Corte di Cassazione sentenza n. 3 del 02 gennaio 2013 n.3
LAVORO (RAPPORTO DI) – CONTRATTO A TERMINE – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – DELEGA IN BIANCO – NUOVE IPOTESI DI LEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE
massima
_________________
L’art. 23 della L. 56/1987, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della L. 230/1962 e successive modifiche nonchè dall’art. 8 bis del D.L. 17/1983, convertito con modificazioni dalla L. 79/1983 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.
__________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 marzo 2007 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze dell’8 marzo 2004 che aveva dichiarato che tra Poste Italiane s.p.a. e C.M. S. era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 3 giugno 1999 ritenendo la nullità del termine apposto a tale rapporto, ed aveva condannato la stessa società Poste Italiane al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 13 febbraio 2003. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che il contratto di lavoro in questione era stato stipulato oltre il termine di efficacia dell’accordo sindacale che consentiva l’apposizione del termine stesso.
Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia articolato su tre motivi.
Resiste con controricorso la C.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coni il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che la corte territoriale avrebbe interpretato arbitrariamente tale norma ritenendo che la sua previsione della possibilità di apporre il termine a contratti di lavoro, essendo correlata ad ipotesi eccezionali, dovrebbe essere sottoposta a limiti temporali in realtà non previsti dalla norma.
Con secondo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 e segg. c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare si lamenta l’illegittimità dell’affermazione secondo cui i successivo accordo sindacale del 18 gennaio 2001 non varrebbe a riempire il vuoto creatosi dopo la scadenza del precedente accordo, mentre in realtà tale accordo avrebbe mero valore ricognitivo.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento al riconoscimento delle retribuzioni in assenza dell’effettiva prestazione lavorativa.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando entrambi il termine di efficacia temporale dell’accordo integrativo che ha autorizzato il ricorso al contratto a termine.
Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997, in data successiva al 30 aprile 1998 (e anteriormente alla operatività del CCNL del 2001), in epoca cioè in cui “era venuta meno la contrattazione autorizzatoria”. Tale considerazione, in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001), è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063, Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011).
“Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378). In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.). Tanto basta per respingere i motivi di ricorso in esame relativi tutti al limite temporale a cui sono subordinate le assunzioni a termini delle Poste Italiane, così confermandosi la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.
Il terzo motivo è inammissibile per inidoneità del quesito. La ricorrente propone, infatti il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria”. Osserva il Collegio che il quesito in questione risulta del tutto astratto e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, in quanto si risolve soltanto nella mera enunciazione astratta del principio invocato dalla ricorrente, senza enucleare il momento e le ragioni di conflitto rispetto ad esso del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. Cass. 4-1-2011 n. 80 e Cass. 29-4- 2011 n. 9583, nonchè, in particolare sul medesimo quesito, Cass. 7-4- 2011 n. 7955, Cass. 1-9-2011 n. 17975).
Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339, v. anche Cass. 20-6-2008 n. 16941). Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Mancando tali elementi il quesito in esame deve ritenersi inidoneo ed il relativo motivo inammissibile.
Il quarto motivo è infondato in quanto la valutazione delle prove ed il giudizio sulla necessità dei mezzi istruttori è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 27806 depositata il 2 ottobre 2023 - L'efficacia generale degli accordi aziendali è tendenziale - in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 1307 depositata il 17 gennaio 2023 - Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, al fine di agevolare l'onere probatorio del danno…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21894 - L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 è quello…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 maggio 2019, n. 12166 - L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi…
- Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 agosto 2019, n. 20785 - Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittima apposizione al contratto di un…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…