CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2013, n. 28394
Tributi – IRAP – Accertamento – Società di persone – Ricorso proposto da uno dei soci – Estensione alla società e tutti i soci – Ammissibilità
Fatto
In relazione all’anno d’imposta 2000, l’Agenzia delle entrate ha notificato alla s.n.c. R.P. di R.S. & C. cui è subentrata l’odierna ricorrente nonché, nella qualità di autori delle violazioni, a R.S., legale rappresentante della società ed a G.G., che ne ha rivestito il ruolo di amministratore giudiziario negli anni dal 1997 al 2004, un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, delI’lVA e dell’IRAP.
Scaturiva, l’avviso di accertamento, da un processo verbale di constatazione della guardia di finanza, concernente l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
La società e, anche in proprio, il suo legale rappresentante, impugnavano l’avviso. Il giudizio si concludeva con l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, la sentenza della quale, tuttavia, è stata ribaltata dalla Commissione tributaria regionale.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a sette motivi.
Non spiega difese scritte l’Agenzia delle entrate, che si limita ad intervenire alla discussione orale.
Diritto
1- Nonostante l’ordine dei motivi proposto in ricorso, vanno preliminarmente e congiuntamente esaminati il quinto ed il sesto motivo, che implicano una soluzione immediata della vicenda, sulla base, appunto, del principio della cd. “ragione più liquida”, che evoca la soluzione di una questione comunque assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre (vedi, al riguardo, ex multis, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3374).
1.1. – Propongono, entrambi i motivi, sotto differenti profili, la medesima questione della nullità della sentenza e dell’intero giudizio, perché svoltosi in assenza di tutti i soci della società, nella qualità di litisconsorti necessari.
2. – Va dunque rilevato, quanto ai profili dell’accertamento che coinvolgono le imposte dirette e l’Irap, che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società, sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815). La Corte ha poi ribadito i medesimi principi in relazione all’Irap (Cass., sez.un., 20 giugno 2012, n. 10145).
2.1.- Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
2.3. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.
Non potendo essere il presente procedimento essere iniziato ne proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parie dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito.
3. – Quanto all’iva, l’accertamento di maggior imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente operaio, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli art. 40, 2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e 5 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.
3. -Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamenti imposte dirette ed Irap a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).
4. Deriva da quanto precede che la sentenza impugnata deve essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che provvederà a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio, conformemente, del resto, a quanto già disposto dalla Corte con sentenza 28 luglio 2011, n. 16580.
5. – L’esito della lite comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
– dichiara la nullità dell’intero giudizio;
– cassa la sentenza impugnata;
– rinvia alla commissione tributaria provinciale di Catania; -compensa le spese dell’intero giudizio.
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