CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2013, n. 27820
Tributi – Imposte sui redditi – Reddito di impresa – Ricavi – Beni strumentali – Immobili strumentali – Interpretazione restrittiva – Impiego diretto nell’attività d’impresa – Reddito autonomo rispetto al complesso aziendale – Consumo personale o familiare – Art. 53, TUIR (ante 2004) – Ricavi – Sussistenza
Svolgimento del processo
La sas I. di R. G.P. & C., società di gestione immobiliare, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per il 1987, con il quale era stato elevato il reddito imponibile in relazione a componenti positivi costituiti da proventi relativi ad immobili – appartamento e box a Porto S. Stefano – posti a disposizione dei soci, e perciò tassabili, secondo l’Ufficio, in base al “valore normale” dei fitti attivi presunti ai sensi dell’art. 53, quinto comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Secondo il giudice d’appello, risultava dagli atti che la contribuente esercitava l’attività di gestione di immobili e quindi doveva includere tra i redditi d’impresa i ricavi relativi a tali beni immobili non locati ma destinati ad uso dei soci.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine a un “fatto controverso” che individua nell’avere l’ufficio sostenuto che gli immobili posti a disposizione dei soci avevano prodotto un reddito d’impresa corrispondente al valore normale dei fitti attivi presunti, ai sensi dell’art. 53, quinto comma, lettera a), del d.P.R. n. 597 del 1973, laddove essa contribuente, in base agli artt. 52, secondo comma, e 34, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 597 del 1973, assumeva che il reddito imponibile doveva essere determinato esclusivamente in base a quello fondiario, in quanto quegli immobili non erano né strumentali né beni merce. L’ulteriore profilo del medesimo motivo, con il quale si denuncia omessa motivazione in ordine alla determinazione del canone al “valore normale”, non è compreso nel fatto controverso di cui appena sopra, né è corredato di memento di sintesi ovvero del quesito di diritto, sicché deve dichiararsene l’inammissibilità.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, assume che ad essa I. srl, esercente nel 1987 l’attività di gestione irrmobiliare di unità non costituenti né beni strumentali né beni merce, sarebbero applicabili per la determinazione del reddito d’impresa di quell’anno gli artt. 52, secondo comma, e 34, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, anche per gli immobili concessi in uso ai soci, in deroga quindi all’art. 53, quinto comma, dello stesso decreto.
I motivo sono infondati.
Questa Corte ha da tempo chiarito come “ai fini della deroga all’assoggettamento all’imposta locale sui redditi prevista dal quinto cartina dell’art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (con il richiamo dell’art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) la nozione di “beni strumentali” va restrittivamente intesa, includendovi esclusivamente gli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente inpiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Pertanto non possono essere considerati “strumentali” ai fini ILOR gli immobili appartenenti ad un ente commerciale e dallo stesso locati a terzi” (Cass. n. 7307 del 2003, n. 4086 del 1992).
Si è quindi affermato che “in tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 53 la cui formulazione ricalca, per quanto qui rileva, quella del previgente art. 53 del d.P.R. n. 597 del 1973, che fa inoltre espressa menzione al terzo comma dei “contratti di locazione” – i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore”(Cass. n. 12329 del 2006).
II ricorso deve essere perciò rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.