Corte di Cassazione sentenza n. 289 del 12 gennaio 2012 

IMPOSTE DIRETTE – TERMINE DI DECADENZA PER IL RIMBORSO – IUS SUPERVIENENS – NON EFFICACIA RETROATTIVA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna,

sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, la sentenza della CTR della Lombardia n. 30/13/06, pubblicata il 6.4.2006, con la quale essa rigettava il suo appello contro quella di primo grado, osservando che G. L., quale erede di G.P., aveva diritto al rimborso del secondo acconto dell’imposta Irpef pagato in più per mero errore dal dante causa per il 1993, sul presupposto che le modifiche legislative nel frattempo intervenute hanno previsto la collaborazione e il principio della buona fede nei rapporti tra contribuente e Fisco, e che gli elementi a favore del primo emergono ormai dall’anagrafe tributaria, mentre G. non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che secondo la normativa vigente all’epoca dell’imposizione in argomento l’ufficio non era tenuto a rilevare eventuali eccedenze d’imposta dalla dichiarazione del reddito ove non indicata come nella specie per errore del contribuente, il quale semmai doveva attivarsi nel termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per chiedere il rimborso, mentre invece G. era ormai decaduto dalla possibilità di ottenerlo, per averlo richiesto dopo sei anni, e cioè nel 2000.

Il motivo è fondato, posto che il giudice di appello non considerava che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il potere attribuito agli uffici finanziari di correzione degli “errori materiali e di calcolo” commessi dai contribuenti o dai sostituti d’imposta in sede di liquidazione delle imposte e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma secondo, lett. a), nel testo vigente “ratione temporis”), pur potendo concernere anche gli errori commessi in danno del dichiarante, resta circoscritto a quelli (errori) inequivocabili, rilevabili “ictu oculi”, ed in ogni caso caduti – per quanto attiene alla dichiarazioni dei sostituti d’imposta – sulla “determinazione delle ritenute alla fonte”, e non quindi sui versamenti effettuati, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15840 del 12/07/2006, n. 14021 del 2006). Peraltro il contribuente aveva richiesto il rimborso dopo sei anni dal pagamento, incorrendo pertanto in decadenza per rapporto esaurito. Infatti in tema di imposte dirette, la proponibilità dell’azione per il rimborso del credito d’imposta è regolata, in conformità ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, dalla norma sulla decadenza vigente alla data in cui fu presentata la domanda di rimborso, o da quella entrata in vigore durante il decorso del termine originario. Ne consegue che la norma della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, che amplifica il termine di decadenza già stabilito per la domanda di rimborso, entrata in vigore allorché il termine originario (come nel caso di specie) era già spirato, non vale a prolungarlo, così da evitare la decadenza, non essendo dotata, espressamente o implicitamente, di efficacia retroattiva (V. Cass. Sentenze n. 1918 del 30/01/2007, n. 924 del 2005).

Quindi anche in rapporto a tale non corretta valutazione di merito, le persistenti doglianze della ricorrente riescono ad eludere il convincimento del giudice di secondo grado, onde questo va complessivamente disatteso.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna l’intimata al rimborso delle spese dell’intero giudizio, che liquida complessivamente per il primo grado in Euro 500,00(cinquecento/00) per diritti, ed Euro1.000,00(mille/00) per onorari; per il secondo in Euro 700,00 (settecento/00) per diritti ed Euro 1.300,00 (milletrecento/00) per onorari, e per il presente in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.