CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 07 FEBBRAIO 2013, N. 3007
Osserva
La CTR di …….. ha parzialmente accolto l’appello principale di (..), (..) e “(X) sas” ed ha respinto l’appello incidentale dell’Agenzia – appelli proposti contro le sentenze n.118/01/2008; n.119/01/2008 e n. 129/01/2008 della CTP di …….. che aveva pure parzialmente accolto il ricorso della parte contribuente, riducendo ad € 150.000,00 il maggiori ricavi accertati – ed ha cosi parzialmente annullato l’avviso di accertamento concernente IVA-IRAP per l’anno 2003 (oltre ai conseguenti redditi di partecipazione dei soci), finendo per determinare in € 122.189,00 il maggior ricavo relativo all’anno in considerazione. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la sentenza di primo grado adottata “nei confronti dei soci” (senza che sia chiaro a quali delle tre si riferisca) non può essere nulla (pur essendo stata motivata per relationem a quella relativa alla società) perché si era trattato di decisioni adottate tutte nella stessa data; che l’Agenzia aveva proceduto alla rideterminazione dei ricavi con determinazione delle “varie percentuali di ricarico” ed alla luce della inattendibilità della contabilità; che appariva “elevato rispetto alla situazione aziendale” il dato concernente la percentuale di ricarico, il quale non poteva “essere quello rilevato dagli accertatori”; che si riteneva “aderente alla realtà aziendale determinare in €. 122.189,00 i maggiori ricavi”, con riduzione equitativa al 50% dei corrispettivi accertati. (..) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso ed ha interposto ricorso incidentale per cassazione affidato a unico motivo.
Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc- può essere definiti -previa loro riunione- ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo unico di censura nel ricorso incidentale (che è stato tempestivamente notificato anche alle parti contraddittori necessari del processo di appello che non sono state destinatane del ricorso principale, e perciò con ricostituzione del necessario contraddittorio anche in questo grado di giudizio) – motivo rubricato come “insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 cpc” che può essere esaminato preliminarmente per il carattere assorbente che assume rispetto a quelli proposti dalla ricorrente principale – l’Agenzia si duole della sentenza di secondo grado per essere stata questa redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute nel dispositivo, in riferimento alle censure (proposte dalla odierna parte ricorrente con fatto di appello incidentale e dalle altre parti con i loro appelli principali) concernenti l’applicazione di una determinata percentuale di ricarico ai fini della liquidazione dei ricavi non dichiarati.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la quale:”E’ denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica”.
Nella specie di causa il giudicante (dopo avere correttamente evidenziato che non poteva considerarsi fonte di nullità l’avere separatamente deciso questioni legate dal vincolo del necessario contraddittorio tra le parti a mezzo di sentenze di primo grado perfettamente coeve) si è indotto ad accogliere parzialmente l’appello principale della parte contribuente sulla scorta del puro e semplice assunto della eccessiva elevatezza della percentuale di ricarico rispetto alla “situazione aziendale”, senza peraltro chiarire di quale “situazione” si intendesse valorizzare la consistenza. Non par dubbio che siffatte motivazioni del provvedimento risultino apodittiche ed insufficienti a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale, a proposito determinante elemento della consistenza della corretta percentuale di ricarico applicabile alla specie di causa. Pertanto, sì ritiene che la controversia possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza dell’impugnazione incidentale (assorbiti i motivi dell’impugnazione principale), con conseguente rinvio al giudice dell’appello, apparendo necessario rinnovare l’esame delle questioni di merito proposte con i contrapposti appelli contro le pronunce di primo grado.
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
– che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio,
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Liguria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
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