CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2013, n. 28364

Tributi – IRPEG – Conciliazione giudiziale – Pagamento rateale – Prestazione garanzia – Effetto estintivo del giudizio per cessazione della materia del contendere – Perfezionamento della conciliazione solo con versamento della rata – Non sussiste

Svolgimento del processo

In esito a ricorso avverso avviso di accertamento IRPEG/ILOR relativo all’anno 1995 proposto dalla “P.” srl, l’adita CTP di Livorno, a seguito di proposta di conciliazione giudiziale ex art. 48, comma 5, cit. d.lgs, presentata dall’Ufficio ed accettata dalla ricorrente società, dichiarava estinto ex art. 46 d. lgs 546/1992 il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Con sentenza 78/23/05, depositata il 28-11-2005, la CTR Toscana, sez. staccata di Livorno, rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR, precisato che la CTP aveva recepito l’accordo conciliativo preconcordato e raggiunto dalle parti al di fuori del processo, rilevava che, nonostante il mancato completamento del pagamento rateale, l’effetto estintivo rimaneva comunque fermo in quanto, essendo l’obbligazione assunta coperta da garanzia, l’Ufficio poteva attivare lo strumento della garanzia per ottenere la riscossione del credito residuo; sintomatico, al proposito, appariva il comportamento dell’Ufficio, che, in presenza di iscrizione ipotecaria successiva alla formazione dell’accordo conciliativo, aveva accettato anche la seconda delle otto rate previste.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo; la società non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo – ex art. 360 n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 3, d.lgs 546/72 (ndr art. 48, comma 3, d.lgs 546/92) (rectius: 546/92), nonché – ex art. 360 n. 4 cpc – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, e infine – ex art. 360 n. 5 cpc – contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, rilevava: che, ai sensi del citato art. 43 la conciliazione poteva ritenersi perfezionata solo con il versamento della prima rata e con la prestazione di garanzia sull’importo delle rate successive; che la società si era limitata ad affermare di avere prestato la garanzia, senza tuttavia mai consegnarla all’Ufficio o depositarla agli atti; che l’avvenuto incameramento della seconda rata e l’iscrizione ipotecaria non apparivano motivazioni rilevanti per considerare perfezionata la conciliazione; che, nonostante le contestazioni dell’Ufficio sul punto, la CTR non aveva precisato da dove aveva ricavato l’avvenuta presentazione della prevista garanzia.

Il motivo è fondato.

Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, “la conciliazione giudiziale rateale, prevista dall’art. 48, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull’importo delle rate successive; in mancanza, non si verifica l’estinzione del processo tributario per cassazione della materia del contendere, prevista dall’art. 66, comma 1, del citato d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. 9219/2011).

La CTR non ha fatto corretto uso di tale principio in quanto, nonostante la specifica contestazione sollevata in appello dall’Agenzia in ordine alla mancata consegna della garanzia (v. pag. 2 ric. per Cass.), non ha in alcun modo chiarito da dove abbia ricavato l’ipotizzata presentazione della detta garanzia.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Toscana, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.