CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 dicembre 2013, n. 27154
Tributi – Accertamento – Notifica – Cittadino residente all’estero – Nullità della notificazione dell’avviso di accertamento – Sussiste
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l’anno 1994 emessa nei confronti di S. De V. per non essere stato regolarmente notificato l’atto presupposto, vale a dire l’avviso di accertamento, da considerarsi perciò inesistente con consequenziale nullità dell’atto impugnato.
La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 140 cod. proc. civ., assume che la notifica dell’avviso di accertamento andrebbe effettuata applicando la disciplina di cui alla lettera e) dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, come nella specie, con conseguente inammissibilità del ricorso diretto tardivamente a contestare il merito della pretesa tributaria e non già vizi propri della cartella di pagamento, ed essendosi ormai consolidato l’avviso di accertamento, validamente notificato e non impugnato in termini. Con il secondo, deduce vizio di motivazione in ordine all’affermata esistenza del domicilio fiscale della contribuente a Milano in via Vettor P. al civico 16.
Il ricorso è infondato.
Secondo la sentenza impugnata, “dalla documentazione agli atti risulta che la contribuente dal 27 agosto 1990 risiede in Svizzera e da quella data non ha più presentato dichiarazione dei redditi in Italia: l’ultimo domicilio fiscale in Italia, documentato dall’ultima dichiarazione dei redditi per il 1990 risulta essere stato in via V. P. 16 Milano. Per contro la contribuente è stata domiciliata, e lo è tuttora, in via V. P. 19 Milano esclusivamente per la carica di amministratore della SDV Immobiliare spa, come documentato dalla dichiarazione IVA” della stessa società. La notifica dell’accertamento alla contribuente, risalente al 22 novembre 1999, non avrebbe pertanto dovuto essere effettuata al numero civico 19, ma al civico 16; il messo comunale, di fronte alla dichiarazione del custode del civico 19 di non conoscere la contribuente, “avrebbe dovuto effettuare una ricerca finalizzata ad individuare l’effettivo domicilio fiscale del destinatario dell’atto da notificare”.
La sentenza impugnata è immune dai vizi ad essa addebitati in ordine alla ritenuta invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento prodromico rispetto alla cartella impugnata, tanto più ove si consideri che “in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, corna 1, lett. c), e) ed f) e dell’art. 58, coma 2, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell’art. 142 cod. proc. civ. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione all’A.I.R.E., deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell’art. 60, lett. e) cit., mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora., attraverso le risultanze dell’Albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all’estero” (Cass. n. 11759 del 2009, n. 8076 del 2010), variazione intervenuta, nella specie, oltre nove anni prima della notificazione dell’atto impositivo (in proposito, cfr. Cass. n. 8209 del 2008).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.025, oltre ad euro 200 per esborsi.
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