CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2013, n. 26740
Imposta di registro – Acquisto prima casa – Trasferimento di residenza – Nota II-bis, art.1, Tar., d.P.R. n.131 del 1986 – Comune di ubicazione dell’immobile – Trasferimento della residenza o luogo di attività lavorativa – Criteri alternativi – Trasferimento nel luogo di lavoro – Dichiarazione di trasferimento della residenza -Necessità – Esclusione – Beneficio – Spettanza.
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate notificava a F.R. la revoca dei benefici c.d. prima casa per il mancato rispetto del trasferimento della residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi, ed irrogava le sanzioni. Il ricorso, con cui il contribuente chiedeva, pure, la restituzione dell’importo già versato allo scopo di ottenere la riduzione delle sanzioni, veniva integralmente accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio veniva rigettato, Con sentenza n. 20/25/08, depositata il 13 giugno 2008, dalla CTR della Toscana, che: a) riteneva inammissibile, per la sua novità, l’eccezione di non ripetibilità delle sanzioni; b) affermava sussistere un caso di forza maggiore che scriminava il mancato trasferimento della residenza; c) riteneva, comunque, spettante l’agevolazione, dato che il contribuente svolgeva la sua attività lavorativa nel comune ove era ubicato l’immobile acquistato.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con quattro motivi. Il contribuente non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che, nel ritenere nuova l’eccezione di non ripetibilità delle sanzioni, la CTR è incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo tenuto conto che la questione aveva formato oggetto di espressa pronuncia da parte della CTP, con conseguente legittimità del motivo d’appello formulato dall’ufficio.
2. Col secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del 1986. La ricorrente lamenta che i giudici d’appello non hanno considerato che l’appartamento era già locato alla data dell’acquisto, come espressamente dedotto nello stesso rogito, sicché il suo mancato rilascio, da parte dell’inquilino, non costituiva evento imprevedibile e, dunque, non poteva esser qualificato come causa di forza maggiore.
3. Col terzo motivo, si deduce, nuovamente, la violazione dell’art. 1 nota II bis della Tariffa, parte I allegata al dPR n. 131 del 1986, per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, che il contribuente svolgesse la sua attività lavorativa nel comune in cui era ubicato l’immobile, ancorché in seno all’atto di acquisto egli avesse dichiarato di voler trasferire colà la residenza, senza, tuttavia, rispettare il termine perentorio previsto al riguardo.
4. Col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, co 2 del d.lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR riconosciuto “legittima la ripetibilità dell’importo agevolato corrisposto dal contribuente in conseguenza dell’avvenuta definizione delle sanzioni irrogate”.
5. Il terzo motivo, che, per comodità espositive, va esaminato con priorità, è infondato.
6. La nota 2A bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 subordina, per quanto qui interessa, alla lett. a), il godimento dell’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti territoriali (a parte il caso del cittadino italiano emigrato all’estero che si riferisce all’intero territorio nazionale) tra l’acquirente ed il comune in cui è ubicato il bene, prevedendo, come si desume dal tenore letterale della norma – che utilizza avverbi disgiuntivi, due distinti criteri: il primo fondato sulla residenza, ed il secondo riferito alla sede di lavoro (dell’acquirente o del suo datore di lavoro).
7. Da tanto logicamente consegue che l’impegno di trasferire la residenza, da assumere in seno all’atto, e la sanzione di decadenza per il relativo inadempimento riguardano solo l’acquirente che invochi l’omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro (diversamente opinando, infatti, tale secondo criterio territoriale non avrebbe alcun senso, esaurendone il primo l’ambito di rilevanza), in consonanza con
lo scopo perseguito dall’agevolazione, che consiste nell’incentivare l’investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune “di residenza” o “di lavoro” dell’interessato.
8. La circostanza, sottesa nella censura, secondo cui il contribuente avrebbe chiesto l’applicazione del beneficio invocando il (solo) criterio della residenza è, in sé, priva di autosufficienza, né diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, deriva dall’assunzione del relativo impegno da parte del contribuente, non essendo precluso al contribuente far valere più criteri concorrenti, ai fini del conseguimento dell’unico trattamento agevolato richiesto.
9. Il rigetto del motivo in esame rende superfluo l’esame del secondo, tenuto conto della ricorrenza del titolo, in capo al contribuente, per il godimento dell’agevolazione.
10. Il primo motivo, che va ora esaminato è, invece, fondato. Va, infatti, osservato che, in ipotesi di richiesta di rimborso di somme già versate il contribuente riveste la qualità di attore anche in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la spettanza del credito (per insussistenza di detti fatti, o qualificazione ad essi attribuita dal contribuente) costituiscono mere difese, come tali non soggette, appunto, ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno, qui non esistente (Cass. n. 29613 del 2011).
11. L’accoglimento del motivo dovrebbe comportare la cassazione della sentenza con rinvio, onde statuire sulla questione della ripetibilità dell’importo agevolato ex art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 (oggetto del quarto motivo, su cui la sentenza non ha provveduto, ma, trattandosi di questione di mero diritto, la causa può esser decisa nel merito in applicazione dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, co 2, Cost., con il rigetto dell’istanza restitutoria avanzata dal contribuente.
12. Ed, infatti, l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che la scelta del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata prevista dal comma 2 della norma comporta l’effetto di chiudere, definitivamente, in termini e secondo modalità e parametri oggettivi prefissati dalla stessa legge, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle conseguenze sanzionatorie delle violazioni rilevate, definizione da cui il fisco trae il vantaggio della pronta e incontestata riscossione di una somma oggettivamente commisurata in rapporto alla pena edittale, ed il contribuente quello dell’abbandono di ogni altra pretesa sanzionatoria da parte dell’Amministrazione (cfr. Cass. n. 12695 del 2004, in relazione alla norma di cui all’art. 58 del dPR n. 633 del 1972).
13. In considerazione dell’esito della lite, le spese del giudizio vanno, interamente, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il terzo motivo, assorbito il secondo, accoglie il primo ed il quarto, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo limitatamente all’istanza di restituzione delle sanzioni. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11622 - In tema di benefici fiscali c.d. "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986, il mancato…
- Corte di Cassazione sentenza n. 20957 del 1° luglio 2022 - Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22557 depositata il 19 luglio 2022 - In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 118 del 1985, il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2020, n. 27836 - Il riconoscimento del diritto all'agevolazione, alla condizione che l'abitazione si trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune in cui si trova…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11621 - In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la circostanza che l'acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio da parte del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2019, n. 12404 - Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile "prima casa" acquistato non comporta la decadenza dell'agevolazione, qualora detto evento sia…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…