, PM in proc. Romiti) e ad altro analogo, in termini conformi (Cass. Sez. 3, 8/5/2008, n. 25204, P.M. in proc. Lunette); proprio in applicazione di questo principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del G.u.p., valutata abnorme, di restituzione degli atti al P.M. per l’instaurazione di giudizio a citazione diretta. Va quindi ribadito che in tema di reati tributari, la fattispecie di cui all’art. 2, comma terzo, D.Lgs. n. 74 del 2000 è circostanza attenuante del reato di cui al comma primo dello stesso articolo e non fattispecie autonoma di reato.

3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e restituzione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.