CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 gennaio 2012, n. 288
Tributi – IRPEG – Azienda ospedaliera – Rimborso dell’imposta versata – Esclusione – Assoggettabilità – Presupposto
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate impugna, sulla base di un unico motivo, la sentenza della CTR del Veneto n. 78/16/2005, pubblicata l’1.2.2006, con la quale essa rigettava il suo appello contro quella di primo grado, osservando che l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’altra U.L.S.S. avevano diritto al rimborso dell’imposta Irpeg pagata per gli anni 1999-2001, sul presupposto dell’applicabilità dell’agevolazione sui ricavi, compresi anche i servizi istituzionali, giacché la relativa attività non può considerarsi di carattere commerciale, mentre gli enti contribuenti resistono con separati controricorsi.
L’Azienda unità Locale Socio-Sanitaria ha depositato memoria.
Motivi della decisione
La ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione, di norme di legge, in quanto l’agevolazione relativa agli enti ospedalieri circa l’attività diversa da quella di assistenza sanitaria, ed inerente ai redditi da terreni, fabbricati e capitale, non può applicarsi anche alle aziende sanitarie locali, istituite dopo i primi e con quelli rimasti operanti nello stesso settore, con le identiche modalità in base allo spirito della legge, che disciplina il loro funzionamento in modo unitario.
Il motivo è fondato, posto che, come sfuggito al giudice di appello, le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’ interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste, dal momento che gli enti ospedalieri non coincidono perfettamente con la struttura e le finalità proprie delle più recenti aziende sanitarie. Invero in tema di imposte sui redditi, ai fini applicativi dell’IRPEG, siccome l’art. 87, primo comma, lett. c), Dpr. 22 dicembre 1986 n. 917 include fra i soggetti passivi anche gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio delle attività commerciali, a nulla rilevando che l’attività in parola sia marginale o strumentale, devono considerarsi soggetti passivi anche tutti gli enti pubblici diversi da quelli espressamente previsti nella disciplina agevolativa, compresi quindi le aziende sanitarie e i consorzi fra enti locali, questi ultimi relativamente agli anni di imposta maturati prima del 1° gennaio 1998. Infatti soltanto con l’art. 22 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in vigore appunto dal 1° gennaio 1998, modificandosi l’art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, tali consorzi fra enti locali sono stati esplicitamente indicati come non soggetti all’ imposta in questione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 8042 del 28/03/2008, n. 10818 del 2002). Peraltro, com’è noto, gli immobili utilizzati dalle ASL sono fiscalmente assoggettabili all’IRPEG ed all’ILOR, sia in quanto per essi non una specifica esenzione, sia in quanto non è possibile applicare quella prevista dall’art. 40 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che riguarda solo gli immobili strumentali all’esercizio di un’attività di impresa, di un’arte o di una professione e non è suscettibile di estensione analogica, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di esenzione (V. pure Cass. Sentenze n. 12773 del 10/06/2011, n. 28023 del 2009). Peraltro in tema di Irpeg, l’art. 88, comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte dì enti pubblici istituiti e-sclusivamente a tal fine (in particolare le Aziende sanitarie locali) non costituisce esercizio di attività commerciale. Pertanto il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la “trasformazione” in reddito d’impresa ex art. 40, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari ricavi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del d.P.R. citato (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9875 del 05/05/2011, n. 28083 del 2009).
Quindi anche in rapporto a tale non corretta valutazione di merito, le persistenti doglianze della ricorrente riescono ad eludere il convincimento del giudice di secondo grado, onde questo va complessivamente disatteso.
Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc.
Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la decisione della CTR, con rigetto dei ricorsi introduttivi delle contribuenti, e compensa le spese dell’intero giudizio.