CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2013, n. 27919

Professioni liberali – Avvocato e procuratore – Partecipazione a una commissione interdisciplinare su incarico della Pa – Tariffe professionali – Applicabilità

 massima

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Nella vigenza delle tariffe professionali di avvocato che stabilivano dei minimi tariffari, il divieto di derogare ai predetti minimi non trovava applicazione per le prestazioni diverse da quelle tipiche della professione forense, tra le quali non può annoverarsi la partecipazione a una commissione della pubblica amministrazione a composizione mista di tecnici di professionalità diverse.

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Svolgimento del processo

1. Oggetto della controversia è l’impugnazione proposta dall’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) del lodo arbitrale sottoscritto il 6 aprile 2004, che aveva parzialmente accolto la domanda proposta nei suoi confronti da due professionisti, l’avvocato A. A. e l’ingegner F. C., di rideterminazione del giusto compenso spettante per l’incarico collegiale, espletato in esecuzione della convenzione stipulata tra le parti il 29 luglio 1998.

2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 16 aprile 2007, ha respinto l’impugnazione dell’ing. C.,

e, accogliendo l’impugnazione dell’ente, ha annullato il lodo; quindi, decidendo in via rescissoria, ha respinto nel merito le domande. La corte ha negato che per il contratto in questione nella tariffa ingegneri fosse stabilita l’inderogabilità dei minimi tariffari; e che l’inderogabilità stabilita in via generale per gli avvocati sia estensibile agli ingegneri. Riguardo poi all’impugnazione proposta contro l’avvocato A., la corte ha considerato la peculiarità della fattispecie, riguardante un’attività svolta dal legale nell’ambito di una commissione rappresentativa di altre professionalità, non valutabile all’esterno come attività del singolo componente; e ha osservato che, trattandosi di incarico a favore di ente pubblico tenuto a osservare il principio di buona amministrazione, relativamente alla scelta del contraente non ricorre la ratio della norma tariffaria, costituita dall’intento di impedire l’accaparramento della clientela e assicurare la dignità della professione.

3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono i due professionisti per quattro motivi.

Resiste l’ESA con controricorso e ricorso incidentale condizionato per tre motivi.

Motivi della decisione

4. Il primo motivo del ricorso principale verte sul capo dell’impugnata sentenza che ha annullato il lodo e, pronunciando in via rescissoria, ha respinto la domanda dell’avvocato A., sulla premessa di diritto che l’inderogabilità dei minimi tariffari, per gli avvocati, non fosse applicabile per la particolarità della fattispecie di incarico conferito da ente pubblico. Si denuncia la violazione dell’art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, e si formulano i quesiti se il principio d’inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dalla citata disposizione, possa essere derogato qualora il mandato sia stato conferito all’avvocato da un ente pubblico in funzione della sua natura pubblica, e se il principio di buon andamento della P.A. possa giustificare la violazione di leggi imperative e inderogabili, quali l’art. 24 della legge n. 794/1942 all’epoca vigente.

La censura di cui al secondo motivo, formulato per vizi di motivazione, verte sul medesimo punto.

5. Delle due censure, la seconda è inammissibile, ponendo in termini di motivazione la medesima questione, che nel primo motivo è stata correttamente formulata in termini di violazione di norme di diritto. E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della corte che il difetto di motivazione della sentenza possa formare oggetto di ricorso per cassazione solo per quanto attiene all’accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità al diritto della decisione impugnata. Pertanto, se la questione giuridica è stata esattamente risolta, la sentenza – anche se inadeguatamente ed erroneamente motivata o, al limite, del tutto carente di motivazione – non può essere cassata, dovendo la corte, nell’esercizio del potere integrativo e correttivo della motivazione espressamente attribuirle dall’art 384 c.p.c., limitarsi a integrare o a correggere la motivazione difettosa o erronea: solo se la soluzione adottata risulta giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche (Cass. 25 gennaio 1977 n. 366; 28 marzo 2001 n. 4526; 19 febbraio 2003 n. 2469).

Venendo ora alla questione di diritto posta dal primo motivo, si deve appunto registrare la correttezza giuridica della decisione della corte territoriale, sebbene non del tutto correttamente motivata. E’ bensì vero, infatti, che nella motivazione dell’impugnata sentenza sembra volersi affermare che la deroga ai minimi stabiliti dalla tariffa per le prestazioni professionali di avvocato sarebbe consentita in ragione della particolarità della fattispecie, principio che, nei termini appena indicati, sarebbe errato. Nell’illustrazione della particolarità della fattispecie, tuttavia, la sentenza impugnata pone in evidenza elementi – e precisamente il fatto che si tratta di attività svolta dal legale nell’ambito di una commissione della pubblica amministrazione, rappresentativa di altre professionalità, non valutabile all’esterno come attività del singolo componente – tali da escludere che la prestazione in questione fosse compresa nel novero di quelle tipiche dell’esercizio della professione di avvocato, per le quali soltanto trovano applicazione i minimi tariffari. Le tariffe professionali degli avvocati e procuratori legali, infatti, sono applicabili solo per quelle attività tecniche o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione del legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritte all’albo, alle prestazioni che richiedono solo un’approfondita conoscenza del diritto, senza alcun riferimento a una pratica o affare determinato (Cass. 19 agosto 1994 n. 7438).

