Corte di Cassazione sentenza n. 29880 del 23 luglio 2012  

SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – SPETTACOLI PIROTECNICI E INFORTUNIO – COMPETENZA

massima

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Vi è la responsabilità di un esercente attività di realizzazione di spettacoli pirotecnici perchè, in occasione di uno di tali spettacoli, oltre a non delimitare, segnalare e vigilare la zona di sicurezza, non aveva assicurato adeguatamente i mortai all’interno delle rastrelliere, con la conseguenza che, nel corso dello spettacolo, uno dei mortai si abbatteva per le vibrazioni e proiettava il fuoco d’artificio contro l’autovettura sulla quale viaggiavano tre persone che riportavano lesioni giudicate guaribili, nel caso più grave, in 85 giorni.

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FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Castrovillari citava davanti al locale Tribunale S.E., per il reato di lesioni colpose ai danni di B.F., B.M. e T. A.. Il Tribunale, con sentenza del 7/7/2010, dichiarava la competenza del Giudice di Pace di Trebisacce e disponeva trasmettersi gli atti a P.M.

2. Promosso atto di citazione davanti a tale secondo Giudice questo, con ordinanza adottata all’udienza del 1/7/2011, dichiarava competente il Tribunale di Castrovillari, disponendo la trasmissione degli atti al P.M.

3. Il Tribunale di Castrovillari, all’udienza del 13/3/2012, ha sollevato conflitto di competenza e ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte.

DIRITTO

1. La competenza del Giudice di pace in relazione al reato di lesioni colpose, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a) è limitata alle fattispecie perseguibili a querela di parte, con l’esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale superiore ai venti giorni.

L’imputazione mossa nei confronti di S.E. descrive una condotta colposa nella quale l’imputato, esercente attività di realizzazione di spettacoli pirotecnici, in occasione di uno di tali spettacoli, oltre a non delimitare, segnalare e vigilare la zona di sicurezza, non aveva assicurato adeguatamente i mortai all’interno delle rastrelliere, con la conseguenza che, nel corso dello spettacolo, uno dei mortai si abbatteva per le vibrazioni e proiettava il fuoco d’artificio contro l’autovettura sulla quale viaggiavano le tre persone offese, che riportavano lesioni giudicate guaribili, nel caso più grave, in 85 giorni.

Benché nell’atto di citazione a giudizio davanti al Giudice di pace di Trebisacce sia menzionato anche l’art. 590 c.p., comma 3 nel caso di specie non si ravvisano né violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – non a caso nemmeno specificate – né una fattispecie connessa alla colpa professionale.

Quanto a quest’ultima ipotesi, infatti, deve ricordarsi che, ai fini della determinazione della competenza per materia del giudice di pace, il concetto di colpa professionale, che nei reati di lesioni colpose determina la competenza del giudice ordinario, deve essere ricavato dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall’art. 43 c.p. e desunti dall’art. 2229 c.c. e cioè nel senso che si ha colpa professionale solo nei casi di responsabilità di chi esercita una professione intellettuale. Non rientra nella colpa professionale, quindi, lo svolgimento di una attività non intellettuale, anche se implica la gestione di situazioni rischiose e oggetto di forme di regolamentazione (Sez. 1, n. 22712 del 16/03/2004 – dep. 12/05/2004, Confl, comp. in proc. Cora, Rv. 228511). Tale soluzione interpretativa si giustifica con il richiamo alla disposizione dell’art. 2236 c.c., che limita la responsabilità degli esercenti una professione intellettuale ai casi di colpa grave, da essa ricavandosi, appunto, il concetto di colpa professionale anche ai fini penalistici.

Deve, in definitiva, essere affermata la competenza del Giudice di Pace di Trebisacce.

P.Q.M.

Dichiara fa competenza del Giudice di Pace di Trebisacce cui dispone trasmettersi gli atti.