Corte di Cassazione sentenza n. 29947 del 27 luglio 2011
INFORTUNI SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO – IMPIANTI DI OSSIDAZIONE E IDONEE PROTEZIONI
massima
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Vi è la responsabilità del legale rappresentante di una spa per il reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1, e art. 389, lett. c), per avere omesso di dotare i camminamenti e le piattaforme degli impianti di ossidazione di idonee protezioni, quali parapetti, ringhiere o catenelle, onde scongiurare rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze.
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FATTO
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna D.A. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Tricase perchè accusato, in qualità di legale rappresentante della “Costruzioni D.” S.p.A., del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1, e art. 389, lett. c), per avere omesso di dotare i camminamenti e le piattaforme degli impianti di ossidazione di idonee protezioni, quali parapetti, ringhiere o catenelle, onde scongiurare rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze.
Ritenuto non necessario procedere al dibattimento il Tribunale, in data 16.01.2009, pronunciava sentenza ai sensi dell’art. 469 c.p.p. di non doversi procedere nei confronti di D.A. per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato.
Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce proponeva ricorso in cassazione chiedendone l’annullamento.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 7.05.2009, annullava la sentenza del Tribunale di Lecce limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8 e art. 389, lett. c), e rinviava alla Corte di appello di Lecce.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14.05.2010, oggetto del presente ricorso, dichiarava D.A. responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8 e art. 389, lett. c), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e di quelle precedenti.
Avverso tale sentenza D.A. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento con o senza rinvio ovvero dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione e la censurava per i seguenti motivi:
1)inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale. Sosteneva il ricorrente che, nel caso che ci occupa, la Corte di Cassazione avrebbe errato nell’attribuire la competenza quale giudice di rinvio alla Corte di appello, e non già al Tribunale.
Tale errore riconosciuto dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza impugnata avrebbe determinato una violazione dei principi costituzionali posti a tutela dell’imputato sia dalle norme sul giusto processo, sia dalle norme sul giudice naturale. Tale errore di attribuzione della competenza infatti aveva influito in modo determinante sulla sorte dell’imputato, che era stato privato della possibilità di essere giudicato dal giudice di primo grado, a seguito di una completa attività istruttoria. Nè valeva a diminuire la gravità della lesione del diritto dell’imputato di godere di due gradi di giudizio di merito e di uno di legittimità la circostanza che la Corte di appello, sostituendosi al giudice di primo grado, avesse compiuto attività istruttoria.
2) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nell’attribuzione della responsabilità all’imputato D.A. Sosteneva sul punto la difesa del ricorrente che, essendo D.A. amministratore delegato e legale rappresentante di una impresa di grandi dimensioni, che opera su tutto il territorio nazionale, l’effettivo responsabile era l’ing. B.M., dirigente dell’impresa e responsabile per la Puglia in forza di procura speciale in data 13.06.2000, con la quale gli era stato conferito il potere di fare “… tutto quanto si renderà necessario ed opportuno per l’espletamento del mandato”. La Corte territoriale poi non avrebbe considerato che il preposto ing. B. aveva già disposto l’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni impartite in seguito alla visita di controllo degli ispettori della ASL, omettendo soltanto di richiedere una proroga.
3) Dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sosteneva la difesa del ricorrente che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che la prescrizione del reato fosse maturata soltanto il 12.08.2010, in conseguenza di una sospensione intervenuta nel corso del procedimento. La prescrizione invece sarebbe maturata l’11.08.2010, precedentemente quindi alla scadenza del termine di giorni 90 fissato per il deposito della motivazione della sentenza di appello, termine che scadeva proprio il 12.08.2010.
DIRITTO
I proposti motivi di ricorso sono palesemente infondati.
Per quanto attiene al primo si osserva che questa Corte, con sentenza del 7.05.2009, accogliendo le doglianze del P.M., aveva annullato la sentenza del tribunale di Lecce limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8 e art. 389, lett. c), e aveva rinviato alla Corte di appello di Lecce. Tanto premesso si osserva che il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi alla sentenza di annullamento per ogni questione di diritto con essa decisa. Non possono pertanto trovare ingresso, in questa sede, ai sensi dell’art. 627 c.p.p., questioni sulla competenza che è stata attribuita alla Corte di appello di Lecce quale giudice di rinvio, in quanto, come correttamente rileva la sentenza impugnata, ad una pronuncia declinatoria di competenza osta la previsione della norma sopra indicata che vincola il giudice del rinvio alla competenza attribuitagli dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento.
Passando all’esame del secondo motivo di ricorso si osserva che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto D. A., legale rappresentante della “Costruzioni D.” S.p.A., in qualità di datore di lavoro, responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1 e art. 389, lett. c), per avere omesso di dotare i camminamenti e le piattaforme degli impianti di ossidazione di idonee protezioni, quali parapetti, ringhiere o catenelle, onde scongiurare rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze. I giudici della Corte territoriale hanno anche correttamente evidenziato i motivi, citando anche pertinente giurisprudenza di questa Corte, per cui delle omissioni di cui sopra deve essere chiamato a rispondere il D., nella qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della D. Costruzioni S.p.A., società che gestiva l’impianto di depurazione di cui è causa e non già l’ing. B. che, secondo la difesa del ricorrente, era stato incaricato della gestione di tutti gli impianti di depurazione in Puglia.
Osservava infatti correttamente la sentenza impugnata che il datore di lavoro, in virtù dell’art. 2087 c.c., essendo garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, ha l’obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche e di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte di eventuali preposti e dei lavoratori stessi, non potendo confondersi l’obbligo del preposto di promuovere e controllare l’adozione delle misure antinfortunistiche durante l’esecuzione delle prestazioni lavorative con l’obbligo esclusivo del datore di lavoro, che precede necessariamente il primo e che attiene al diverso profilo dell’organizzazione dei mezzi produttivi, di predisporre gli strumenti materiali di prevenzione e protezione. Era pertanto l’odierno ricorrente tenuto non solo a dotare ab initio le passerelle sovrastanti le vasche di ossidazione esistenti nell’impianto di depurazione di cui è causa di idonei dispositivi di sicurezza, ma anche a svolgere una continua attività di sorveglianza.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, dovendosi avere riguardo al fine di stabilire la data in cui matura la prescrizione al momento della lettura del dispositivo e non già alla scadenza del termine di giorni 90 fissato dalla Corte territoriale per il deposito della sentenza impugnata. E pacifico quindi che, alla data in cui il dispositivo è stato letto, e cioè il 14.05.2010, la prescrizione non era ancora maturata.
Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.
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