Con riferimento alla fattispecie in esame, quale emerge dalla riferita motivazione della corte territoriale, deve escludersi che costituisca esercizio tipico della professione forense la partecipazione a una commissione, a composizione mista e comprendente professionalità diverse, giacché tale partecipazione si traduce in atti imputabili esclusivamente all’organo collegiale, ed è come tale incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense.

Il ricorso proposto dall’avvocato A. deve essere pertanto respinto in forza del principio di diritto per il quale, nella vigenza delle tariffe professionali di avvocato che stabilivano dei minimi tariffari, il divieto di derogare ai predetti minimi non trovava applicazione per le prestazioni diverse da quelle tipiche della professione forense, tra le quali non può annoverarsi la partecipazione a una commissione della pubblica amministrazione a composizione mista di tecnici di professionalità diverse.

Il terzo motivo verte sulla violazione degli artt. 827 e 829 c.p.c. Si deduce che la qualificazione, nel lodo arbitrale, dell’art. 24 della legge n. 794/1942 come inderogabile non rientrerebbe tra le ipotesi di nullità contemplate dagli artt. 827 e 829 c.p.c.

Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, essendo stata accertata la legittimità della disapplicazione dei minimi tariffari a causa dell’estraneità delle prestazioni per cui è causa a quelle proprie ed esclusive della professione di avvocato, per le quali soltanto trovava applicazione il principio di inderogabilità dei minimi tariffari.

Il rigetto del predetto ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto dall’Ente di Sviluppo Agricolo.

6. Con riferimento al capo di sentenza che rigetta l’impugnazione proposta dall’ingegner C. sono stati proposti tre motivi di censura. Il primo verte sulla violazione della legge 2 marzo 1949 n. 143, assumendosi che l’art. 2 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 – che in applicazione del principio comunitario di libera concorrenza ha abrogato, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, i divieti legislativi di pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, imporrebbe una revisione della giurisprudenza di questa corte in materia di derogabilità dei minimi tariffari degli ingegneri. Si deduce che se, in precedenza, fossero state inderogabili solo le tariffe degli avvocati e non anche quelle degli ingegneri e architetti, la nuova disposizione sarebbe stata diversamente formulata.

Il secondo motivo dell’ingegner C. denuncia la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l’ipotesi di ritenuta derogabilità dei minimi tariffari dei soli ingegneri e architetti.

 I due motivi sono infondati. Questa corte ha già avuto ripetutamente occasione di affermare il principio che l’inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti per i professionisti è circoscritta dall’art. 6 della legge 1 luglio 1977, n. 404, ai soli incarichi professionali privati e non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici, in quanto detta norma, interpretando autenticamente l’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, – che sancisce l’inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti – ne ha limitato l’applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con previsione che non viola l’art. 3 Cost., riguardando la derogabilità dei minimi tariffari prevista dall’art. 6 legge cit. anche i professionisti privati, e non solo quelli pubblici (cfr., tra le altre, Cass. 27 giugno 2011 n. 14187; conf. n. 9806 del 2001, n. 20296 del 2004). Il valore di tale interpretazione autentica, peraltro non sottoposta a censura dal ricorrente, non può essere inficiato da una norma successiva, che ha avuto l’effetto di estendere, con riguardo al compenso dovuto per le prestazioni professionali degli ingegneri, la soppressione dell’inderogabilità dei minimi anche ai rapporti tra i privati.

E’ poi da ricordare che l’art. 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non rileva in questa sede.

Vano, infine, è il richiamo al principio affermato dalla Corte di giustizia CE con la sentenza 19 febbraio 2002 in causa C-35/99, che ha affermato la legittimità comunitaria dell’inderogabilità delle tariffe professionali “se approvate con provvedimenti normativi dello Stato”, giacché proprio questa condizione è venuta meno nella fattispecie in esame.

7. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1453 c.c., perché non sarebbe stata data attuazione alla volontà contrattuale delle parti, essendo l’amministrazione inadempiente anche rispetto al compenso pattuito. Il quesito di diritto verte sul diritto di chiedere l’applicazione della tariffa in caso di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il quesito, anche a voler trascurare la sua incongruenza con la censura di violazione dell’art. 1453 c.c., è inammissibile, supponendo una risoluzione del contratto della quale – come della relativa domanda – non v’è traccia nella sentenza impugnata.

La parte finale del ricorso è dedicata a un’inammissibile discussione sul merito dei compensi spettanti ai due professionisti.

8. In conclusione, anche il ricorso proposto dall’ing. C. è respinto. Le spese del giudizio sono a carico solidale dei ricorrenti principali, e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli oneri/accessori di legge.