CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2013, n. 27911
Tributi – Statuto del contribuente – Accertamento prima della scadenza di sessanta giorni dalla consegna del verbale – Fattispecie
Svolgimento del processo
1. La CTR della Campania, con sentenza n. 150/24/06 depositata il 7 luglio 2006, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza emessa dalla CTP di Napoli che aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di F. F. disponendo la ripresa a tassazione di IVA per £.453.263.000 e sanzioni relative al mancato versamento del tributo per l’anno 1999.
2. L’accertamento si era fondato sull’esistenza di una società di fatto fra il F., i suoi familiari S. M. F. e F. V. nell’attività facente capo all’inesistente ditta individuale G. Computer di M. F., creata al solo fine di fare transitare acquisti di merce intracomunitaria presso altre ditte facenti capo ai medesimi soggetti i quali si erano avvantaggiati portando in detrazione l’IVA figurativamente versata alla ditta G. computer che, invece, non aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi né mai versato all’erario l’imposta medesima.
3. Secondo la CTR era infondata la dedotta illegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo della violazione dell’art.12 c.7 l.n.212/2000, in quanto agli atti erano presenti plurimi elementi dai quali inferire l’inesistenza della ditta individuale del M. F., ditta che non era rinvenibile nella sua sede romana come già era stato espresso nell’atto di accertamento e che legittimava l’utilizzo della deroga al termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla cennata disposizione.
4. Aggiungeva quanto all’esistenza di un’affectio societatis che l’atto notificato al F. era fondato ” …non sulla supposta società di fatto fra lui ed il Signor M. F., bensì nella sua qualità di socio, assieme alla moglie S. M. F. e al figlio F. V., nella società di fatto tra essi esistente per l’esercizio dell’attività facente capo all’inesistente ditta individuale di M. F.”. Esponeva in proposito che taluni elementi di fatto incontestati- impossibilità del M. di svolgere attività, esistenza di documentazione dei F nella ditta del M., ingerenza del F. F. negli atti della ditta O. del figlio F. V., mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi della ditta M. ed assenza dei versamenti dell’IVA addebitata alla ditta O. di F. V.- giustificavano la legittimità dell’avviso di accertamento.
5. II F. F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, ai quali ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso, nel quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine lungo di impugnazione in relazione alla data di pubblicazione della sentenza. Il contribuente ha poi depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
6. Va preliminarmente evidenziato che il ricorso per cassazione è tempestivo, ad onta di quanto diversamente opinato dall’Agenzia, risultando agli atti che la notifica dello stesso all’Agenzia delle Entrate di Direzione della Campani venne effettuata in data 20.11.2007 – mancando elementi dai quali inferire la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario- e, dunque, entro il termine di legge, prorogato per due volte in ragione del periodo di sospensione feriale.
7. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il contribuente prospetta i vizi di insufficiente contraddittoria od omessa motivazione, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.
7.1 La CTR, a fronte dell’eccezione di illegittimità dell’atto di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art.12 c.7 l.n.212/2000, aveva riconosciuto l’esistenza delle ragioni di urgenza sulla base delle giustificazioni tardivamente dedotte dall’Ufficio in fase di appello e comunque inidonee a giustificare la decisione, non spiegando i motivi per i quali la ritenuta inesistenza della ditta M. avrebbe giustificato l’urgenza, peraltro facendo contraddittoriamente discendere dall’inesistenza della ditta anzidetta conseguenze sfavorevoli nei confronti dei F..
7.2 In più, la decisione era contraddittoria, avendo ritenuto l’inesistenza della ditta M. ancorché gli clementi ritenuti dalla stessa CTR come incontestati dimostravano inequivocabilmente che la ditta esisteva ma era priva di adeguata organizzazione. Aggiunge che era mancata ogni valutazione in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi, in violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., all’assolvimento dell’onere della prova gravante sull’ufficio, alla legittimità di un argomentare per il quale una ditta individuale identificabile nella persona fisica del titolare, realmente esistente, potesse essere ritenuta inesistente.
8. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto la violazione dell’art.12 c.7 l.n.212/2000 e dell’art.101 c.p.c. nonché degli artt.3, 24 secondo comma e 111 primo e secondo comma della Costituzione, nonché degli artt.2697, 2727, 2729 e 2563 c.c., in relazione all’art.360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva individuato quale ragione di urgenza giustificativa della mancata operatività del termine dilatorio di cui al comma 7 dell’art.12 l.n.212/2000 un elemento non inserito nell’avviso di accertamento, valorizzando circostanze indicate dall’Ufficio solo in grado di appello.
9. Con il quarto motivo il contribuente ha dedotto il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. ed agli artt.2247 c.c. e 2297 c.c. ed agli artt.24 secondo comma e 111 primo e secondo comma della Costituzione e dell’art.101 c.p.c., 2727 c.c., 2729 c.c. e 2653 c.c. La CTR, nel motivare in ordine all’affectio societatis fra il F. ed il M., non aveva spiegato in modo adeguato gli elementi rivelatori della asserita società di fatto, peraltro richiamando circostanze che confermavano l’esistenza, piuttosto che l’inesistenza, della ditta individuale del M.. Secondo il ricorrente, poi, la CTR aveva modificato radicalmente la contestazione rispetto a quella posta a base dell’avviso di accertamento, soffermandosi sull’esistenza di una società fra il F. ed i suoi familiari ed invece tralasciando la verifica della società di fatto tra il F. ed il M. che era stata originariamente ipotizzata dall’ufficio. Per il resto il contribuente ripropone questioni relative alla contraddittorietà della motivazione già esposte nel motivo 1.
10. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. ed agli artt.2247 e 2297 c.c. ed agli artt. 3, 24 c.2 e 111 commi 1 e 2 Cost., e degli artt.101, 112 c.p.c. e 161 c.p.c., nonché dell’art.56 c.2 dpr n.633/72, art.16 c.2 d.lgs.n.472/97, art.7 l.n.212/2000, art.42 comma 2 dpr 1973/600, art.3 l.n.241/1990 e art.57 d.lgs.n.546/92. Deduce che la CTR aveva modificato l’originaria contestazione posta a base dell’avviso, soffermandosi sull’esistenza di una società di fatto tra il F. ed i di lui familiari e non sulla originaria contestazione che muoveva dal ritenuto esistente sodalizio di fatto tra il F. ed il M., con ciò violando il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
11. Con il sesto motivo il contribuente ha dedotto la violazione degli artt.3, 24 c.2 e 111 c.l e 2 Cost. e degli artt.101 e 345 commi 1 e 2 c.p.c. e dell’art.57 d.lgs.n.546/92, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la CTR aveva valorizzato, ai fini dell’urgenza, elementi per la prima volta indicati dall’ufficio in fase di appello, peraltro diversi da quelli esposti nel corso del giudizio di primo grado, ledendo i principi del giusto processo, del contraddittorio e dell’inammissibilità di motivi nuovi in appello.
12. Con il settimo motivo la parte contribuente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c., in riferimento all’art.52 d.lg.n.546/92 non essendo stato l’appello autorizzato dal responsabile del servizio contenzioso della direzione regionale ma solo dalla Direzione regionale delle Entrate della Campania che costituiva presupposto processuale, incidendo sull’ammissibilità dell’impugnazione.
13. Con l’ottavo motivo la parte contribuente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c. in relazione all’art.53 d.lgs.n.546/92. Lamenta che l’ufficio, nel redigere l’atto di appello, non aveva indicato in modo specifico i motivi limitandosi alla riproposizione delle ragioni esposte in primo grado senza indicare alcuna censura alla sentenza della CTP.
14. Con il nono motivo il contribuente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art.360 comma 1 nn.3 e 4 c.p.c. in relazione all’art.53 d.lgs.n.546/92. Lamenta che l’Agenzia, nell’atto di appello, aveva omesso di indicare l’oggetto della domanda, con conseguente inammissibilità del gravame, limitandosi l’impugnazione a richiedere la conferma dell’accertamento impugnato.
15. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, evidenziando che era emersa in modo chiaro l’urgenza che aveva giustificato il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12 c.7 l.n.212/2000.
