CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2013, n. 28298

Tributi – Contenzioso tributario – Legittimazione passiva di Equitalia per le cause in cui si contesta la pretesa fiscale alla base di un’ipoteca – Sussiste

massima

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Nelle liti promosse contro il Concessionario e che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Norma che, escludendo il litisconsorzio necessario con l’Amministrazione, e quindi l’obbligo del giudice d’integrato, comporta l’automatico insorgere dell’interesse del Concessionario alla chiamata del Fisco ovvero, in mancanza l’interesse processuale a resistere per non sopportare il possibile esito negativo della lite.

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Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 90/09/09, depositata il 24 novembre 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, respinto l’appello del Concessionario Equitalia Cerit S.p.A., confermava la decisione n. 162/06/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente R.W. avverso l’iscrizione ipotecaria su quota di immobile di sua proprietà con riferimento a cartelle di pagamento in gran parte relative a debiti tributari di una Società di cui era stato liquidatore.

Nella sostanza la CTR accoglieva il ricorso dopo aver accertato che, nonostante l’inesistenza di gran parte del debito tributario, “risultava ancora in essere l’iscrizione ipotecaria senza alcuna riduzione”.

Contro la sentenza della CTR, il Concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente non si costituiva.

Diritto

1. Col primo motivo di ricorso, il Concessionario censurava la sentenza deducendo in rubrica “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e vizi di motivazione in relazione all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione”. Ad illustrazione del motivo il Concessionario esponeva che le eccezioni sollevate dal contribuente, intese a ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, riguardavano però tutte l’inesistenza delle pretese tributarie di cui alle notificate cartelle sulla scorta delle quali gli enti impositori avevano proceduto alla formazione dei ruoli. Per il che, non potendo il Concessionario esser chiamato a rispondere in luogo dell’Amministrazione circa l’esistenza o meno del debito tributario, la CTR avrebbe pertanto dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, nel dare continuità a Sez. un. n. 16412 del 2007, deve ricordare come l’art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 permetta al contribuente d’impugnare per vizio derivato non solo l’atto d’iscrizione d’ipoteca; ma, altresì, d’impugnare, con la cautela, la stessa pretesa tributaria. In tal senso, difatti, le ricordate Sez. un. hanno letto il sintagma “ne consente l’impugnazione” e cioè come possibilità di scelta tra l’impugnazione del solo atto colpito da vizio derivato e l’impugnazione con esso della pretesa tributaria. E con la fondamentale conseguenza per cui in capo al Concessionario viene con ciò ad esistenza uno specifico interesse processuale a chiamare in lite l’Ufficio poiché, in mancanza di assolvimento dell’onere in parola, il ridetto Concessionario risponde dell’eventuale esito negativo del processo à sensi dell’art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per cui “Il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Norma che, escludendo il litisconsorzio necessario con l’Amministrazione, e quindi l’obbligo del giudice d’integralo, comporta l’automatico insorgere dell’interesse del Concessionario alla chiamata del Fisco ovvero, in mancanza, l’interesse processuale a resistere per non sopportare il possibile esito negativo della lite.

2. Col secondo motivo di ricorso, il Concessionario censurava la sentenza, deducendo, in rubrica, “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla legittimità delle cartelle di pagamento di cui ai n. (…), n. (…), n. (…), n. (…)”. Ad illustrazione del motivo, il Concessionario osservava che la CTR aveva respinto l’appello in contrasto “con le parole” della stessa che sembravano riconoscere la legittimità delle prefate cartelle, le quali erano tra le otto poste a base dell’iscrizione ipotecaria.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché esso è, nella sostanza, da ritenersi mancante; e ciò in quanto il Concessionario non ha precisato il fatto decisivo e controverso la cui affermazione di esistenza o inesistenza la CTR avrebbe omesso di motivare ovvero avrebbe motivato in modo insufficiente ovvero contraddittorio. In realtà, più in generale, il motivo è da ritenersi inammissibile perché non coglie e quindi non impugna la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, la quale ha respinto l’appello in quanto il Concessionario avrebbe dovuto “ridurre” l’ipoteca in ragione del fatto che solo una parte della pretesa tributaria era risultata dovuta; circostanza, quest’ultima, confermata dallo stesso Concessionario, il quale, in effetti, ha ammesso che non tutte le otto cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria erano fondate (Cass. sez. un. n. 8087 del 2007; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011) .

3. Al rigetto del ricorso, in mancanza di costituzione del contribuente, non deve seguire il regolamento delle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.