CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 dicembre 2013, n. 27202
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Presentazione – Impegno alla trasmissione rilasciata dall’intermediario incaricato – Mancata trasmissione della dichiarazione da parte dell’intermediario – Omessa dichiarazione – Sussiste
Fatto
A S.F. fu notificato un avviso di accertamento scaturito dall’omessa presentazione del modello unico per la dichiarazione dei redditi del 1999, che aveva indotto l’Agenzia delle entrate a procedere ad accertamento induttivo, determinando reddito d’impresa e volume d’affari ex articolo 39, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600/73 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/72.
La contribuente impugnò l’avviso, esponendo di avere presentato la dichiarazione, avvalendosi della facoltà di farlo attraverso un intermediario a tanto abilitato e sostenendo che la responsabilità dell’omissione dovesse essere ascritta all’intermediario.
Il ricorso fu respinto in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale ha ribaltato la sentenza, reputando che non possa esser fatto carico al contribuente delle conseguenze dell’omissione o del ritardo nella presentazione della dichiarazione da parte dell’intermediario, di guisa che «il deposito presso l’intermediario tiene luogo, a tutti gli effetti, del deposito presso l’ufficio».
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica numero 542 del 1999, sostenendo che la sola dichiarazione dell’intermediario professionale contenente l’impegno di trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati delle dichiarazioni fiscali contemplate dal 6° comma dell’articolo 3, non abbia valore di prova dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali, e ciò in quanto tale documento non rientra tra quelli previsti, come prova della presentazione, dal 10° comma dell’articolo 3 in questione.
2.-Il motivo è fondato e va in conseguenza accolto.
Va anzitutto rimarcato che l’obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali incombe sui soggetti a tanto tenuti.
Ciò posto, a norma del 2° comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo risultante dalle interpolazioni operate dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (applicabile all’epoca dei fatti, trattandosi di dichiarazione da presentare nell’anno 2000, in relazione al periodo d’imposta 1999), «la dichiarazione è presentata in via telematica all’amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell’anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l’amministrazione finanziaria è gratuito»; aggiunge il comma 2-ter che «la dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis (norma, quest’ultima, secondo cui «nell’ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti… »)
2. 1.-In ogni caso, anche nelle ipotesi contemplate dai commi 2 e 2bis dell’art. 3, gli incaricati adempiono gli obblighi dei soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni, in nome e per conto di questi: quindi, adempiono obblighi altrui, in seno ad un rapporto che, sebbene dotato di rilevanza esterna, rimane interno, confinato entro il perimetro dell’incarico conferito.
D’altronde, ha soggiunto la Corte, sia pure in relazione al testo successivamente modificato dell’art. 3, la rilevanza dei compiti svolti dall’intermediario nei confronti del Fisco non vale ad escludere la natura privatistica del rapporto tra l’intermediatore ed il contribuente (Cass. 30 maggio 2012, n. 8630).
3.-Ciò posto, va chiarito che il 6° comma dell’articolo 3 del d.p.r. 322/98, nel testo ratione temporis applicabile, prescrive che «i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti», là dove l’8° comma della norma aggiunge che «la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all’ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche» e il 10° comma della norma specifica che «la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica».
3.1.-Il legislatore, dunque, nel regime normativo applicabile al caso in esame, richiede, come prova della presentazione della dichiarazione, nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 2bis dell’art. 3, la «ricevuta di uno dei soggetti di cui ai commi 2bis e 3»; ricevuta, che non soltanto prova l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria al fine di verificare la tempestività di tale consegna, al fine di propiziare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della dichiarazione, pur sempre sul contribuente gravanti.
4. -Va dunque rimarcato che la sentenza non dà conto della presentazione della ricevuta richiesta dal 10° comma (come, peraltro, non dà conto della sussistenza dei presupposti contemplati dai commi 2 e 2bis dell’art. 3 del d.p.r. 322/98); il che, a fronte della contestazione dell’ufficio, che insiste anche sulla tardività dell’«impegno alla trasmissione» da parte dell’intermediario rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IVA (così si legge a pagina 6, secondo capoverso del ricorso), non consente di reputare provato che la contribuente abbia provveduto ad una tempestiva presentazione della dichiarazione.
4.1. -Sul punto, di fatti, la sentenza si limita ad affermare che «…effettivamente la Sig.ra F. si avvalse della facoltà di presentare la dichiarazione de qua attraverso un soggetto intermediario abilitato. Emerge altresì che la contribuente, tramite lo stesso intermediario, esibì tempestivamente (ossia prima che l’Ufficio emettesse l’avviso di accertamento) la copia cartacea della dichiarazione»; là dove la successiva affermazione secondo cui «…a lui -ossia al contribuente- non può essere fatto carico dell’eventuale omissione o dell’eventuale ritardo nella presentazione, solo che dimostri, attraverso l’esibizione della ricevuta rilasciata dall’intermediario, di aver tempestivamente ottemperato al suo dovere» ha con ogni evidenza portata generale relativa alla ricostruzione giuridica dell’istituto, non già di un accertamento di fatto nel caso concreto.
4.2.- D’altronde, la stessa contribuente, in controricorso, si limita a far leva sulla circostanza di fatto del «deposito della dichiarazione presso l’intermediario», del quale non precisa la data.
5.- Ne discende inevitabilmente l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta dalla contribuente.
5. 1-Le spese inerenti alla fasi di merito vanno compensate, in considerazione dell’andamento alterno della lite.
Quelle concernenti questa fase seguono, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata;
– decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta dalla contribuente;
– compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
– condanna la contribuente alla rifusione delle spese inerenti a questa fase, che liquida in €uro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
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