15.1 Peraltro, la CTR aveva descritto in modo chiaro gli accadimenti, rendendo palese l’attività fraudolenta posta in essere dal F. e dai sui familiari attraverso la ditta del M. F. e la O. di F. V. e la O. s.r.l.- della quale era amministratore lo stesso F. V.-, conclamata nella creazione di apparenti acquisizioni di merce dall’estero da parte della ditta del M. (ditta prestanome) il quale, non dichiarando l’IVA né versandola, alienava la stessa merce alle ditte riconducibili al F. che portavano in detrazione l’IVA cartolarmente corrisposta al loro cedente in tal odo andando a credito di IVA e riuscendo a praticare un prezzo base di vendita molto competitivo, capace di incrementare il volume delle vendite nel corso degli anni.
16. Vanno esaminati congiuntamente i motivi 1,2, 3 e 6, risultando tutti connessi alla questione relativa alla dedotta violazione dell’art.12 c.7 l.n.212/2000.
16.1 I motivi sono in parte inammissibili, quanto alla mancata specificazione di autonomo momento di sintesi rispetto quanto alle censure involgenti il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione- art.360 comma 1 n.5 c.p.c.- e comunque tutti infondati nel merito.
16.2 Giova ricordare, in via assolutamente preliminare, che le Sezioni Unite di questa Corte, definendo il contrasto insorto fra diversi indirizzi in ordine agli effetti del mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di contestazione, hanno ritenuto che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’articolo 12, comma 7, della Legge 212/2000 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primario espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dell’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”-cfr. Cass.S.U. 29 luglio 2013, n. 18184.
16.3 Si è in particolare precisato che “risponda a criteri di equilibrio degli interessi coinvolti e di ragionevolezza far dipendere la validità o meno dell’atto emesso ante tempus dalla sussistenza o meno, nella realtà giuridico-fattuale, del requisito dell’urgenza, anziché dalla circostanza (avente valore del tutto secondario) che tale requisito sia, o no, enunciato nell’atto: ciò che conta, in definitiva, ai fini dell’esonero dell’Ufficio dall’osservanza del termine dilatorio, è unicamente il fatto che la particolare urgenza di provvedere effettivamente nella fattispecie vi sia stata.”
16.4 Quanto alla sussistenza del requisito anzidetto, le Sezioni Unite hanno precisato che a fronte di un avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine de quo e privo dell’enunciazione dei motivi di urgenza che lo legittimano, il contribuente potrà, ove lo ritenga, anche limitarsi ad impugnarlo per il solo vizio della violazione del termine, spettando “…all’Ufficio l’onere di provare la sussistenza (all’epoca) del requisito esonerativo dal rispetto del termine e, dunque, in definitiva, al giudice, a seguito del dibattito processuale (e senza, perciò, che il contribuente subisca alcuna menomazione del diritto di difesa), stabilire l’esistenza di una valida e “particolare” – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione – ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento.”
16.5 Orbene, facendo applicazione dei superiori principi alla vicenda qui in esame, la CTR ha individuato quale particolare ragione di urgenza ai fini dell’emissione dell’accertamento prima della scadenza del termine anzidetto l’inesistenza della ditta individuale del M., specificando che tale elemento era già esistente all’interno dell’avviso di accertamento.
16.6 E’ stato, in tale prospettiva, evidenziato che l’inesistenza della ditta del M. era stata conclamata dalle precarie condizioni dell’apparente titolare, dell’esistenza di rapporti di gestione operati dal F. F. sulla società del figlio F. V., dall’esistenza di documentazione contabile riferibile ai F. nella ditta del M..
Orbene, tali elementi sono stati dalla CTR motivatamente ritenuti idonei a giustificare il requisito della particolare urgenza ai fini del comma 7 dell’art.12 l.n.212/2000.
Nel far ciò la CTR, ad onta di quanto esposto dalla parte ricorrente, non è incorsa in alcun errore di diritto, né ha dato luogo ad una motivazione carente, contraddittoria o assente né ha modificato il quadro fattuale definito nel corso del giudizio di primo grado, dovendosi soltanto integrare la motivazione della sentenza, corretta in diritto alla stregua delle successive considerazioni.
