Corte di Cassazione sentenza n. 2799 del 5 febbraio 2011 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PRESENTAZIONE DEGLI ATTI – OBBLIGO – REQUISITI – VINCOLI GIUSTIFICATI – ART. 38, D.P.R. N. 600/1973 – ARTT. 2697, 2727 E 2729 C.C.

massima

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Il quesito di diritto, di cui all’art. 366-bis c.p.c. ratione temporis applicabile alla controversia in esame, non deve ritenersi correttamente formulato laddove non sia indicata la pretesa erariale ed il fatto da provare in via presuntiva, risultandone incomprensibile il tenore nella lettura autonoma senza l’esposizione del motivo di ricorso.

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Svolgimento del processo

Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti di P. M. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Piemonte, in controversia concernente avviso di accertamento Irpef relativo all’anno di imposta 1999, riformava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè D.P.R. n. 600 del 1972, art. 38, comma 3) è inammissibile per inidoneità del relativo quesito (col quale si chiede a questa Corte se “la mancata impugnazione da parte del venditore dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, fondata su un maggiore valore del bene compravenduto, unitamente alla definizione di un maggior valore – sempre ai fini dell’imposta di registro-rispetto a quello indicato nell’atto di compravendita da parte dell’acquirente costituisca circostanza grave precisa e concordante tale da far gravare sul contribuente l’onere di provare l’infondatezza della pretesa erariale”), posto che, a prescindere da altri possibili rilievi, tale quesito, non indicando quale sia nella specie la pretesa erariale e quale sarebbe il fatto da provare in via presuntiva attraverso la suddetta “circostanza grave precisa e concordante”, risulta incomprensibile ad una lettura autonoma dalla precedente esposizione del motivo e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre Cass. n. 20409 del 2008).

E’ peraltro appena il caso di aggiungere che il quesito in esame non assolve alla propria funzione, che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla sola lettura del quesito medesimo, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, il principio di diritto da applicare, dovendo ritenersi inammissibile il quesito che, come nella specie, non contiene tutte le informazioni necessarie ad una risposta utile alla definizione della controversia, non consentendo a questa Corte di comprendere, in base alla sola lettura di esso, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito nè di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. tra la altre SU n. 2658 del 2008).

Quanto alla circostanza (evidenziata nella memoria depositata dalla ricorrente ex art. 378 c.p.c.) che la giurisprudenza in materia si sarebbe formata successivamente alla proposizione del ricorso, è sufficiente rilevare che tale giurisprudenza non ha fatto altro che interpretare una nuova norma (in ogni caso entrata in vigore anteriormente al deposito del ricorso), univocamente ritenendo che il quesito previsto da tale norma dovesse essere autonomo rispetto all’esposizione del motivo, senza in alcun modo innovare una precedente giurisprudenza sul punto, tantomeno consolidata, rispetto alla quale configurare una sorta di “affidamento”, onde neppure potrebbe invocarsi in proposito la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, anche in assenza di un’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell’orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso (v.

Cass. n. 14627 del 2010).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.