Corte di Cassazione sentenza n. 27671 del 20 dicembre 2011
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA – VACCINAZIONI OBBLIGATORIE – DETERMINAZIONE DI DANNI IRREVERSIBILI – INDENNIZZO EX LEGE N. 210/1992 – CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE E GIUDIZIALI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – MINISTERO DELLA SALUTE – SUSSISTENZA
massima
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In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 2.3.2007, il tribunale di Mondovì ha condannato il Ministero della Sanità, contumace, a corrispondere a F.R. l’indennizzo di cui alla legge 210/92 per epatite contratta a seguito di trasfusioni, ponendo a carico del medesimo le spese di causa e di c.t.u.
Con ricorso depositato il 22.9.2007 il Ministero ha proposto appello eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito l’appellato chiedendo la conferma dell’appellata sentenza.
Con sentenza del 22.4.2008-30.5.2008 la corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del ministero della salute, compensando le spese di entrambi gradi.
2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con un unico motivo.
La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia la violazione falsa applicazione dell’articolo 3 D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e dell’articolo 3 D.P.C.M. 2 4 luglio 2003 nonché degli articoli 2 e 3 D.P.C.M. 26 maggio 2000.
Contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il ministero della salute sarebbe privo di legittimazione passiva.
2. Il ricorso è fondalo.
Le sezioni unite di questa corte (Cass., sez. un., 9 giugno 2011, n. 12538) hanno ritenuto la legittimazione passiva del ministero della salute in controversie quale quella promossa dall’odierno ricorrente. Hanno infatti affermato che in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatone, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale.
3. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla corte d’appello di Genova anche per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2011
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