16.7 Ed infatti, partendo da quanto per ultimo postulato, non può in alcun modo ritenersi la tardività o novità degli elementi prospettati dall’Ufficio in sede di appello, se solo si consideri che il tema relativo all’esistenza dell’urgenza era stato ritualmente introdotto dall’Agenzia già in seno al giudizio di primo grado, ove si era sostenuto che l’esistenza di misure di sicurezza a carico del F. e dei suoi familiari aveva giustificato l’adozione dell’atto prima del termine dilatorio.
16.8 Ciò consente di ritenere, in linea con quanto esposto dalle Sezioni Unite, che l’Agenzia aveva tempestivamente formulato, a fronte della dedotta illegittimità dell’atto per mancata osservanza del termine, un fatto idoneo a paralizzare la causa di invalidità dello stesso.
16.9 La circostanza che nella fase di appello l’Ufficio abbia prospettato, a sostegno del requisito dell’urgenza, fatti diversi da quelli esposti in primo grado- poi condivisi dalla CTR – ma pienamente inseriti già nell’avviso di accertamento, esclude di poter ritenere che tale contegno integri un’eccezione nuova, essendosi per contro l’Ufficio limitato ad individuare, all’interno del perimetro degli atti e degli accertamenti già svolti fin dal primo grado, quali elementi integravano la particolare urgenza.
16.10 Del resto, questa Corte ha ritenuto (Cass.n.6391/13) che il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell’art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione.
16.11 Si è poi chiarito (Cass.n.22553/12) che si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo fondato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costituitivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua estrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
16.12 Se, dunque, il principio generale dell’esclusione dello “ius novorum” nel giudizio di appello, che trova espressa applicazione nel processo tributario in virtù del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57 comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione a quelli già acquisiti al processo, non pare potersi revocare in dubbio l’impossibilità di qualificare la censura esposta dall’Agenzia in sede di appello con riguardo all’urgenza nell’ambito delle eccezioni nuove, esse basandosi su elementi pienamente acquisiti al processo e già risultanti dall’avviso di accertamento.
16.12 In definitiva, la decisione impugnata, che ha pure precisato che detta inesistenza della ditta del M. era già stata indicata nell’avviso di accertamento, si sottrae alle censure sul punto esposte dalla parte ricorrente.
16.11 E’, poi, il caso di evidenziare che la motivazione sul punto esposta dalla CTR resiste alle ulteriori critiche esposte dal ricorrente in punto di ricorrenza del requisito dell’urgenza, con le precisazioni di seguito esposte.
Proprio in relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite e sopra sintetizzati, ai quali il Collegio intende dare attuazione, deve ritenersi che il giudice tributario è tenuto a verificare l’esistenza di quelle particolari ragioni d’urgenza idonea a giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio di cui al comma 7 dell’art.12.
16.12 Ora, reputa il collegio che detto requisito, per rispondere a criteri di ragionevolezza che riescano a salvaguardare, secondo un’ottica di bilanciamento delle istanze dell’amministrazione con quelle del contribuente, deve essere legato a una particolare specificità del caso accertato, piuttosto richiedendo uno specifico riferimento agli elementi di fatto che rendono evidente l’impossibilità di rinviare l’emanazione dell’atto.
16.13 Orbene, corretta risulta la ponderazione operata dalla CTR attraverso la valorizzazione dell’inesistenza reale ed effettiva – quale centro di imputazione fiscale- del soggetto interposto, il quale costituiva uno degli elementi decisivi per garantire, secondo la tesi dell’amministrazione, il comportamento frodatorio dei soggetti coinvolti nella società di fatto costituiva spia della necessità di attivare immediatamente la pretesa fiscale.
16.14 Ed infatti, proprio la particolare situazione accertata dai verbalizzanti, correlata ad una rete di soggetti che, attraverso l’utilizzo dello schema delle c.d. società cartiere, realizzavano un meccanismo volto ad impedire la riscossione dell’imposta da parte del soggetto – nel caso di specie la ditta M.- che ometteva il versamento dell’IVA, emettendo fatture per le quali non riscuoteva l’imposta che, invece, le altre società partecipi della frode portavano in detrazione, giustificava l’esistenza di una particolare urgenza all’adozione dell’avviso di accertamento con specifico riferimento alle circostanze di fatto evidenziate, alla cui stregua risultava l’impossibilità di rinviare l’emanazione dell’atto, proprio per impedire il protrarsi del meccanismo e per garantire la salvaguardia degli interessi erariali, gravemente pregiudicati dall’intreccio di operazioni riscontrate.
