Corte di Cassazione sentenza n. 276 del 8 gennaio 2013

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONDEBITORI IN SOLIDO – GIUDICATO DI RIFLESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È chiesta la cassazione della sentenza n. 5381/2010, pronunziata dalla CTC di Roma Sezione n. 06 il 23.06.2010 e depositata il 26 ottobre 2010.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’impugnazione dei contribuenti, ritenendo e dichiarando tempestivamente azionata e fondata la pretesa fiscale.

2 -Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini delle imposte di Registro ed INVIM, dovuta in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare, deduce, in via preliminare, l’esistenza di. giudicato esterno formatosi, in giudizio promosso da condebitori solidali, che avrebbe annullato l’accertamento di che trattasi, censura, in via gradata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. ed omessa motivazione su fatto decisivo, nonché violazione e falsa applicazione dell’ art. 3 del d.l. n.498/1961 ed omessa motivazione su fatto decisivo.

3. L’Agenzia intimata non ha svolgo difese in questa sede .

4 – I motivi di ricorso, sembra possano essere esaminati e decisi, in conformità a consolidati principi di diritto.

È stato, infatti, affermato (Cassazione SS.UU. n. 13916/2006 e n. 24664/2007) che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e fino all’udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d’ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del contraddittorio; è stato, altresì, precisato che nel processo tributario, il giudice del gravame non può trascurare, ma deve apprezzare ai fini della formazione del suo convincimento, anche gli elementi di prova desumibili dai documenti che la parte abbia allegato al processo mediante produzione per la prima volta in sede d’impugnazione (Cass. n. 11863/2003, n. 7329/2003, n. 2027/2003).

È stato, pure, deciso (Cass. n. 1589/2006, n. 13025/2004, n. 7783/2003) che “Nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo dì quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’ art. 1306, secondo comma, c.c. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell’ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento (Cass. n. 4350/1992, n. 998/2001, n. 9519/1999, n. 1589/2006, n. 18025/2004) .

4 bis – Nel caso, sembra, sussistano le condizioni per l’applicazione del giudicato formatosi nei confronti di altri condebitori solidali.

5 – Posto che, nel caso, gli odierni ricorrenti e gli altri coobbligati solidali, hanno impugnato separatamente i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha fatto valere la medesima pretesa fiscale e dove il giudicato, nel giudizio nei confronti degli altri condebitori, sembra essersi formato su questione comune, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il Consigliere relatore A.D.B.”.

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso, l’atto di mera costituzione dell’Agenzia Entrate, nonché gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza che e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;

Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, applicando gli anzi trascritti principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa L’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.