16.15 Ed in questa direzione non poteva che orientare la rilevanza delle condotte riscontrate, in esito alle quali l’amministrazione aveva reclamato una ripresa a tassazione di poco meno di mezzo miliardo delle vecchie lire.
16.16 Parimenti destituita di fondamento è la dedotta illogicità della motivazione per avere desunto dagli elementi indicati dalla CTR l’inesistenza della ditta M. quando invece dette circostanze, a dire del ricorrente, erano dimostrative dell’effettiva esistenza ed operatività della ditta M..
Ed infatti, reputa il Collegio che il ricorrente non abbia colto la reale portata della motivazione della decisione impugnata che, nell’affermare l’inesistenza della ditta M., ha inequivocabilmente inteso riferirsi all’esistenza di elementi che deponevano per l’apparenza di una ditta individuale da parte del titolare, il quale non era in condizioni di svolgere l’attività economica invece riscontrata dai verbalizzanti. In definitiva, la ditta del M. altro non era che un simulacro rispetto al sodalizio di fatto intercorso fra i F. e lo stesso M..
Di ciò non è dato in alcun modo dubitare dalla lettura della sentenza, ove fra l’altro si legge che l’atto notificato al F. “…trova ragione non nella supposta società di fatto fra lui ed il Signor M., bensì nella sua qualità di socio, assieme alla moglie S. M. F. e al figlio F. V., nella società di fatto tra essi esistente per l’esercizio dell’attività facente capo all’inesistente ditta individuale di M. F.”.
17. Occorre ora passare all’esame dei motivi 4 e 5, anch’essi strettamente tra loro connessi.
17.1 Le censure sono infondate.
17.2 Ad onta di quanto postulato dal ricorrente, la CTR non ha in alcun modo modificato l’originaria contestazione posta a base dell’accertamento. La stessa parte contribuente, a pag.2 del ricorso, dà atto che nell’avviso di accertamento l’ufficio aveva concluso ritenendo che “…la ditta M. F. sarebbe da ritenersi inesistente e gestita di fatto dalla famiglia F., lasciando in tal modo intendersi che si sarebbe creata una società di fatto tra gli stessi e il M..
Orbene, la CTR ha fotografato la vicenda posta al suo vaglio, ritenendo sussistenti gli elementi posti a base dell’accertamento, senza operare alcuna immutazione della contestazione originaria. Ed è appena il caso di evidenziare che in ordine alla contraddittorietà della motivazione della sentenza per avere desunto da elementi denotanti l’esistenza della ditta individuale del M. la inesistenza della stessa, è sufficiente rimandare quanto osservato nella parte finale dell’esame dei motivi 1,2, 3 e 6 per confermare la totale infondatezza di tale assunto e la puntuale disamina compiuta dal giudice di appello.
18. Il settimo motivo è infondato.
18.1 Questa Corte a Sezioni Unite ha ormai chiarito che nel processo tributario, la disposizione dell’art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. dell’economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dall’art. 57 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. Pertanto, a seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie (nella specie, l’Agenzia del demanio) di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali – cfr. Cass.S.U. n.604/2005 e da ultimo Cass. n. 16430 del 27/07/2011.
19. Passando all’esame dell’ottavo e del nono motivo, tra loro strettamente connessi rispetto al tema della validità dell’atto di impugnazione, gli stessi sono infondati.
19.1 Per ormai costante giurisprudenza di questa Corte nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito- Cass. n.3064/2012; Cass.n. n. 4784 del 28/02/2011.
19.2 Le critiche esposte nei due motivi, correlate alla mancata indicazione delle censure alla sentenza impugnata e dell’oggetto della domanda sono dunque infondate, risultando l’impugnazione in appello dell’Ufficio pienamente conforme ai principi sopra esposti, avendo peraltro l’Ufficio “contestato la sentenza impugnata” sia sulla questione dell’art. 12 c.7 cit., sia con riguardo alle altre eccezioni proposte dal ricorrente, per come risulta testualmente dalla pag.2 della sentenza impugnata.
20. Il ricorso va pertanto rigettato .
21. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
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